T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-02-2011, n. 1391 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la odierna ricorrente impugna la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area denominata "Altopiano dell’Alfina" Ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e valle del Paglia" emessa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Deduce la ricorrente la illegittimità della proposta per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Alla udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio rileva, quanto alla istanza di annullamento del provvedimento impugnato, la improcedibilità del ricorso avuto riguardo alla espressa dichiarazione resa all’udienza del 21 dicembre 2010 dal difensore della ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione in considerazione del decorso del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area oggetto del presente ricorso ed al conseguente venir meno degli effetti dell’atto impugnato.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è infondata.

Secondo la prospettazione della ricorrente, in particolare, l’Amministrazione sarebbe chiamata a rispondere del cd. "danno da disturbo" individuato nella lesione di un interesse di tipo oppositivo scaturente dalla illegittima compressione della facoltà di estrazione del materiale relativo all’area di ampliamento della cava già oggetto di parere favorevole da parte della Regione Lazio e della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive.

Rileva il Collegio, come la posizione giuridicosoggettiva di cui la parte ricorrente lamenta la lesione non possa qualificarsi in termini di interesse legittimo in considerazione della assenza di alcun provvedimento definitivo in merito all’ampliamento della attività estrattiva relativa alla cava in oggetto. In particolare, occorre rilevare che il procedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area di cui all’odierno ricorso non ha inciso su di una situazione già consolidata in capo alla ricorrente quanto, piuttosto, sulla mera aspettativa connessa alla (eventuale) conclusione favorevole del procedimento relativo alla istanza di ampliamento della cava richiesta dalla odierna ricorrente.

Sotto tale profilo, quindi, alcun danno può vantare la ricorrente in relazione al mancato guadagno connesso ai volumi estrattivi relativi all’area oggetto di istanza di ampliamento proprio in considerazione della incertezza in merito alla conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione all’ampliamento della cava.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è improcedibile quanto alla istanza di annullamento del provvedimento impugnato ed infondato quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

a) dichiara improcedibile la istanza di annullamento del provvedimento impugnato;

b) respinge la domanda di risarcimento del danno;

c) compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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