Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. con atto notificato in data 7.11.89 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Cassino, V.M. chiedendone la condanna al rilascio dei fondo sito in (OMISSIS) censito al n. 251 del f. 9 particella 251 in quanto da lui abusivamente occupato. Si costituiva il convenuto contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale la divisione giudiziale del predetto terreno nonchè di altri due fondi di cui era comproprietario insieme con l’attrice, censiti allo stesso foglio 9 con i nn. 832 e 611. Avverso la riconvenzionale resisteva la B. eccependo di avere usucapito i fondi in questione.

Espletate prove per testi e CTU, l’adito tribunale, con sentenza non definitiva n. 54/2001 depositata il 6.2.2001, giudicando ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale di divisione e rigettate le altre, disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in relazione ai tre fondi in parola, e, disattendendo il progetto divisionale proposto dal CTU, provvedeva alla formazione di due quote, disponendo il sorteggio di esse tra i condividenti. Nella successiva fase avanti il G.I. si procedeva al sorteggio nonostante l’opposizione del V. che invece reclamava l’assegnazione diretta delle quote come formulate da CTU ed in particolare insistendo che gli fosse assegnata la porzione di cui ai mappali 251 e 611, foglio 9, lasciando la restante quota 832 nella disponibilità della B.. Il sorteggio invece attribuiva al V. tale ultima quota ed alla B. le restanti paricelle. Avverso tale decisione il V. proponeva appello con riferimento all’avvenuto sorteggio anzichè all’attribuzione diretta dei mappali 251 e 611, con eventuale supplemento peritale per accertare l’indivisibilità della particella 251 rispetto a quelle contigue facenti parte della confinante sua proprietà. Si costituiva l’appellata B. chiedendo il rigetto del gravame ed in via riconvenzionale l’accoglimento della domanda di revindica con il rilascio dei fondi abusivamente occupati dal V.. L’adita Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2247/04 depos. in data 11.05.2004 rigettava l’appello principale e quello incidentale, disponendo la compensazione delle spese del grado. Secondo la Corte romana il V. non aveva specificato nè provato l’asserito grave pregiudizio che il distacco della particella 251 avrebbe comportato al godimento della sua restante proprietà , nè era giustificato dai motivi del gravame il richiesto supplemento di CTU. Avverso la predetta sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dei legge e vizi di motivazione.

Resiste con controricorso l’intimata.
Motivi della decisione

Con le 3 censure del ricorso, l’esponente denunzia il difetto di motivazione e la violazione degli art. 720, 722, e 729 c.c.. Deduce che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Appello, egli aveva sostenuto, "argomentando con validissime argomentazioni in fatto e in diritto" che la divisione andava operata mediante attribuzione diretta e non con l’estrazione a sorte, atteso che i terreni da dividere erano di modestissima estensione; osservava che la particella 251 era inclusa nel giardino di sua proprietà del quale era parte integrante; ribadiva che l’eventuale distacco della stessa costituirebbe gravissimo pregiudizio per il ricorrente senza alcun concreto vantaggio per la B.. L’utilizzo del sorteggio poi avrebbe comportato una violazione degli artt. 720 e 722 e 729 (1116) c.c. in forza dei quali non è lecito procedere al sorteggio nel caso in cui sussista l’indivisibilità dei beni; inoltre il principio dell’estrazione a sorte può essere derogato dal giudice allorchè tale soluzione – come nella fattispecie – presenti gravi inconvenienti che devono essere oggetto di opportuna valutazione.

L’esponente inoltre si duole che il giudice avesse disatteso il progetto divisionale predisposto dal CTU e si dice infine disposto a corrispondere eventuali conguagli per scongiurare l’estrazione a sorte delle quote.

Le predette censure – congiuntamente esaminate stante a loro stretta connessione – sono prive di fondamento. In proposito ha correttamente osservato il giudice d’appello che nessun argomento ha offerto il V. circa il presunto grave pregiudizio che il distacco della particella 251 apporterebbe al godimento della sua restante proprietà, al fine di consentire una qualche valutazione in ordine a tale danno.

L’interessato al riguardo – come ha puntualizzato il giudice a quo – non ha neppure specificato "quale fosse la destinazione e l’utilizzo del fondo in questione e quali quindi le compressioni del suo godimento". In realtà le dedotte censure introducono elementi di merito, inammissibili in questa sede di legittimità, stante la motivazione congrua e immune da vizi logici. In definitiva – come ha sottolineato la corte di merito – il solo mancato gradimento del progetto divisionale da parte dell’esponente, non può certo essere elevato a motivo d’impugnazione . Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condannarle ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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