Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7454 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il pagamento, richiesto dalla società ricorrente, della tariffa per un periodo di sosta di una barca di proprietà dell’Associazione sopra indicata, a seguito della rimozione forzata del natante a norma dell’art. 16 del Regolamento interno dell’approdo in un posto "pubblico".

Il Tribunale adito rigettava la domanda e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5.3.2008, respingeva l’appello della Marina Cala Galera. In particolare, per quanto rileva in questa sede, respingeva il primo motivo del gravame della società – ritenendo assorbita ogni altra questione – rilevando che: a. era incontroverso che l’Associazione proprietaria dell’imbarcazione fosse "regolarmente assegnataria" di un posto barca privato, ciò costituendo il necessario antefatto della stessa pretesa dell’appellante ed essendo peraltro riservato l’approdo a uso pubblico esclusivamente alle imbarcazioni in transito; b. dalla documentazione in atti risultavano le dimensioni del natante; c. pertanto era evidente che all’assegnataria non poteva e non doveva che essere assegnato un posto barca privato rispondente alle dimensioni comunicate ed accettate in considerazione del rapporto effettivamente instaurato tra le parti; d. ciò posto, l’utilizzazione indebita del posto barca FR/30 o la sua mera occupazione, per l’assenza di altri posti privati disponibili, non poteva essere ricondotta a responsabilità dell’associazione assegnataria cui sarebbe spettato un posto privato adeguato al tipo di barca per cui il posto di ormeggio era stato richiesto e ottenuto, bensì alla concedente Marina Cala Galera; d. l’art. 16 del regolamento sull’approdo non poteva consentire alla concedente di eludere l’obbligo di riservare ad ogni assegnatario un posto barca privato idoneo all’uso per cui fosse stato richiesto, dovendo in ogni caso essere previsto per ogni categoria un numero di posti sufficiente a soddisfare integralmente il numero degli assegnatari.

Propone ricorso per cassazione la società Marina Cala Galera sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; l’associazione resiste con controricorso, deducendone l’inammissibilità e chiedendo, comunque, la conferma della sentenza impugnata.

Questi i motivi proposti dalla società: 1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (360 c.p.c., n. 4) e, comunque, violazione di detta norma, per essersi il giudice pronunciato su materia non oggetto del contenzioso, non avendo mai l’associazione sostenuto nè di aver ricevuto in assegnazione il posto FR/30 dalla Direzione del Porto, nè di aver mai rivendicato un diritto ad ottenere dalla stessa un altro ormeggio privato; nonchè per avere lo stesso giudice opposto al diritto della società alla rimozione forzata un’eccezione (mai formulata dalla controparte) relativa ad un preteso diritto dell’utente tale da porre nel nulla la disposizione regolamentare. Perciò, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sentenza ha riconosciuto un diritto non azionato, nè opposto dall’associazione, e si è pronunziata su un’eccezione sollevata d’ufficio ed è, quindi, nulla.

2: Nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., per non avere il giudice indicato la fonte dell’obbligo configurato a carico della ricorrente (come delineato nel primo motivo), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., non essendovi agli atti la prova dell’esistenza del diritto al posto adeguato al tipo di barca per cui era stato chiesto ed ottenuto) competendo il diritto al posto barca solo ai soci e solo in proporzione alle azioni); nonchè per insufficiente o illogica motivazione in merito agli elementi di fatto del predetto diritto.

3. Violazione di vari articoli del Codice della navigazione del suo regolamento di esecuzione; violazione di vari articoli del Regolamento adottato con Decreto n. 18 del 1979 Capitaneria Porto Livorno e della sua circolare applicativa ( art. 360 c.p.c., n. 3) violazione art. 12 preleggi, in subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.. Con l’articolata censura, la ricorrente chiede alla Corte di verificare: a. se il Regolamento sugli approdi costituisca normativa generale secondaria la cui violazione consenta l’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 3; b. se violi varie norme del cod. nav. e del suo regolamento di esecuzione l’applicazione alla gestione degli approdi regole e norme individuate, diverse da quelle emanate dall’autorità competente nell’ambito della delega attribuitale dalla legislazione primaria; c. se violi varie disposizioni del regolamento sull’approdo l’imposizione stabilita dal giudice alla Direzione di reperire un ormeggio privato idoneo per dimensioni all’utente, per di più non socio e che si sia reso inadempiente alle disposizioni regolamentari sulle dimensioni dell’imbarcazione ammessa all’ormeggio e se l’interpretazione di dette norme violi l’art. 12 preleggi; d. se, ove non si riconosca la diretta censurabilità dell’interpretazione del Regolamento in questione, l’avere il giudice desunto l’onere a carico della Direzione del Porto (come specificato alla lettera "c") costituisca violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c..

4. Omessa, insufficiente o contraddittoria ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi. Secondo la ricorrente il fatto controverso consiste "nella pretesa, e qui negata, assegnazione da parte della Direzione del Porto (e non dal socio M.) alla Thalatta Blu all’ormeggio "riservato" (alla M.) FR/30, nonchè nella illogica ricostruzione da parte del giudice a quo del funzionamento dell’Approdo di Cala Galera e dei criteri di assegnazione degli ormeggi "riservati" asseritamente intercambiabili dei soci, ovvero di terzi e, comunque nei fatti costitutivi del preteso (dal giudice) diritto della Associazione di ricevere in assegnazione dalla Direzione dell’Approdo un posto "riservato" idoneo alle dimensioni dell’imbarcazione; il tutto ritenuto dal giudice a quo senza indicazione di alcuna fonte dalla quale avrebbe rilevato tali elementi ed in contrasto con le evidenze sia di fatto che di diritto acquisite agli atti".

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, essendosi il giudice d’appello pronunciato su questione non oggetto del tema controverso, non avendo mai l’associazione sostenuto nè di aver ricevuto in assegnazione il posto FR/30 dalla Direzione del Porto, nè di poter rivendicare un diritto ad ottenere dalla stessa un altro ormeggio privato; nonchè per avere lo stesso giudice opposto al diritto della società alla rimozione forzata un’eccezione (mai formulata dalla controparte) relativa ad un preteso diritto dell’utente a vedersi assegnare un posto idoneo alle dimensioni del natante (mentre i posti, sia detto per inciso, vanno assegnati in base all’entità delle quote dei rispettivi soci, non delle dimensioni delle barche ormeggiate) tale da porre nel nulla gli effetti dell’applicazione della disposizione regolamentare invocata.

Va, pertanto, affermata la nullità dell’impugnata sentenza sul punto.

Si deve, invero, ribadire che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., se non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, (v. Cass. n. 14968/2000), implica però il divieto per il giudice di attribuire alla parte non solo un bene non richiesto, ma anche di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa, ovvero che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (23079 e 19475/05; 11455/04), ovvero di porre a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso (Cass. n. 6945/07; 11039/06; 6891/05; 18991/03), quale, nella specie, il diritto dell’utente ad un posto barca, ad uso privato, idoneo alle dimensioni del natante.

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine agli altri, stante il nuovo motivato esame che la Corte territoriale, in diversa composizione, dovrà condurre alla luce dei riferiti criteri, pronunciando sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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