Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7442 Azione del danneggiato procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I M. citarono in giudizio il R. per il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della loro genitrice nel corso di un incidente stradale.

La domanda fu respinta dal Tribunale di Siracusa con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catania, la quale ha ritenuto che gli attori non avevano provato di avere proposto la preventiva richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della L. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il R., il quale propone anche ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto vi si deduce la "inesistenza" della sentenza di primo grado perchè resa dal GOA e non dal Tribunale collegiale. E’ noto che l’eventuale verificarsi di tale circostanza pone un problema di cambiamento di rito, ma non di inesistenza o di nullità della sentenza resa. Nè, peraltro, è consentito alla parte di dolersi di tale vizio della procedura senza neppure enunciare il danno che le sarebbe pervenuto in termini di "giusto processo".

Gli altri tre motivi sono in parte inammissibili per genericità e per avere a fondamento questioni di merito già dibattute e risolte nei precedenti giudizi, ed in parte infondati, in quanto la sentenza impugnata rende le sue argomentazioni in maniera congrua e logica, senza manifestare violazioni o false applicazioni di legge.

Inammissibile è il ricorso incidentale, in quanto il R. è risultato totalmente vincitore nel giudizio d’appello (così come in quello di primo grado).

Il ricorso principale va, dunque, respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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