Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7441 Legittimazione a ricorrere ed a resistere Prodotti difettosi Responsabilità civile solidale Farmaci e prodotti galenici Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel marzo del 2001 R.C. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Torino la s.p.a. Bioprogress ed il Ministero della Sanità, esponendo: che, essendo in cura da oltre trenta anni con trattamento farmacologico perchè affetto da ulcera peptica, ricavandone discreti benefici e senza complicanze, il 29 maggio 1995 il suo medico di fiducia gli aveva prospettato la possibilità di assumere un nuovo farmaco, il Rotil compresse, che, secondo le indicazioni della pubblicizzazione della sua casa produttrice aveva particolare efficacia curativa per la sua patologia ed assenza di controindicazioni per la sua specifica situazione; che egli aveva iniziato ad assumere il farmaco finchè nei primi dieci giorni del luglio successivo si era manifestata la comparsa di ittero e gli era stata diagnosticata presso l’ospedale di (OMISSIS) una epatopatia, con conseguente ricovero presso la divisione infettivi di quell’ospedale;

che il 28 luglio 1995 era stato dimesso con diagnosi epatite tossica da sospetta reazione al farmaco a base di niperotidina cloridrato e trasferito presso l’Ospedale universitario di (OMISSIS), dove, a seguito di diagnosi di insufficienza epatica terminale e, di seguito, di epatite fulminante da farmaci, il 20 agosto 1995 era stato sottoposto a trapianto del fegato; che, successivamente, aveva dovuto sottoporsi ad un’intensa e costante terapia antirigetto, che tra l’altro gli aveva provocato la necrosi della testa femorale destra.

1.1. Sulla base di tali premesse, assumendo che il Rotil era stato inserito nel prontuario farmaceutico nazionale nel marzo – maggio 1995 e, quindi, sospeso dal Ministero della Sanità nell’agosto successivo, mentre di altri farmaci a base di niperotidina (il Gafir e il Perultid) il commercio era stato sospesa la commercializzazione dal 15 e dal 13 giugno 1995, adduceva che, essendo stato il Rotil venduto fino al 31 luglio 1995, una sua più tempestiva sospensione avrebbe consentito di evitare l’insorgenza in suo danno della intossicazione patita e le gravi conseguenze che ne erano derivate.

Chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni della Bioprogress, titolare del farmaco Rotil, e del Ministero, addebitando a quest’ultimo un’omessa vigilanza.

1.2. Si costituiva il Ministero, contestando la propria responsabilità per ragioni che in questa sede non sono più d’interesse. Si costituiva anche la Bioprogres, la quale sostenendo di avere prodotto il Rotil su licenza della Mediolanum Farmaceutici, titolare del brevetto e fornitrice esclusiva della materia prima, giusta intese contrattuali, contestava la propria responsabilità sotto il profilo del nesso causale ed eccepiva in via preliminare la prescrizione triennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13 sostenendo che essa decorreva dal giorno in cui il R. aveva avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, che individuava nello scatenarsi dell’epatite fulminante nell’agosto del 1995. In via subordinata preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c..

Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Mediolanum Farmaceutici s.p.a. per esserne manlevata.

1.3. A seguito della chiamata detta società si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto dell’attore e contestando la propria responsabilità, in particolare adducendo – dopo avere precisato di avere acquistato nel 1994 i diritti brevettuali e commerciali relativi alla niperotidina (che aveva commercializzato direttamente con il prodotto Gafir, concesso in licenza con la specialità Perultid, che l’aveva a base, alla Procter & Gamble, e concesso in rinnovazione di licenza alla Biprogres per il Rotil – che nella primavera del 1995, avendo ricevuto segnalazioni di effetti collaterali di epatopatia su persone sottoposti a trattamento con i farmaci a base di niperotidina, sia essa che la Procter & Gamble, compiuti i necessari controlli, avevano avvisato il Ministero della Sanità e contattato i medici che avevano segnalato i casi, accertando che, una volta sospeso il farmaco, l’epatite era regredita. Di seguito le due società avevano avvisato distributori e farmacisti dei riscontri eseguiti e sospeso spontaneamente la vendita e distribuzione del Gafir e del Perultid. La Bioprogress aveva, invece, continuato a commercializzare il Rotil, diffidandola essa deducente dal sospendere la fornitura la materia prima, fino alla sospensione cautelare della commercializzazione. Negava, pertanto, che potesse sussistere una propria responsabilità a seguito dell’assunzione del farmaco da parte del R. e contestava il fondamento della chiamata in manleva, adducendo che la Bioprogress si era contrattualmente impegnata ad assumere ogni obbligo risarcitori vero i terzi.

2. Espletata istruzione testimoniale ed una consulenza tecnica d’ufficio medicolegale, il Tribunale, con sentenza del 20 aprile 2005, riconosceva la responsabilità della Bioprogress e la condanna ala risalimento dei danni nella misura di Euro 647.477,00 oltre interessi dalla data successiva alla sentenza, mentre rigettava le domande risarcitorie del R. contro il Ministro e la Maediolanum Farmaceutici.

