T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 1375 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in riassunzione, proposto dopo sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva declinato la propria giurisdizione, il Sig. E.S., quale amministratore unico della s.r.l. B.A., contesta il silenzio della Direzionale regionale di Roma della Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso di maggiori somme versate per condono edilizio.

Sull’istanza, nella quale l’importo richiesto era indicato in Euro 5.826,63, l’Ufficio non si è pronunciato.

Preliminarmente il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione, già indicata nella decisione n. 443/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ma di nuovo (contraddittoriamente) contestata nella memoria difensiva dell’Amministrazione resistente in questa sede di riassunzione del giudizio.

La controversia è diretta infatti alla declaratoria del diritto di restituzione di somme che si sostengono versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia.

La controversia stessa concerne quindi diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego (nel caso di silenzio rifiuto), ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

La causa può quindi essere decisa dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26 febbraio 2010 n. 998 e TAR Trentino 24 settembre 2009 n. 244).

Non resta quindi che dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere, nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, una determinazione esplicita sulla istanza di rimborso, non apparendo allo stato necessaria un’attività istruttoria volta a conoscere se e di quali somme l’attuale istante sia effettivamente creditore al fine di emettere pronuncia nel merito della pretesa ai sensi dell’articolo 31 terzo comma CPA, essendo obbligo della resistente Agenzia di acquisire opportuni dati (da chiedere al Comune di Campagnano di Roma o alla stessa parte istante) in ordine all’effettiva spettanza, in tutto o in parte, dell’importo richiesto.

A tal fine peraltro il Collegio reputa opportuno richiamare il proprio, costante orientamento (vedi la sentenza n. 15017 del 2010) secondo il quale solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare ed è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine di decadenza per domandare il rimborso e non dal momento di effettuazione dei versamenti o di presentazione della domanda di condono.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, nei termini indicati e salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

dichiara l’obbligo dell’Agenzia delle entrate- Direzione regionale di Roma, di provvedere sull’istanza di rimborso avanzata dalla Società ricorrente nel termine e nei modi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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