Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6226 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto dichiararsi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe, il Gip del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.M., inviato della trasmissione satirica Striscia la Notizia dell’emittente televisiva Canale 5, indagato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ordinando la restituzione degli atti al P.M. All’uopo, riteneva che, pur risultando ammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa P.G., legale rappresentante della C.S.A. s.a.s., la richiesta di archiviazione del PM avrebbe dovuto essere accolta, giacchè erano condivisibili le ragioni addotte a fondamento. In particolare, risultava in atti che l’inviato M., pur fornendo un quadro critico e negativo del P., non aveva trasmodato i canoni usuali utilizzati dalla trasmissione televisiva. Invero, sì erano verificati fatti che avevano dato origine a numerosi procedimenti penali a carico del P. ed a numerose denunce per truffa, delineando la personalità di un soggetto con un passato, come evidenziato dal P.M., non certo cristallino, tenuto conto delle numerose condanne per truffa (o comunque per reati contro il patrimonio) a suo carico.

Concludeva, quindi, nel senso che il contenuto dei servizi televisivi in questione rientravano in un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica.

Avverso tale provvedimento, il difensore della persona offesa, munita di procura speciale, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione della legge penale, sul riflesso anche della violazione del diritto di difesa a seguito della procedura adottata; ed inoltre, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Si duole, in particolare, che dalla proposta denuncia-querela risultava che persona offesa fosse esso istante non solo come persona fisica, ma anche nella qualità di legale rappresentante della società C.S.A., pur essa offesa dal servizio televisivo mandato in onda in due distinte occasioni; e, nonostante questo, la detta società non aveva avuto notizia della richiesta di archiviazione, dopo che il GIP, già in precedenza investito di analoga richiesta, aveva disposto le indagini richieste dall’opponente, in esito alle quali il PM aveva rinnovato l’istanza di archiviazione. Lamenta, inoltre, che, con motivazione contraddittoria ed illogica, sia stata riconosciuta l’esimente del diritto di cronaca e di critica operando un’approfondita valutazione di merito non consentita nella procedura de plano.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

E’ ben noto, infatti, che, a mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può procedere senz’altro ad archiviazione, pur in presenza di opposizione della persona offesa, solo nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata. Ai sensi del citato articolo, comma 1, l’opposizione deve indicare, a pena d’inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova. Una pacifica lettura giurisprudenziale della norma in questione ha esteso il giudizio d’inammissibilità anche al riscontro della non pertinenza o superfluità dei supplementi investigativi richiesti, ma la delibazione d’inammissibilità – che il dettato normativo ancora solo alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione richiesta e degli elementi di prova – non può spingersi sino a valutazioni anticipate di merito ovvero ad astratte prognosi di fondatezza da parte del Giudice (Cass. Sez. Un. 14.2.1996, n. 2, rv. 204133).

Se così fosse, verrebbe, ingiustificatamente, vulnerato il diritto della persona offesa al contraddittorio, previa fissazione dell’udienza camerale a norma dell’art. 410 c.p.p., comma 3.

Orbene, nel caso di specie, il contraddittorio è stato negato sulla base di motivazione affatto generica e di un anticipato apprezzamento prognostico di mera inconferenza delle richieste difensive volte a dimostrare che il servizio televisivo aveva reso una rappresentazione distorta dei fatti, pervenendo in tal guisa ad anticipato riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca e di critica.

La mancata fissazione di apposita udienza camerale si traduce, allora, in causa di nullità dell’impugnato decreto di archiviazione, in via di interpretazione estensiva dell’art. 409 c.p.p., comma 6, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di intervento della stessa persona offesa nel relativo procedimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2,4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv.

226975).

2. – Per quanto precede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni nei termini espressi in dispositivo, affinchè si proceda ad udienza camerale.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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