Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 14 gennaio 2004, il Tribunale di Bari, nel disporre la misura di prevenzione personale a carico di M. A., ha ordinato anche la confisca dell’immobile sito in (OMISSIS), intestato alla figlia P..

Pronunciando sul gravame proposto da quest’ultima, quale terza interessata, la Corte di Appello di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato il decreto impugnato.

Avverso l’anzidetta pronuncia, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, nonchè erronea applicazione della presunzione di disponibilità da parte del proposto del bene intestato alla figlia, presunzione che i giudici di appello avevano trasformato da presunzione iuris tantum in presunzione iuiris et de iure. Sostiene in proposito che l’immobile era stato sempre destinato ad ospitare la famiglia dei coniugi M. – C..

Il secondo motivo eccepisce violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, in rapporto alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 13 ed all’art. 13, deducendo che i giudici di merito non avevano tenuto conto di quanto disposto nei commi anzidetti, introdotti dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, che avrebbero dovuto considerarsi diritto sostanziale applicabile nel caso di specie. La novella ha limitato l’ambito di operatività dell’interposizione fittizia, in caso di acquisto di familiari, stabilendo il limite temporale dei due anni antecedenti la proposta, sicchè, in ipotesi diversa, come nel caso di specie, doveva valere la regola generale secondo cui era onere del giudice dimostrare che i beni, intestati a terzi, fossero nell’effettiva disponibilità del proposto.

3. – Le doglianze – esaminabili congiuntamente stante l’eadem ratio contestativa che le accomuna – sono destituite di fondamento.

Ed invero, è senz’altro condivisibile il rilievo difensivo in ordine all’immediata applicabilità delle nuove regole di giudizio introdotte dalla richiamata novella, con particolare riferimento all’ambito temporale di operatività della presunzione assoluta di intestazione fittizia in caso di acquisti in favore di familiari conviventi ed all’applicabilità, invece, degli ordinali parametri valutativi in caso di atti dispositivi anteriori al limite cronologico anzidetto. In tal caso, è infatti operante il previgente regime probatorio, secondo cui è onere del giudice dimostrare che i beni, formalmente intestati a terzi, rientrino, invece, nell’effettiva disponibilità del proposto. Sennonchè, nel caso di specie, risulta chiaramente dal provvedimento impugnato che il giudice di merito ha fatto buon governo dei corretti canoni di giudizio, al di fuori di qualsivoglia, indebita, applicazione di parametri presuntivi ispirati alla regola della presunzione iurte et de iure, che, come è noto, non ammette prova contraria. Infatti, muovendo dalla corretta induzione di fittizietà dell’intestazione nell’ipotesi di atti dispositivi in favore di conviventi, ha ritenuto irrilevanti e privi di forza dimostrativa contraria gli argomenti difensivi e gli allegati documenti, come tali giudicati inidonei a sovvertire la forza significativa della presunzione iuris tantum. Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento di merito volto a soppesare la valenza dimostrativa delle produzioni ed allegazioni difensive ed in quanto tale – proprio perchè assistito da giustificazione congrua e pertinente – si sottrae al sindacato di legittimità. 4. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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