T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 140 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Il ricorrente, con atto spedito per la notifica il 15 ottobre 2010 – depositato in pari data -, espone che: (a) con ordinanza n. 135 del 21 settembre 2009 il comune di Cisterna di Latina ha ingiunto, alla signora C.P., la demolizione di una tettoia, a piano terra, posta in adiacenza al fabbricato e costruita in linea con il piano di calpestio del balcone del proprio appartamento; evidenzia che, dalla stessa ordinanza si desume che la DIA, all’uopo presentata, "non sarebbe assentibile per carenza dei distacchi minimi dal confine con la proprietà comunale…"; (b) l’istanza cautelare proposta dalla controinteressata a corredo dell’impugnativa della sanzione edilizia, è stata respinta dall’adìta Sezione, con ordinanza n. 48 del 29 gennaio 2010; (c) dopo aver richiamato l’esecutorietà della disposta demolizione ed il possibile ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto espressamente riportato nell’ordinanza di demolizione, ha avanzato istanza con la quale ha chiesto "che codeste Autorità procedano alla obbligatoria adozione degli atti conseguenti all’ordine di demolizione in oggetto, nonché alla declaratoria, in via di autotutela, di non assentibilità della DIA presentata in data 7 novembre 2008 dalla Sig. ra P.,…".

2 Ciò premesso argomenta le proposte domande alla stregua dei seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, nonché dei principi di correttezza e buona amministrazione canonizzati anche dall’art. 97 Cost. e nei principi comunitari – violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 33, DPR n. 380/2001 – eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti rimasti privi di esecuzione – violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 19, 21 – quinquies e 21 – nonies l. n. 241/1990.

3 Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

4 Il ricorrente ha concluso: – per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal comune sulla istanza depositata il 26 marzo 2010; – per la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; – per la condanna del comune di Cisterna di Latina a provvedere alla obbligatoria esecuzione dell’ordine di demolizione, nonché per l’annullamento o revoca, in via di autotutela, del titolo formatosi sulla DIA presentata in data 7 novembre 2008 dalla sig. ra P.; – per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione. In particolare, dopo aver supportato la propria legittimazione, oltre a chiedere una pronuncia che obblighi il comune a provvedere sull’istanza, ha instato per una decisione che, ex articolo 31, comma 3, del codice del processo amministrativo, accerti la fondatezza della domanda rapportata, rispettivamente, alla dichiarazione dell’obbligo del comune di Cisterna di Latina, di avviare il "procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione" ed "il richiesto procedimento di autotutela nei confronti del titolo formatosi a seguito della DIA".

5 Posto che nel caso è indiscussa (cfr. sul punto T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2010, n. 119) la legittimazione del ricorrente, il ricorso deve esser accolto secondo quanto di seguito specificato.

5.1 La fondatezza del primo capo di domanda va affermata nei limiti della richiesta di avviare il "procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione"; la stessa non può invece estendersi anche alla condanna del comune a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, la fondatezza della quale appare nel caso preclusa dalla pendenza del giudizio di cui al ricorso n. 1172 del 2009, avente ad oggetto proprio la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

5.2 Quanto invece all’ulteriore capo di domanda, ne va dichiarata l’infondatezza. Ed, infatti, non può non rilevarsi che, dall’ampia presupposizione rinvenibile nell’ordinanza di demolizione si ricava l’inesistenza delle condizioni di ammissibilità della DIA il che certifica che, a prescindere dalla configurazione della fattispecie, questione di cui è stata investita l’Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, IV, ord. 14, 5 gennaio 2011), nel caso non può dirsi formato alcun titolo edilizio. In altri termini, la denunzia di inizio attività abilita l’interessato ad eseguire il progettato intervento, non assoggettato a previo rilascio del permesso a costruire, solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle norme urbanistiche, in assenza delle quali non può ritenersi formato alcun titolo; a ciò consegue che l’amministrazione non deve intervenire con un atto di ritiro e che, pertanto, non può ritenersi formato alcun obbligo di provvedere.

6 Il ricorso va quindi accolto in relazione alla domanda di illegittimità del silenzio serbato dal comune sulla istanza depositata il 26 marzo 2010 ed alla ravvisata fondatezza dell’obbligo di avviare il "procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione". In applicazione degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo pertanto, il Dirigente del Settore Gestione Urbana del comune di Cisterna di Latina dovrà provvedere, in considerazione delle superiori statuizioni, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Decorso inutilmente il predetto termine, il Capo Dipartimento del Territorio della Regione Lazio designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza del ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta, adotterà ogni atto necessario nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla designazione.

7 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo le modalità e per l’ammontare in dispositivo liquidato, anche per quanto concerne il compenso dovuto al nominato commissario ad acta, spettante per il caso di svolgimento dell’attività richiesta per il persistente inadempimento del comune.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio ed ordina al comune di Cisterna di Latina di provvedere in esito all’istanza depositata dal ricorrente il 26 marzo 2010;

– assegna al Dirigente del Settore Gestione Urbana del comune di Cisterna di Latina, al Capo Dipartimento del Territorio della Regione Lazio ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;

– condanna il comune di Cisterna di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro; fissa in 800,00 (ottocento,00) Euro il compenso eventualmente dovuto al nominato Commissario ad acta; compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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