Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 18-02-2011, n. 6223 falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il D., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, emessa dalla Corte di Appelli de L’Aquila, di inammissibilità, per genericità dei motivi, dell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lanciano.

2. – Il ricorrente precisa che nella specie l’impugnazione non era generica in quanto la richiesta di riduzione della pena era basata sulla condizione di tossicodipendenza di esso D..

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte legittimamente ha ritenuto del tutto generici i motivi di impugnazione per avere il D. dedotto solo lo stato di tossicodipendenza, che era ininfluente per i reati per i quali era stato condannato – truffa e falso- senza specificare come tale stato avrebbe influito nella commissione dei delitti.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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