Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che il Tribunale di Ascoli Piceno condannò il S. (pilota dell’imbarcazione), il C. (proprietario del natante) e la Vittoria Ass.ni a risarcire i danni alla persona subiti dal trasportato D.M., con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona, tranne che nella parte relativa agli interessi (la cui decorrenza è stata fissata solo a far data della pronuncia di primo grado);

propone ricorso per cassazione il D.M. attraverso due motivi;

resiste con controricorso la Vittoria Ass.ni, la quale propone ricorso incidentale a mezzo di sette motivi.
Motivi della decisione

Che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza;

il ricorso principale è inammissibile difettando dei quesiti di diritto imposti, appunto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di deposito della sentenza impugnata (10 giugno 2006);

fondato è il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto la sentenza impugnata, pur avendo parzialmente riformato la prima, disponendo che gli interessi legali sugli importi liquidati, già posti a carico della Vittoria Ass.ni, debbano decorrere solo a far data della pronuncia di primo grado (anzichè anteriormente), ha omesso di condannare la controparte a restituire alla compagnia le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;

altrettanto fondato è il sesto motivo del ricorso incidentale, in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto il motivo d’appello della compagnia relativo alla decorrenza degli interessi, l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello;

in parte inammissibili ed in parte infondati sono i motivi 1^, 2^, 3^ e 5^ del ricorso incidentale, in quanto in parte si concretano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa e degli elementi probatori emersi ed in parte denunziano inesistenti violazioni di logge e vizi della motivazione, la quale, al contrario, è congrua e logica in ordine a tutte le questioni discusse;

assorbito è il 7^ motivo del ricorso incidentale posto in via condizionata;

accolti i motivi 4^ e 6^ del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata nei relativi punti e va resa decisione nel merito;

le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, accoglie i motivi 4^ e 6^ del ricorso incidentale, rigetta i motivi 1^, 2^, 3^ e 5^ del ricorso incidentale, dichiara assorbito il 7^ motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e decidendo nel merito: condanna il D.M. a restituire alla Vittoria Ass.ni le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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