Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7463 Incompatibilità Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate di Torino notificò alla spa Allianz Subalpina l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di Euro 78.925,37 per aver affidato incarichi professionali al Dott. Pi.

V., medico dipendente INAIL, senza aver chiesto la preventiva autorizzazione (per gli anni 1998 – 2000) e per non aver comunicato i compensi elargiti al sanitario negli anni dal 1998 al 1999 L’Agenzia delle Entrate resistette all’opposizione. Il Tribunale di Torino, pronunziando sentenza n. 35206/2004, accolse l’opposizione ed annullò l’ingiunzione, ritenendo – per quello che qui ancora conserva interesse- 1 – che fosse infondata la censura di invalidità dell’ordinanza, motivata dal fatto che il provvedimento sarebbe stato emesso oltre il termine di 30 giorni dall’inizio del procedimento amministrativo – così violando il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 2, norma non applicabile alla fattispecie; 2 – che non sarebbe stato rinvenibile l’obbligo di specifica autorizzazione ad incarichi extraimpiego – come neppure l’obbligo di comunicazione dei compensi versati – per i sanitari INAIL prima dell’emissione della circolare del 23 dicembre 1999 e che, risalendo le prestazioni oggetto di rilievo amministrativo, per la massima parte a tempi anteriori alla detta circolare organizzativa, non si sarebbe realizzato il presupposto per la sanzione; 3 – che per l’anno 2000 non vi sarebbe stata prova che il dr. Pi. non si fosse avvalso della specifica autorizzazione. Tale sentenza ha formato oggetto di ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assieme all’Agenzia delle Entrate, articolato in tre motivi; l’Allianz Subalpina ha resistito con controricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1 – Riuniti i ricorsi a mente dell’art. 335 c.p.c. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità di quello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – che non fu neppure parte nel giudizio di merito- nonchè la carenza di legittimazione dello stesso a resistere al ricorso della spa Allianz Subalpina, in quanto, a seguito della costituzione dell’Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata (attiva e passiva) in relazione all’attuale controversia (sul punto vedi Cass. 21029/2008; Cass. 9443/2009).

2 – L’Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58 nonchè dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sottoponendo a critica il capo di sentenza che ha ritenuto insussistente l’obbligo di autorizzazione, da parte dell’ente previdenziale, per il personale medico dipendente che presti la propria opera libero-professionale presso terzi, anche prima della circolare 23 dicembre 1999 che aveva previsto per i sanitari dipendenti INAIL che volessero svolgere l’incarico di medici fiduciari di società assicurative, la necessità di una specifica autorizzazione.

2/a – Sul punto la Corte non può che richiamare i propri precedenti (Cass. 9444/2009; Cass. 21029/2008) con cui ha messo in rilievo che, prima dell’anzidetta circolare, in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 9, introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 prevedeva la necessità della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con esclusione delle categorie di dipendenti pubblici ai quale era consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo) lo svolgimento di attività libero – professionali: per i medici dipendenti dell’INAIL non sussisteva, per effetto della Delib. del commissario straordinario dell’Ente n. 250 del 1993 (che consentiva lo svolgimento dell’attività medico professionale esterna ai medici dipendenti purchè non incompatibile con le finalità istituzionali dell’ente) l’obbligo della preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico.

2/b – Il motivo va dunque respinto in quanto, per l’unico periodo in cui l’obbligo di preventiva autorizzazione poteva dirsi fondato (anno 2000) il Tribunale ha motivato in merito alla mancata prova della condotta inadempiente da parte della Lloyd Adriatico e sul punto non vi è censura.

3 – Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia fa valere la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, commi 11 e 15 – nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – avendo il Tribunale ritenuto esonerata la società assicuratrice, dall’obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica i compensi erogati al medico fiduciario.

La censura è fondata.

3/a – Sul punto questa Corte, con le decisioni in precedenza richiamate, ha statuito il principio secondo il quale l’obbligo di autorizzazione preventiva all’assunzione di incarichi extra servizio e l’obbligo di comunicare i compensi corrisposti al dipendente pubblico, si pongono in via autonoma; in secondo luogo l’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 7, per l’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 24, è divenuto sanzionabile per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26, che ha introdotto il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 15, la cui applicazione era originariamente esclusa, per le categorie di dipendenti pubblici alle quali – ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 6, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, era consentita, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero professionali. Tale deroga peraltro è venuta meno per effetto del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 16 che, nel modificare l’art. 58, comma 6 citato, ha limitato l’area di esenzione alla disciplina dei commi da 7 a 13, dell’art. 58, ripristinando così l’obbligo di comunicare i compensi erogati a dipendenti pubblici, a prescindere pertanto dalla necessità o meno della preventiva autorizzazione.

4 – Con il terzo motivo l’agenzia delle Entrate si duole che il Tribunale, violando o dando erronea applicazione al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2 abbia ritenuto che la società di assicurazione versasse in buona fede e quindi alla stessa fosse applicabile l’esimente della normativa appena citata.

4/a – Il motivo è inammissibile in quanto il giudice del merito non ha affrontato per nulla il tema dell’esimente sopra descritta.

5 – La Allianz Subalpina, ha proposto ricorso incidentale – condizionato all’accoglimento di quello dell’Agenzia delle Entrate – riproponendo l’eccezione di non sanzionabilità della propria condotta per effetto della buona fede; sostenendo il mancato rispetto del termine generale di 30 giorni di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 con conseguente prescrizione del diritto dell’Erario a riscuotere somme dovute per sanzioni amministrative; ritenendo l’ordinanza ingiunzione carente di motivazione.

5/a – Detta impugnazione va dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente incidentale, risultata vincitrice in sede di opposizione per motivi attinenti al merito, è attualmente carente di interesse a far valere eccezioni subordinate non esaminate – perchè sostanzialmente ritenute assorbite- dal Tribunale, fermo però restando il principio che, nel caso -qui ricorrente- di rinvio al giudice di merito, le medesime questioni potranno essere colà riproposte (cfr., tra le più recenti: Cass. 9907/2010; Cass. 3796/2008).

6 – Dal momento che la sentenza, pur avendo esattamente ritenuto persistente l’obbligo di sanzione per l’omessa comunicazione, non ha però correttamente applicato il principio con riguardo alla normativa ratione temporis in vigore, in accoglimento parziale del secondo motivo dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza va cassata sul punto con rinvio ad altro giudice che, nell’attenersi ai principi di diritto sopra enunziati, accerterà se, in relazione alle date di modificazione delle norme come sopra messo in rilievo, vi sia stata violazione dell’obbligo in questione, provvedendo anche alla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; dichiara la carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; respinge il primo motivo di ricorso principale e dichiara inammissibile il terzo; accoglie nei termini di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso principale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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