T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 141 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con atto consegnato per la notifica il 2 dicembre 2009 – depositato il successivo 23 -, la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 146/RA in data 28 settembre 2009 con il quale l’Ufficio Provinciale di Latina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 126 – bis del D. Lgs. 285/1992, presupponendo "la comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 05/06/2008, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio… attribuito".

Considerato che: (1) nel corso dell’udienza pubblica è stata rappresentata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo ed in relazione a quanto rappresentato dalla relazione dell’amministrazione, il possibile difetto di giurisdizione; (2) in relazione a tale profilo la parte ha argomentato oralmente facendo proprie le indicazioni tratte da precedenti, depositati agli atti, che hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che il ricorso può esser definito ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che: (a) l’opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della legge 689/1981, costituisce rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (SS.UU., 29 luglio 2008, n. 20544), che, ai sensi degli articoli 204 – bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del giudice di pace (SS.UU. 23 aprile 2010, n. 9691); (b) la giurisdizione in materia di impugnazione del provvedimento con il quale a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126 – bis del codice, va ascritta al giudice ordinario per come prevalentemente affermato (cfr. T.a.r. Liguria, II, 15 maggio 2008, n. 1015 e 4 novembre 2009, n. 3116; T.a.r. Sicilia, Palermo, I, 13 luglio 2005, n. 1211; T.a.r. Toscana, II, 27 luglio 2009, n. 1301; T.a.r. Lombardia, Milano, III, 26 aprile 2006, n. 1079; Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 2854), in ragione anche della connotazione di atto dovuto a contenuto vincolato (T.a.r. Lombardia, Brescia, II, 4 febbraio 2010, n. 574; 15 gennaio 2010, n. 62); (c) non appare condivisibile l’orientamento richiamato dalla ricorrente (T.a.r. Veneto, III, 21 settembre 2010, n. 4880) in quanto, per un primo aspetto, non si ricavano precise indicazioni contrarie ai precedenti di cui sopra sulla connotazione della misura dipendente dalla rilevanza delle violazioni sanzionate in via amministrativa, ragion per cui, per distinto profilo, non appare corretta la conseguente assimilazione della fattispecie a quella di cui al successivo articolo 128 del codice che invece, secondo pacifica giurisprudenza (SS.UU. 8 luglio 2009, n. 15966; 6 febbraio 2006, n. 2445), va ascritta alla giurisdizione del giudice amministrativo stante la qualificazione discrezionale della prevista revisione;

Considerato che: (1) il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; (2) il processo può essere riproposto innanzi al giudice ordinario (articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo); (3) sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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