Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7451 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I coniugi I.O. e D.S.C. in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C. convenivano in giudizio la Usl (OMISSIS) di Ragusa chiedendo che quest’ultima venisse condannata al risarcimento dei danni da loro subiti per l’asfissia neonatale sofferta dallo stesso C..

La Usl (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice e la chiamata in causa della società Cattolica Assicurazioni che, a sua volta, contestava la domanda dei coniugi I. e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Ragusa, ritenuta la USL (OMISSIS) responsabile dei danni subiti dal minore per il ritardo nell’assistenza al parto, la condannava al pagamento della complessiva somma di L. 1.934.822.000 e condannava la società Cattolica a rivalere la Usl della somma da questa dovuta, sino alla concorrenza di L. 200.000.000.

Proponeva appello la gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Ragusa deducendo che aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta dei medici e la patologia riscontrata al minore.

Si costituivano i coniugi I. chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte territoriale riteneva che lo stato asfittico aveva concorso al danno finale per una quota del 25% e rideterminava l’entità del danno condannando la Gestione Liquidatoria Usl (OMISSIS) di Ragusa al relativo risarcimento in una minor somma rispetto a quanto liquidato dal Tribunale; dichiarava inammissibile l’appello incidentale della Cattolica Assicurazioni.

I coniugi I. proponevano ricorso per cassazione con sette motivi e presentavano memoria.

Resistevano con controricorso l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Ragusa e la società Cattolica di Assicurazioni.
Motivi della decisione

L’Azienda USL n. (OMISSIS) di Ragusa preliminarmente eccepisce "Inammissibilità dell’appello per difetto dello jus postulandi in capo ai procuratori e per erronea individuazione della parte intimata".

L’eccezione è infondata.

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione. Questo comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime (Cass., 26.1.2010, n. 1532).

Con i primi due motivi parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., art. 2697 c.c., e segg., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)"; 2) "Sotto altro profilo, motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Sostengono i ricorrenti che le argomentazioni della Corte d’Appello non sono condivisibili sia perchè le ipotesi diagnostiche formulate dai C.t.u. e recepite integralmente dalla Corte di merito non portano ad alcun risultato utilizzabile sotto il profilo probatorio, quando si verta in materia di responsabilità contrattuale; sia perchè tali risultati non sono in alcun modo compatibili con l’ipotesi, che la Corte ha ritenuto ricorrere nella specie, di concorso di cause nella determinazione del danno.

I motivi devono essere rigettati.

Secondo l’impugnata sentenza nella fattispecie per cui è causa è senz’altro configurabile un’ipotesi di inadempimento contrattuale della struttura ospedaliera e dei medici per non essere intervenuti in maniera adeguata. E tale inadempimento è legato da un nesso di causalità allo stato asfittico del minore. Osserva tuttavia la Corte d’Appello: che la grave situazione psicofisica in cui versa I.C. non è esclusivamente riconducibile al suddetto comportamento inadempiente; che secondo la Ctu per affermare che la causa primitiva dell’encefalopatia sia l’ipossia (riconducibile all’inadempimento) sarebbe stato necessario escludere la preesistenza di una encefalopatia da causa genetica.

Sulla natura genetica dell’encefalopatia, secondo la suddetta Corte, sono invece orientate la relazione dell’11.5.1995 dei medici dell’Ospedale (OMISSIS) e la relazione medica collegiale redatta in appello il 2.7.2004 secondo la quale le condizioni di I.C. sono da attribuire ad una malattia genetica ed in parte alla concausa prodotta dall’intervento nell’assistenza che ha certamente aggravato le condizioni del feto. Il collegio dei consulenti, si afferma, ha sottolineato che la condizione asfittica potrebbe aver avuto un ruolo di concausa efficiente nel determinismo di tutte le condizioni patologiche attuali.

In conclusione, la Corte d’Appello ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ma ha anche accertato, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata, che le patologie dalle quali è affetto C.I. sono eziologicamente riconducibili in parte al comportamento dei sanitari ed in parte a cause genetiche.

Con il terzo motivo si denuncia "sotto ulteriore e subordinato profilo, motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto di quantificare il danno facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano abbia poi fatto cattivo uso delle stesse, atteso che avrebbe dovuto liquidare il danno non come se si trattasse di una invalidità del 25% quanto piuttosto in ragione del 25% del danno totale.

Il motivo è fondato.