3. La sentenza veniva appellata dalla Bioprogres e nella costituzione del R. e della Mediolanum Farmaceutici, nonchè nella contumacia del Ministero, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 19 luglio 2006, dichiarava inammissibile perchè proposta in appello la domanda della Bioprogress, intesa ad ottenere l’accertamento della responsabilità solidale per culpa in vigilando, del Ministero della Sanità con essa appellante, e rigettava l’appello, con gravame delle spese in favore del R. e della Mediolanum Farmaceutici.

4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, "contro" il R. e – a quel che si legge nel ricorso – "nei confronti" del Ministero e della Mediolanum Farmaceutici.

Hanno resistito con separati controricorsi il R. e la Mediolanum Farmaceutici, mentre non ha svolto attività difensiva il Ministero.

In prossimità dell’udienza hanno depositato dichiarazione di decesso del R.C. in data 31 dicembre 2009 e di costituzione volontaria quali eredi la vedova del medesimo M.S. e le figlie M. e Ra.Ci..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va rilevato che la costituzione nel presente giudizio di legittimità degli eredi del resistente R. non appare rituale.

Nella giurisprudenza della Corte si è ritenuto che Nel giudizio di cassazione, essendo ininfluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualità di eredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai con comparsa di costituzione, non prevista per siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall’originario ricorrente. Ne consegue che la costituzione in qualità di eredi nel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzione è nulla, ed inidonea a far assumere a questi la qualità di parte, come pure non può ritenersi legittimamente effettuata l’attività processuale svolta da tali soggetti (come nella specie) ai fini della integrazione del contraddittorio. (Cass. n. 4233 del 2007; in senso conforme Cass. n. 21833 del 2010).

1.1. Il Collegio ritiene di dover formulare alcune precisazioni riguardo a tale principio.

Fermo che la disciplina della prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che espressamente la escludano e di una incompatibilità con le forme del processo di cassazione, si deve rilevare che le modalità della prosecuzione e, quindi, dell’ingresso del successore a titolo universale debbono adeguarsi alle forme de quibus considerate in relazione al profilo funzionale della prosecuzione, che è quello di apportate un elemento di novità sul piano soggettivo.

Sotto il primo profilo, va considerato che il giudizio di cassazione, carente sostanzialmente di una fase di istruzione, si svolge, salva la possibilità di interloquire nella discussione in pubblica udienza (o di essere ascoltati nell’adunanza in camera di consiglio), attraverso atti tipizzati, il ricorso ed il controricorso e, quindi, le memorie.

Solo i primi due atti introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio, mentre le memorie hanno valore soltanto illustrativo (anche se possono essere utilizzate per dedurre fatti sopravvenuti).

Del ricorso e del controricorso è prevista la notificazione in funzione dell’assicurazione del contraddittorio. Delle memorie solo il deposito.

Sulla base di questi dati, si deve osservare che l’entrata nel processo di cassazione degli eredi della parte deceduta o cessata, concretandosi in un apporto innovativo sotto il profilo soggettivo consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, allorquando riguardi una parte già costituitasi con il deposito del ricorso o del controricorso, deve avvenire, per l’ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, cioè degli atti che introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio, mediante un atto che, assumendo la natura sostanziale di atto di intervento, dev’essere partecipato alla controparte mediante notificazione. Ciò, in vista dell’assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova manifesta legittimazione. Non è possibile ritenere, invece, che l’intervento abbia luogo mediate il semplice deposito di un atto nella cancelleria della Corte, come per le memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e per quelle di cui all’art. 380 bis c.p.c., in quanto l’attività che si compie con tali atti non è innovativa.

Inoltre, nel regime dell’art. 83 c.p.c. anteriore alla modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, ma non diversamente in quello da essa risultante, il conferimento di una nuova procura a difensore iscritto nell’albo speciale può avvenire con rilascio nello stesso atto di intervento, posto che l’art. 83, comma 1 nell’una come nell’altra versione, consentiva e consente che la procura venga rilasciata nell’atto di intervento. In alternativa il mandato speciale è conferibile mediante atto notarile.

E’ da dire, altresì, che una costituzione irrituale quanto alla mancanza di attivazione del contraddittorio mediante notificazione, ove le controparti costituite non formulino eccezioni, potrà confidarsi valida per sanatoria.

1.2. Ciò premesso, poichè nella specie gli eredi del R. si sono limitati a depositare un atto di costituzione non notificandolo alle controparti, la loro costituzione è irrituale.

Peraltro, non avendo le controparti nulla eccepito su detta irritualità, la costituzione può essere considerata valida, perchè ha raggiunto lo scopo.

2. Con il primo motivo di ricorso (la cui illustrazione è conclusa dal prescritto quesito di diritto) si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, nonchè del principio iura novit curia, sotto il profilo della delimitazione ed trattamento sic della c.d. causa petendi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Vi si censura la sentenza impugnata, là dove, dopo aver ritenuto che vi fosse stata acquiescenza sull’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c., che era stata disattesa dal Tribunale, ha, invece, rigettato il motivo di appello con cui si era criticata la sentenza di quel giudice quanto alla valutazione espressa sull’eccezione di prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13. Erroneamente la Corte territoriale, pur non condividendo la motivazione della sentenza di primo grado sul punto – che aveva considerato inapplicabile la disciplina di quella norma, assumendo che la fattispecie non era riconducibile al suo ambito perchè il danno non era stata provocato dal difetto del prodotto, cioè dal farmaco, bensì da intrinseca nocività del principio attivo, la niperotidina, impiegato per la produzione del Rotil, pure correttamente prodotto e confezionato -avrebbe ad essa sostituito una motivazione escludente l’applicazione dell’art. 13 basandola invece sul fatto che la domanda era stata proposta chiedendo il risarcimento dei danni in base al principio del neminem laedere o ai sensi dell’art. 2050 c.c..

