T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 136 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione Provinciale, in autotutela e sulla base di un parere del Ministero della Funzione Pubblica, ha negato l’attribuzione del livello economico differenziato alla ricorrente a decorrerete dall’anno 1997.

Ritiene la ricorrente che la determinazione impugnata sia errata in quanto ritiene che il dipendente riammesso in servizio perda tutta l’anzianità pregressa, mentre una corretta interpretazione dell’art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 conduce nella direzione opposta, anche con riferimento all’art. 36 della Costituzione.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza, interpretando l’art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) ritiene che il soggetto che ha goduto della riammissione in servizio viene collocato all’ultimo posto del ruolo nella qualifica posseduta al momento delle dimissioni dal servizio e con anzianità nel ruolo medesimo a far tempo dalla data della riammissione (C.St., IV, n. 3662/2004; TAR Lazio, sez. I, 7 agosto 2003, n. 6884; TAR Campania, sez. I, 10 luglio 2003, n. 8141; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6247; Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5801).

Questo effetto della decorrenza è chiaramente espresso dalla norma, la quale così si esprime:

"L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione".

La ratio della norma è chiaro: da un lato ad un soggetto che aveva chiuso la sua esperienza lavorativa con l’Amministrazione viene concesso il beneficio di rientrare nella medesima al di fuori di una procedura concorsuale, dall’altro l’anzianità pregressa viene sostanzialmente azzerata.

In applicazione dei suddetti principi, l’art. 117 del regolamento organico della Provincia di Bologna ha stabilito che il personale riammesso " è collocato nel ruolo e nel grado cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nel grado stesso dalla data del provvedimento di riammissione".

Pertanto nel caso di specie l’anzianità antecedente alla riammissione in servizio non poteva essere presa in considerazione ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità né ai fini della maturazione dei requisiti (anzianità triennale) necessari per l’ammissione alla procedura per la formazione della graduatoria per il conferimento del LED ai sensi dell’art. 36 dell’accordo di lavoro.

Né sussiste contraddittorietà nel regolamento interno adottato dall’amministrazione per l’applicazione del LED, in quanto la valutazione dei servizi non continuativi, come riconosce la stessa ricorrente a pag. e 4 del ricorso, attiene solo alla fase di valutazione dei titoli e non a quella relativa al calcolo dell’anzianità di servizio necessaria per essere ammessi alla procedura di scrutinio.

Infine non sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 132, tenuto conto della sentenza n. 344/1999 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo.

Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in toto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto del limitato valore economico della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna – Bologna, Sez. Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore della Provincia di Bologna della somma complessiva di Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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