T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 139 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 25 ottobre 2010 – depositato il 5 novembre 2010 -, il ricorrente espone che: (a) con sentenza n. 543 pubblicata in data 4 giugno 2009, l’adìta Sezione ha annullato il provvedimento prot. n. 109875 del 27 gennaio 2009 recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; (b) detta sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato; (c) ha sollecitato l’amministrazione ad adempiere alla citata sentenza; (d) in ragione della persistente inottemperanza, agisce per l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, con nomina del commissario ad acta.

2 Con atto depositato il 25 novembre 2010 si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.

3 Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza, resa in forma semplificata, con la quale la Sezione ha annullato il diniego opposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina all’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nello specifico la decisione ha applicato l’orientamento secondo il quale: "l’esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell’espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all’ingresso e del primo rinnovo; in tali casi, specie qualora l’espulsione sia stata emessa in data risalente, l’amministrazione deve valutare e motivare, come in ogni procedimento di secondo grado, la persistenza di un interesse pubblico attuale che osti ad una positiva definizione dell’istanza, ciò soprattutto ove si tenga conto che in ragione dei provvedimenti favorevoli poi intervenuti e del decorso del tempo, lo straniero ha acquisito una posizione soggettiva qualificata di affidamento e di aspettativa al rinnovo, soprattutto in connessione alle ipotesi nelle quali ha consolidato la sua condizione lavorativa e di integrazione sociale" (T.A.R. Lazio Latina, 316/09; T.A.R. Lazio Latina, 30.4.2007 n. 306)".

2 Il ricorso è ammissibile stante le condizioni di cui agli articoli 114 ed 87 del codice del processo amministrativo, vale a dire la notifica ed il deposito dello stesso nei termini, quindi la produzione di copia autentica della sentenza; quanto alla "eventuale prova del… passaggio in giudicato", rileva che l’affermazione del ricorrente non è stata contrastata dalla difesa erariale.

3 Considerato quindi il rituale esercizio dell’azione, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso finalizzato all’ottemperanza della menzionata sentenza. La Prefettura della provincia di Latina (U.T.G.) provvederà quindi, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Decorso inutilmente il predetto termine, il responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta, adotterà ogni atto necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla designazione prefettizia.

4 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato, anche per quanto concerne il compenso dovuto al nominato commissario ad acta, ovviamente spettante per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina,

– accoglie il ricorso n. 951 dell’anno 2010;

– dichiara l’obbligo della Prefettura della provincia di Latina (U.T.G.) di prestare esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 543 in data 4 giugno 2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina;

– assegna alla Prefettura di Latina, al responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;

– condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro; fissa in 800,00 (ottocento,00) Euro il compenso eventualmente dovuto al nominato Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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