L’errore della Corte torinese sarebbe dipeso dal non avere considerato che la causa petendi (cui alluderebbe, secondo la ricorrente, l’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4) non è entità fissa ed immodificabile che soltanto l’attore possa profilare nei suoi estremi essenziali. Essa designerebbe non solo il fatto affermato dall’attore, bensì quello giuridicamente qualificato e sussunto sotto una norma di diritto, la cui individuazione soggiacerebbe al potere di qualificazione del giudice, in ossequio al principio iura novit curia. Se ne fa discendere che la Corte territoriale, così come avrebbe potuto qualificare in iure la domanda al di là delle norme giuridiche invocate dall’attore, avrebbe dovuto dare rilievo anche alla qualificazione giuridica della fattispecie concreta data dalla convenuta qui ricorrente con l’eccezione ai sensi del citato art. 13 e, quindi, scrutinarne la fondatezza.

In chiusura dell’illustrazione si soggiunge che, se l’eccezione di prescrizione triennale ex art. 13 citato fosse stata esaminata, avrebbe dovuto accogliersi perchè il termine triennale previsto era già trascorso se computato dal momento nel quale l’evento lesivo si era manifestato a carico del sig. R. (agosto 1995) sino al primo atto interruttivo della prescrizione di controparte (8 – 12.5.2000).

2.1. Il motivo è fondato ed in dipendenza del suo accoglimento la sentenza impugnata dev’essere cassata nel punto in cui si è rifiutata, come invece, postulava il relativo motivo di appello, di esaminare come eccezione rilevante per la decisione l’eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente alla stregua del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13.

Peraltro, successivamente allo scrutinio degli altri motivi, il Collegio, in dipendenza della disposta cassazione, riterrà di rilevare le condizioni per decidere sul merito dell’appello relativamente alla stessa fondatezza dell’eccezione di prescrizione, che, invece, era stata disattesa dal primo giudice.

Rimandando al prosieguo la spiegazione di quanto appena enunciato, le ragioni di fondatezza del motivo sono le seguenti.

Nel nostro ordinamento e per quanto attiene al rito di cognizione ordinario che qui interessa (ma non diversamente dovrebbe dirsi per riti diversi da esso, posto che seguono logiche identiche), quelli che, nell’individuare il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, l’art. 163 c.p.c. indica come elementi di diritto (e, quindi, essendo il diritto espresso nelle norme, l’indicazione delle norme giuridiche che insieme ai fatti integrano le ragioni della domanda), non costituiscono contenuto individuatore della domanda e, quindi, del diritto con essa fatto valere. Lo si desume dalla norma dell’art. 164, comma 4, il quale, nell’indicare quando la citazione è nulla riguardo all’elemento costituito dalla ed. editto actionis, dice che la nullità sussiste se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’art. 163, n. 3 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo.

E’ noto che la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte intendono la previsione come relativa sia alla sanzione di nullità delle domande relative a diritti cd. autodeterminati sia alla sanzione di nullità delle domande relative a diritti etrodeterminati.

Fermo quanto appena rilevato, importa ai fini dello scrutinio del motivo evidenziare che il legislatore non considera nulla la citazione sotto il profilo della cd. editio actionis se non vengono enunciate in essa le norme di diritto su cui la domanda con essa proposta si fonda. Ora, che una citazione che ometta di indicare le norme che secondo l’attore giustificano quanto con essa richiesto, cioè l’esistenza del diritto con essa fatto valere, non sia considerata nulla, perchè tale mancanza non è reputata tale da non consentire di individuare la domanda e, quindi, il diritto fatto valere, implica che, investendo la domanda giudiziale l’ufficio giudiziario del dovere di decidere sul diritto fatto valere ( l’art. 99 c.p.c. dice che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda), evidentemente l’individuazione delle norme giuridiche che possono giustificare quanto con la domanda si chiede è attività che può essere compiuta dal giudice, il quale non a caso ha l’obbligo di decidere – di norma – secondo diritto (iura novit curia). Il diritto fatto valere è, dunque, individuato dai fatti e dal petitum per i diritti eterodeterminati e dal petitum mediato per quanto attiene ai diritti autodeterminati. Compete al giudice collocare i fatti e il petitum sotto le norme giuridiche che sono idonee, sempre che esistano (come sottende l’art. 382 c.p.c., comma 3 quando allude all’ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta, cioè il chiesto non era riconducibile ad alcuna norma dell’ordinamento), a giustificare quanto richiesto.

