T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-02-2011, n. 1395 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i ricorsi di cui in epigrafe, notificati e depositati nei termini, i ricorrenti hanno impugnato le disposizioni del Comune di Roma n. 1291 del 22.11.1993 e n. 400 del 6.4.1994, con le quali sono stati disposti lo sgombero di opere edilizie abusive, la trascrizione nei registri pubblici immobiliari e l’immissione in possesso della relativa area, nonché la successiva disposizione n. 735 del 27.7.1994, con la quale sono state disposte la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere edilizie medesime.

Ne hanno dedotto l’illegittimità per molteplici motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare hanno rilevato come gli stessi siano i proprietari dell’area ove insistono le opere edilizie abusive di cui trattasi, ma come siano tuttavia estranei alla realizzazione delle dette opere, poste in essere dall’occupante abusivo del terreno, che aveva richiesto dinanzi al giudice ordinario la dichiarazione dell’intervenuta usucapione in suo favore della detta area in un giudizio conclusosi, nelle more del presente giudizio, con la sentenza di rigetto della pretesa azionata ed il riconoscimento dell’abusività dell’occupazione da questi posta in essere.

Con la memoria di cui da ultimo i ricorrenti insistono per l’accoglimento dei ricorsi, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dell’area in questione.

In via preliminare deve disporsi la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe ai fini della trattazione congiunta e della decisione con unica sentenza, in considerazione della evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi esistente.

Nei limiti e nei sensi indicati dagli stessi ricorrenti, i ricorsi devono essere accolti siccome fondati nel merito per le brevi considerazioni che seguono.

Ed infatti, per giurisprudenza consolidata nella materia, l’ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell’autore dell’abuso edilizio, sia del proprietario dell’immobile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2010, n. 5889); in particolare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Il provvedimento che ingiunge la demolizione dell’abuso, pertanto, non è illegittimo per il solo fatto che l’ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell’illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest’ultimo deve riconoscersi comunque l’interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all’area di sua proprietà.

Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’abuso edilizio commesso da altri, e sia manifesto il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta in ogni caso salva la sua tutela dagli effetti (acquisizione gratuita del bene o demolizione d’ufficio) dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia impossibilitato ad eseguire, effetti che in nessun caso possono ricadere su di lui (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 25 novembre 2008, n. 787 e T.A.R. Sardegna Cagliari, 06 agosto 2003, n. 987).

Nel caso di specie i ricorrenti, come comprovato in atti, non sono i responsabili degli abusi contestati e si sono interessati attivamente, facendo ricorso ai mezzi messi a disposizione dell’ordinamento per provvedere al riguardo.

Per le considerazioni che precedono, pertanto, i ricorsi riuniti devono essere respinti nella parte in cui viene dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 735 del 27.7.1994 (impugnata con il ricorso rg. n. 16462/1994), con salvezza tuttavia dagli effetti conseguenti alla sua eventuale inottemperanza, ma devono, invece, essere accolti nella parte in cui deducono l’illegittimità delle ordinanze n. 1291 del 22.11.1993 e n. 400 del 6.4.1994 (impugnate con i ricorsi nn. 3197 e 9839 del 1994), con le quali è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Si ritiene di condannare l’amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dei ricorsi, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, dispone la riunione dei ricorsi rg. nn. 3197/1994, 9839/1994 e 16462/1994 e, definitivamente pronunciando sui detti ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge e per la parte che residua li accoglie nei sensi e nei limiti di cui motivazione e per l’effetto annulla nei medesimi sensi e limiti i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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