T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 1393 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato la sua esclusione dalla gara ivi indicata;

– che l’Amministrazione ha escluso la ricorrente avendo ritenuto che la stessa non abbia validamente prodotto la dichiarazione di cui all’art.38 del D.lgs. n.163 del 2006;

CONSIDERATO:

– che dall’esame degli atti prodotti in giudizio risulta che la ricorrente ha presentato otto dichiarazioni redatte su fogli autonomi (e separati), fra le quali vi sono quelle relative alla insussistenza dello "stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività" ed alla insussistenza di "cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni";

– e che dal verbale redatto dalla Commissione di gara risulta che la dichiarazione di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, pur se "in forma incompleta", tuttavia è stata presentata;

RITENUTO, pertanto, che l’omissione, per mancata produzione, sulla quale l’Amministrazione ha fondato l’esclusione della ricorrente non appare inequivocabilmente dimostrata, posto che la stessa Commissione ha verbalizzato che la dichiarazione di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 – non più rinvenuta in atti – in effetti era stata presentata;

RITENUTO, pertanto, che l’ipotesi di avvenuto smarrimento del foglio contenente quest’ultima dichiarazione debba essere considerata plausibile; e ciò anche in omaggio al c.d. "principio del favor partecipationis";

RITENUTO, in ogni caso, che a fronte di una mera incompletezza documentale – la cui effettiva consistenza non è stata indicata dalla Commissione (e che appare regolarizzabile secondo i principii generali) – l’esclusione dalla gara non appare sufficientemente motivata;

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso meriti accoglimento e che il provvedimento di esclusione impugnato vada annullato unitamente gli altri atti impugnati ad esso presupposti o conseguenti; e che sussistano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.1.500,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie, annullando – per l’effetto – i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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