In questa logica, si deve ritenere che allorquando l’attore, ottemperando all’art. 163, n. 4 indichi le norme che a suo avviso giustificano l’accoglimento della domanda per come individuata da petitum e causa petendi tale indicazione, non vincola il giudice ad esaminare la domanda soltanto alla stregua di teli norme, ben potendo il giudice ravvisare che la domanda, per come individuata da petitum e fatti indicati dall’attore, sia riconducibile a e, dunque, giustificata da altre norme dell’ordinamento, il che si esprime nel noto principio secondo cui, fermi i fatti e il petitum allegato, compete al giudice il potere di qualificazione giuridica della domanda, cioè la ricerca della cornice normativa che ad essa è pertinente. Sarebbe, invero, del tutto contraddittorio che il giudice debba decidere sulla domanda senza poterla esaminare sulla base delle norme che in astratto sono idonee a giustificare la causa petendi e il petitum: invero, se le norme non sono elemento di individuazione della domanda e del diritto fatto valere ai fini del raggiungimento dello scopo della citazione, cioè di investitura del giudice con la domanda giudiziale, è evidente che il dovere di decidere del giudice, che l’art. 112 c.p.c. impone estendersi a tutta la domanda non può correlarsi se non a ciò che effettivamente è dal legislatore ritenuto necessario per identificare la domanda a pena di nullità e, quindi, non può commisurarsi alle norme eventualmente indicate dall’attore, ma a quelle che, in base alla ricognizione del diritto oggettivo il giudice ravvisa idonee a comprendere la fattispecie concreta enunciata dall’attore con la causa petendi e il petitum. Se, quindi, causa petendi e petitum mediato sono giustificati da norme diverse il giudice le può e deve applicare. Il limite che incontra il giudice è quello di non introdurre ex officio una causa petendi (cioè fatti costitutivi principali) o un petitum diversi da quelli enunciati dall’attore.

Assodato, dunque, che il giudice non è vincolato dalla indicazione delle norme giuridiche fatta dall’attore a sostengo della domanda, ma dalla causa petendi e dal petitum, è palese che anche al convenuto, per l’ovvio rispetto del principio del contraddittorio, dev’essere garantita identica possibilità sia di individuare le norme che a suo avviso sono idonee a ricevere in sussunzione la causa petendi ed il petitum fatti valere dall’attore e ciò tanto se l’attore abbia omesso di indicarle, quanto se, a suo avviso le abbia indicate erroneamente. In tale ottica, il convenuto può prospettare che i fatti ed il petitum vanno ricondotti sotto norme diverse da quelle indicate dall’attore e in dipendenza di tale qualificazione proporre le eccezioni, cioè i fatti impeditici, modificativi ed estintivi, che l’esatta struttura normativa della fattispecie astratta costitutiva prospettata dall’attore, sotto la quale la domanda dev’essere collocata, giustifica.

2.2. Alla luce di tali considerazioni appare errata la valutazione con cui la Corte d’Appello, sul riflesso (tra l’altro riferito ad una memoria del 22 luglio 2002 e non alla citazione introduttiva, che è carente di riferimenti normativi) che la domanda di risarcimento del danno era stata proposta con l’invocazione del neminem laedere (e, quindi, dell’art. 2043 c.c.) o dell’art. 2050 c.c., ha considerato irrilevante l’eccezione di prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ferma la domanda per come individuata quanto a causa petendi (cioè ai fatti costitutivi individuati dall’attore, vertendosi in tema di domanda relativa a diritto eterodeterminato) e petitum, comunque valutare se in iure l’una e l’altro erano riconducibili alla disciplina del D.P.R. e, quindi, in caso positivo apprezzare l’eccezione di prescrizione come rilevante e decidere sulla sua fondatezza o meno, in caso negativo e solo in caso negativo (come aveva fatto in una prospettiva, peraltro, erronea), reputare irrilevante l’eccezione e, quindi, rigettarla come fatto estintivo non adeguato alla fattispecie dedotta in giudizio identificata sulla base di causa petendi e petitum.

Poichè la Corte territoriale ha, invece, ritenuto irrilevante l’eccezione in riferimento ad una domanda erroneamente individuata sulla base della sola invocazione da parte dell’attore di determinate norme, senza considerare se la domanda era sussumibile sotto le norme indicate dalla convenuta e qui ricorrente, la sentenza impugnata dev’essere cassata perchè l’errore compiuto dalla Corte torinese nell’applicare i principi di identificazione della domanda si è tradotto in erronea omissione di decisione sulla fondatezza o meno dell’eccezione di prescrizione.

3. Con un secondo motivo, che si dice dedotto ad integrazione di quello precedente, si denuncia "omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5)." Si imputa alla sentenza impugnata di non avere fornito alcuna giustificazione del perchè la domanda sarebbe stata effettivamente riconducibile alle fattispecie degli artt. 2043 e 2050 c.c. e non anche, invece, come affermato dalla ricorrente alla normativa sulla responsabilità del produttore di cui al D.P.R. n. 224 del 1988 (ora sostituita dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 114 e segg.). Nessuna precisazione la Corte territoriale avrebbe svolto sul rapporto fra le fattispecie del codice civile e quella del D.P.R. ed in particolare sul se tale rapporto sia di reciproca autonomia o invece di mutua interdipendenza. Il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza riguarderebbe il fatto decisivo e controverso del decorso di un periodo di tempo triennale a far data dal momento nel quale l’attore avrebbe potuto far valere il suo diritto di risarcimento del danno, decorso che avrebbe comportato l’estinzione del diritto dell’attore.