La Corte è infatti incorsa in errore in quanto ha applicato la riduzione del 25% non al danno, ma al valore punto. Si deve invece osservare che la percentuale del 100% in un infortunato fino ad un anno di età porta ad un valore punto di Euro 7.013,88 per un totale complessivo rispetto all’età di Euro 701.388,00 che ridotti al 25% danno un totale di Euro 175.259,70 (in luogo di Euro 80.707,07), con la conseguenza che il danno morale, liquidato dalla Corte di merito nella metà di quello biologico da Euro 87.269,50.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, sul punto, può essere decisa nel merito con condanna della Gestione liquidatoria a corrispondere ai ricorrenti le somme di Euro 175.259,70 a titolo di danno biologico; di Euro 87.629,50 a titolo di danno morale, oltre rivalutazione e interessi.

Con il quarto motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Lamentano i ricorrenti che le spese mediche avrebbero dovuto essere liquidate equitativamente, sulla scorta della distanza tra residenza e luogo di cura.

Il motivo è infondato. Con motivazione congrua la Corte d’Appello ha infatti dimostrato che manca la prova sia delle suddette spese, sia dei periodi di permanenza a Genova e dei viaggi effettuati. In assenza di tali prove le spese non potevano essere liquidate.

Con il quinto motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 in riferimento al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, conv. in L. n. 39 del 1977. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Lamentano i ricorrenti che il danno da invalidità permanente è stato liquidato facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, D.L. n. 857 del 1976, ex art. 4, equitativamente invocato e pertanto che non può trovare applicazione lo scarto fra vita biologica e vita lavorativa, rilevante soltanto con riferimento alle tabelle di capitalizzazione ex R.D. n. 1403 del 1922, fondate sul diverso criterio della durata media della vita.

Il motivo è fondato.

La necessità di distinguere fra vita lavorativa e vita biologica, e quindi di considerare lo scarto tra l’una e l’altra, si pone soltanto quando il danno viene liquidato sulla base delle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, in quanto le stesse sono state elaborate sulla base della durata media della vita e non della durata della vita lavorativa. Quando invece si fa ricorso ad un criterio equitativo, quale è quello del triplo delle pensione sociale, lo scarto fra vita biologica e vita lavorativa non ha più ragion d’essere.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, sul punto, può essere decisa nel merito con condanna della Gestione liquidatoria a corrispondere ai ricorrenti la somma di Euro 96.478,28, oltre rivalutazione e interessi.

Con il sesto motivo si denuncia "Ingiusta compensazione delle spese.

Violazione dell’art. 91 c.p.c., e motivazione insufficiente e contraddittoria ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Il motivo si deve considerare assorbito.

Con il settimo ed ultimo motivo si deduce infine "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1101 e 1292 cod. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato perchè nella sentenza di primo grado si era precisato, sin nell’intestazione, come il giudizio fosse stato promosso da I.O. e D. S.C. in proprio e in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore C.. Quindi la sentenza del Tribunale di Ragusa andava interpretata nel senso che le statuizioni di condanna stavano a significare che le somme ivi previste andavano ripartite in parti uguali tra i genitori e il piccolo C..

Il motivo è fondato in quanto, nell’atto introduttivo, la domanda è stata formulata da I.O. e D.S.C. in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà. Le somme attribuite devono essere perciò divise fra i tre soggetti.

In conclusione devono essere accolti il terzo, il quinto ed il settimo motivo; deve considerarsi assorbito il sesto; devono essere respinti gli altri. Decidendo nel merito, in accoglimento dei motivi di cui sopra deve essere condannata la Gestione Liquidatoria della U.S.L. (OMISSIS) di Ragusa a corrispondere agli attori I.O. e D.S.C., la seconda in proprio e quale amministratore di sostegno di I.C., con ripartizione in pari misura fra i medesimi, la somma di Euro 175.259,70 a titolo di danno biologico; di Euro 87.629,50 a titolo di danno morale e di Euro 96.478,28 per danno patrimoniale. Oltre rivalutazione ed interessi sulle predette somme dal 24.6.2008, data di deposito della sentenza d’appello. Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie e dell’esito del processo si compensano fra tutte le parti le spese in entrambe le fasi dello stesso.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso; dichiara assorbito il sesto; respinge gli altri. Decidendo nel merito, in accoglimento dei motivi di cui sopra, condanna la Gestione Liquidatoria della U.S.L. (OMISSIS) di Ragusa a corrispondere agli attori I.O. e D.S.C., la seconda in proprio e quale amministratore di sostegno di I. C., con ripartizione in pari misura fra i medesimi, le somme di Euro 175.259,70 a titolo di danno biologico; di Euro 87.629,50 a titolo di danno morale e di Euro 96.478,28 per danno patrimoniale.

Oltre rivalutazione ed interessi sulle predette somme dal 24.6.2008, data di deposito della sentenza d’appello. Compensa fra tutte le parti le spese in entrambe le fasi del processo.

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