3.1. Il motivo – peraltro erroneamente dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5 perchè in realtà imputa alla sentenza un error in iudicando su norme processuali sostanzialmente già prospettato con il primo motivo – resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Il terzo motivo deduce "omessa insufficiente contraddittoria motivazione in rapporto a più fatti controversi e decisivi per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), in dipendenza della violazione e falsa applicazione "a monte" dell’art. 345 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Il motivo, se lo si intende, come sembrerebbe implicare il riferimento alla "dipendenza" dalla violazione del procedimento e, quindi, solo come motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè non contiene e non si conclude con il momento di sintesi espressivo della cd. "chiara indicazione", cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (in termini Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra tantissime).

Se si intende, invece, che il motivo sia dedotto anche ai sensi dell’art. 360, n. 4 per questa parte è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto.

5. Il quarto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4" e sostiene che la Corte torinese avrebbe erroneamente escluso, sulla base dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte nelle sentenze nn. 8202 e 8203 del 2005, l’ammissibilità della produzione nel giudizio di appello della perizia espletata in sede penale, senza considerare che quell’orientamento sarebbe pertinente – ancorchè le sezioni Unite non l’abbiano detto espressamente – all’ipotesi di produzione in giudizio di appello di documenti aventi natura di atto pubblico o di scrittura privata, perchè in tali casi la possibilità di proposizione della querela di falso o dell’istanza di verificazione determinerebbe un potenziale allungamento della durata del processo. Poichè la perizia penale non costituiva nè un atto pubblico nè una scrittura privata, la sua produzione avrebbe dovuto essere consentita. L’assunto è sostenuto attraverso un rinvio ai paragrafi n. 3.5. della sentenza n. 8203 del 2005 e al paragrafo n. 5.4. della sentenza n. 8202 del 2005, che, a giudizio della ricorrente avallerebbero la sua esegesi degli arresti delle Sezioni Unite.

Il motivo è privo di fondamento.

Entrambe le sentenze nei detti paragrafi evocano effettivamente l’evenienza che dalla produzione di un atto pubblico o di una scrittura privata possano sortire i detti incidenti di cognizione soltanto in via meramente esemplificativa. L’intero tessuto motivazionale delle citate decisioni non è in alcun modo leggibile nel senso di limitare l’ambito del principio di diritto a dette prove documentali, essendo giocato sull’esegesi da attribuirsi – nel testo dell’art. 437 c.p.c. e in quello allora vigente dell’art. 345 c.p.c. – all’espressione "mezzi di prova". D’altro canto la lettura, prospettata dalla ricorrente, dell’ambito del principio di diritto per cui in appello non sono di norma ammessi nuovi documenti, ne determinerebbe una intrinseca contraddittorietà e mancanza di forza persuasiva, atteso che anche la produzione di un documento che non abbia la natura dell’atto pubblico o della scrittura privata si rivelerebbe non meno foriera di un possibile allungamento dei tempi del processo, posto che dovrebbe, per il necessario rispetto del principio della parità delle armi, consentirsi alla controparte di replicare con nuovi mezzi di prova.

L’estensione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite venne, dunque, esattamente riferita ed intesa anche dalla dottrina come relativa ai documenti in genere.

Ne discende che deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, nel regime dell’art. 345 c.p.c., comma 3, anteriore alla modifica operata con l’inserimento del riferimento ai nuovi documenti dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (nel quale il generico riferimento ai documenti comunque conferma ed impone la stessa conclusione), l’espressione "nuovi mezzi di prova" comprendeva qualsiasi documento e non solo l’atto pubblico e la scrittura privata, di modo che nel divieto i documenti la produzione di nuovi mezzi di prova doveva ritenersi compresa anche la produzione di una perizia penale che si sarebbe potuta produrre nel giudizio di primo grado.

Sulla base di tale principio il motivo è rigettato.

6. Il quinto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", assumendo che, quand’anche nell’espressione "nuovi mezzi di prova" di cui al detto terzo comma si ritenesse compreso qualsiasi documento, la Corte d’Appello avrebbe dovuto consentire la produzione della perizia penale in quanto essa integrava documento indispensabile ai fini della decisione della causa.

6.1. Il motivo è inammissibile, perchè non si preoccupa di criticare la motivazione con cui alla pagina sedici la Corte territoriale ha espressamente escluso l’indispensabilità della perizia così esprimendosi al riguardo: La Corte ritiene che non si tratti di documento "indispensabile", inteso come documento di particolare rilevanza ai fini del decidere, trattandosi di valutazione peritale in altro giudizio, quando ben la Bioprogress avrebbe potuto svolgere le proprie osservazioni alla c.t.u.

R. nell’ambito della stessa c.t.u. tramite il proprio consulente.

L’illustrazione del motivo ignora completamente questa motivazione e argomenta la pretesa indispensabilità della prova facendo riferimento alle pagine ventidue e seguenti della sentenza, nelle quali la Corte territoriale si è occupata della non condivisibilità del decreto di archiviazione emesso in sede penale.

Viene allora in considerazione il principio di diritto secondo cui:

Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 359 del 2005, seguito da numerose conformi).

6.2. Peraltro, la motivazione adottata dalla Corte d’Appello, ove fosse stata criticata, lo sarebbe stata a torto.

Fermo che la perizia penale T. è datata pochi giorni prima della introduzione del giudizio in primo grado e che, dunque, non è dubbio che avrebbe potuto essere prodotta già prima dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, di modo che le sue argomentazioni avrebbero potuto essere spese nel contraddittorio tecnico relativo all’espletamento della c.t.u., si osserva che il concetto di indispensabilità del nuovo mezzo di prova (in disparte il rilievo che – come opina la dottrina che pare preferibile -deve concernere fatti cd. principali), si deve ricostruire tenendo conto che, prospettandosi l’esigenza della nuova prova in una situazione in cui nel processo è ormai sopravvenuta la decisione, l’indispensabilità necessariamente deve apprezzarsi in relazione alla decisione stessa ed al modo in cui essa si è formata. Se, dunque, la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni probatorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, automaticamente si deve escludere che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, perchè è imputabile alla negligenza della parte non avere introdotto nel processo la prova che bene avrebbe potuto introdurvi secondo una condotta processuale ispirata all’assicurazione del massimo di possibilità di azione e difesa. In altri termini, non si può prospettare come indispensabile la prova che tale appariva o poteva soggettivamente apparire – al di là della sua concreta efficacia ed utilitas – durante lo svolgimento del contraddittorio in primo grado e prima della formazione delle preclusioni probatorie. Se lo si consentisse, le preclusioni probatorie diverrebbero canzonatorie. L’indispensabilità deve, invece, confrontarsi con il tenore della decisione, nel senso che dev’essere soltanto quanto la decisione afferma sul piano probatorio (cioè a commento delle risultanze probatorie acquisite) ad evidenziare la necessità di un apporto probatorio, che, invece, nel pregresso contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione non era viceversa apprezzabile come utile e necessario.

Ricostruito in questo senso, il concetto di indispensabilità non collide con un impianto processuale imperniato sulle preclusioni e si presenta anzi perfettamente armonico.

Nella vicenda che si giudica la pretesa della ricorrente di introdurre in appello la perizia penale si collocava del tutto al di fuori dell’ambito della indispensabilità così individuato e del quale la motivazione della sentenza impugnata ha fatto sostanziale applicazione.

Il motivo sarebbe stato, dunque, palesemente infondato.

7. Il sesto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346, 342, 343 c.p.c., in congiunzione con l’art. 1292 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e violazione dei principi generali che presiedono alla valutazione delle domande ed eccezioni di parte.

Vi si critica la sentenza impugnata per avere escluso l’ammissibilità della richiesta della Bioprogress di estensione della sua responsabilità in via solidale al Ministero della Sanità sul rilievo che si trattava di domanda nuova preclusa dall’art. 345 c.p.c., comma 1. L’errore della Corte torinese deriverebbe dal non aver considerato che la domanda di condanna solidale del Ministero della Sanità insieme alla Bioprogress era stata espressamente formulata dall’attore R. in primo grado.

Si tratta di un rilievo privo di fondamento.

Quando un soggetto propone contro più soggetti una domanda intesa ad ottenerne la condanna in via solidale sul presupposto dell’esistenza di un unico rapporto del quale egli sia titolare e i più convenuti titolari passivi, l’oggetto della domanda non concerne l’accertamento delle ragioni che, in relazione alla vicenda concreta, giustificano il vincolo di solidarietà, cioè non riguarda l’accertamento dell’esistenza del rapporto comune fra i più convenuti che giustifica il vincolo di solidarietà. Se l’oggetto della domanda riguardasse tale accertamento, cioè se la domanda postulasse espressamente una decisione sul punto, id est sul rapporto unico plurisoggettivo dal lato passivo, ricorrerebbe una situazione di litisconsorzio necessario dei più convenuti, perchè, per il necessario rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 102 su tale domanda non potrebbe decidersi che in contraddittorio di tutti i soggetti passivi. Invece, così come è consentito al creditore di più condebitori solidali di convenirli separatamente al fine di ottenere la condanna alla prestazione comune nei confronti di ognuno (come rivela l’art. 1306 c.c.), la circostanza che egli li convenga unitariamente e chieda la condanna solidale di tutti, non determina che la domanda sia da intendere come rivolta all’accertamento del rapporto di condebito, ma, in difetto di postulazione espressa in tal senso, va intesa come risultante di un cumulo di domande intese ad ottenere da ognuno la prestazione perchè essa è dovuta da ognuno per l’intero e l’ordinamento consente di chiederla a ciascuno. L’interesse dell’attore è a conseguire la prestazione e solo la prestazione. Solo se egli chieda l’accertamento del rapporto di condebito (ad esempio, perchè stragiudizialmente ne abbia ricevuto contestazione) a tale interesse si aggiunge quello relativo alla formazione di una decisione che riconosca l’esistenza di quel rapporto, del quale altrimenti in giudice si occuperà solo in via incidentale.

Ove non ricorra quest’ultima situazione, è rimesso alla scelta del singolo convenuto in via solidale, se vi ha interesse, proporre domanda contro l’altro o gli altri convenuti per chiedere che sia accertata l’esistenza dell’unico rapporto comune e ciò indipendentemente dalla formulazione anche di un’ulteriore domanda intesa ad accertarne il modo di essere nei rapporti fra contitolari, eventualmente in funzione di un’azione di regresso per la ripartizione del carico della responsabilità nei rapporti interni.

Essendo pacifico che il R. agì contro la Bioprogress ed il Ministero (e la Mediolanum) sulla base del rapporto nascente da condotte e, quindi da fatti illeciti ad ognuno imputabili, in quanto determinativi dello stesso danno e, quindi, di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., in ragione della considerazione unitaria da parte dell’ordinamento di più fatti illeciti determinativi sul piano causale del medesimo danno, e non chiese l’accertamento della solidarietà nascente da tale norma, deve ritenersi che la Bioprogress, se fosse stata interessata a postulare l’accertamento della stessa solidarietà, cioè del rapporto giuridico di concausazione del danno, avrebbe dovuto proporre domanda, cosa che in primo grado essa non fece.

La formulazione di tale domanda solo in appello venne, dunque, considerata correttamente domanda nuova dalla sentenza impugnata ed il motivo è infondato.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: quando il danneggiato da condotte illecite imputabili a più soggetti esercita l’azione di risarcimento dei danni sofferti cumulativamente nei confronti di tutti postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., in mancanza di un’espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell’evento e, quindi, del vincolo di solidarietà, la domanda dev’essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per l’intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno. L’accertamento del rapporto di concausazione non ne costituisce l’oggetto. Tale accertamento può divenire oggetto della decisione con effetti ai fini del giudicato destinato a formarsi in base ad essa soltanto se uno dei convenuti proponga domanda intesa ad ottenere l’accertamento della concausazione del danno e, quindi, della responsabilità solidale, senza, peraltro, che rilevi che egli chieda o meno l’accertamento del diverso grado di responsabilità ai fini dei rapporti interni di eventuale regresso per il caso di condanna solidale. Ne discende che, ove la sentenza di primo grado, in mancanza di proposizione di una simile domanda, abbia accertato la responsabilità soltanto di uno o di alcuno dei pretesi corresponsabili ed escluso quella degli altri o di alcuni degli altri, deve considerarsi nuova la domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità chieda l’accertamento della solidarietà e, quindi, della responsabilità comune degli altri.

8. A questo punto il Collegio, atteso l’esito negativo dei motivi dal terzo al sesto, l’accoglimento di alcuno dei quali avrebbe potuto comportare necessariamente un rinvio, può sciogliere la riserva formulata, a seguito dell’accoglimento del primo motivo, in ordine alla ricorrenza di ragioni che impongano il rinvio al giudice del merito.

Tali ragioni non ricorrono perchè si evidenzia una situazione nella quale l’eccezione di prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, che a seguito del rinvio si dovrebbe esaminare da parte del giudice del merito, si palesa già in questa sede infondata, senza che occorrano accertamenti di fatto, apparendo chiaro che al momento dell’esercizio dell’azione il termine prescrizionale triennale di cui all’art. 13 del detto D.P.R. non poteva essere ancora decorso.

L’infondatezza emerge dal semplice confronto delle allegazioni della ricorrente con la disciplina che al dies a quo del decorso del termine prescrizionale da lo stesso art. 13.

Esso prevede che ®il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

Assume la ricorrente, in chiusura dell’esposizione del primo motivo, che in precedenza si è accolto, che, se l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 13 fosse stata esaminata, si sarebbe dovuto accoglierla e, al fine di dimostrare l’utilità della chiesta cassazione per l’omesso esame dell’eccezione (utilità necessaria, perchè se una violazione di norma del procedimento non ha prodotto danno alla parte, non è certo deducibile come motivo per cassare la sentenza assoggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 atteso che, se è vero che, alla stregua del meccanismo di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, anche il motivo di impugnazione con cui la nullità si deduca, in tanto si può considerare ammissibile in quanto la nullità non abbia consentito il raggiungimento da parte della difesa che la norma del procedimento assicurava dello scopo suo proprio, che, in relazione ad un’eccezione di cui si sia omesso l’esame, era quello di ottenerne l’esame, tuttavia, detto motivo è anche soggetto al criterio dell’interesse, che domina le impugnazioni ed esige che l’eccezione di cui si è omesso l’esame non appaia infondata), s’è preoccupata di sostenere che il termine triennale di cui all’art. 13 era decorso al momento del primo atto interruttivo del corso della prescrizione, cioè all’8 – 12 maggio 2000, adducendo che il suo dies a quo si sarebbe situato nell’agosto 1995, data in cui l’evento lesivo si sarebbe manifestato.

Ora, tale assunto non è corretto alla luce dell’art. 13, perchè il dies a quo del termine di prescrizione in tale norma è individuato in modo complesso, esigendosi non solo la conoscenza o conoscibilità del danno, ma anche del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile.

Ebbene dalle stesse allegazioni della ricorrente emerge che la conoscenza del difetto del prodotto, a tutto voler concedere, si è potuta verificare in un momento tale che, calcolando da esso il termine prescrizionale, nel maggio del 2000 esso non si era ancora consumato.

Queste le ragioni.

Nell’esposizione del fatto si enuncia che soltanto in data 17 dicembre 1997 venne revocata (dal Ministero della Sanità) l’autorizzazione al commercio del prodotto Rotil. La circostanza trova riscontro anche nella sentenza impugnata (pagina 8).

Ritiene il Collegio che con riferimento alla commercializzazione di un prodotto farmaceutico, l’esistenza di un regime di autorizzazione amministrativa comporti che, fino a quando l’autorizzazione non risulti revocata dall’autorità sanitaria, sia esclusa in radice la possibilità, per l’utente del farmaco che sia stato danneggiato dal prodotto, di trovarsi in una situazione nella quale egli possa essere considerato a conoscenza del difetto del prodotto o comunque in condizioni tali che avrebbe dovuto averne conoscenza. E’ sufficiente osservare che la persistenza di una condizione di autorizzazione al commercio da parte dell’autorità sanitaria evidenzia che il carattere difettoso del farmaco non può dirsi accertato con sicurezza. Solo dal momento dell’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al commercio, evidentemente a condizione che esso sia basato proprio sull’accertamento del difetto (perchè, se il provvedimento è basato su altra ragione, occorrerà fare riferimento ed individuare un momento successivo), si può ipotizzare che la conoscenza o conoscibilità astratta del difetto vi sia. Peraltro, se il provvedimento viene impugnato nelle sedi amministrative o giudiziali competenti dal produttore e, quindi, si perpetua la situazione di incertezza, anche indipendentemente dalla eventuale sua sospensione, si può sostenere che l’utente ancora non versi nella condizione di conoscenza o conoscibilità del difetto e che, quindi, il termine non decorra. Invero, se l’esistenza del difetto è sub iudice, la conoscenza o conoscibilità non è relativa al difetto ma all’ipotesi che il difetto possa esistere e tanto non giustifica ai sensi dell’art. 13 il decorso della prescrizione, il quale suppone la conoscenza o conoscibilità dell’esistenza del difetto e non del dubbio che esista. Solo la definizione delle tutela amministrative e giudiziali integra conoscenza o conoscibilità del difetto, perchè ne acclara ufficialmente l’esistenza.

E’ appena il caso di rilevare che nessun rilievo può darsi ad una sospensione cautelare della commercializzazione del farmaco e, quindi, nella specie, alla sospensione della commercializzazione del Rotil disposta dal Ministero nel luglio del 1995, atteso che la situazione determinata da tale provvedimento fu di incertezza sull’esistenza del difetto, per il suo carattere provvisorio, in attesa, evidentemente, degli accertamenti necessari per acclarare l’esistenza del difetto in allora soltanto supposto come probabile.

Nella situazione di incertezza sull’esistenza del difetto emergente dal provvedimento sospensivo è palese che il R. poteva avere conoscenza o conoscibilità solo di tale incertezza e non del difetto.

Il principio di diritto che il Collegio ritiene di dover enunciare è il seguente: In tema di responsabilità da prodotto farmaceutico, la conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco, idonea, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13, comma 1, a determinare il corso della prescrizione in concorso con gli altri due eventi previsti dalla norma, non può in ogni caso ravvisarsi fino al momento nel quale del farmaco, ancorchè sia stata sospesa l’autorizzazione al commercio da parte dell’autorità sanitaria, non sia stata disposta la revoca dell’autorizzazione da parte di detta autorità, sempre che il provvedimento di revoca identifichi il difetto e sempre che esso non sia impugnato in sede amministrativa o giudiziale, nel qual caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione.

9. L’applicazione di questo principio di diritto alla vicenda giudicata, possibile senza necessità di accertamenti di fatto, evidenzia che nel maggio del 2000 l’azione non si era prescritta. A tutto voler concedere il termine prescrizionale non poteva maturare prima del 17 dicembre 2000.

Ne discende che v’è una situazione che rende inutile cassare con rinvio la sentenza, potendo l’esclusione della prescrizione essere dichiarata da questa Corte con una decisione di merito di rigetto del primo motivo di appello della Bioprogress, con cui si era fatta valere la prescrizione.

10. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il terzo. Rigetta gli alti motivi.

Pronunciando nel merito a seguito dell’accoglimento del primo motivo e della disposta cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata, rigetta il motivo di appello della Bioprogress sulla prescrizione D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 13.

Dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di appello, il Collegio, dato l’esito di tale giudizio, reputa che le statuizioni sulle spese della sentenza impugnata possano essere confermate.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente nei confronti di ognuna delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il terzo. Rigetta gli alti motivi. Pronunciando nel merito a seguito dell’accoglimento del primo motivo e della disposta cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata, rigetta il motivo di appello della Bioprogress sulla prescrizione del D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 13. Conferma le statuizioni sulle spese della sentenza d’appello. Condanna la ricorrente alla rifusione a ciascuna delle due parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle due in Euro ottomiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *