T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-02-2011, n. 1388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’odierno ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il ricorrente, cittadino ivoriano, perseguitato per motivi politici nel suo Paese, giungeva a Malta a seguito dell’affondamento della barca.

Giungeva in Italia nell’agosto 2008 e presentava richiesta di asilo politico alla Questura di Crotone.

Con il provvedimento impugnato il Ministero dell’Interno decretava il trasferimento del ricorrente a Malta.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con una prima censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge per mancata sottoscrizione dell’atto.

Sostiene il ricorrente, in particolare, che il provvedimento in oggetto sarebbe nullo per la assenza della firma del Dirigente.

L’assunto è infondato.

A seguito di istruttoria adempiuta dalla Amministrazione, è stato, infatti, depositato il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno prot. n. 100336, regolarmente sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Con una seconda e terza censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento in relazione al disposto di cui agli artt. 4, comma 5, Regolamento CE n. 343/2003 ("Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo è tenuto, alle condizioni di cui all’articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d’asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente. Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno") e 16, comma 3, Regolamento CE n. 343/2003 ("Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente").

In particolare, secondo la tesi del ricorrente, la competenza di Malta a riprendere in carico il richiedente sarebbe cessata in considerazione del fatto che lo stesso si sarebbe allontanato da Malta per un periodo superiore a tre mesi.

Gli assunti sono infondati.

Il presupposto normativo ai fini della applicazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 5, e 16, comma 3, Reg. CE n. 343/2003 è che il richiedente abbia lasciato i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi.

Rileva il Collegio, tuttavia, come non vi sia alcuna prova agli atti di causa tale da dimostrare che l’odierno ricorrente abbia soggiornato per un periodo superiore a tre mesi in uno Stato non appartenente ai territori dell’Unione Europea.

L’assunto, semplicemente dedotto nell’ambito del ricorso, non appare suffragato da alcun elemento probatorio in grado di evidenziarne la veridicità e, sotto tale profilo, non può essere assunto dal Collegio ad elemento in grado di evidenziare la circostanza richiesta dalla disposizione di cui all’art. 4 Regolamento n. 343/2003. Né, d’altra parte, risulta agli atti alcuna prova in ordine alla intervenuta rinuncia alla richiesta di asilo politico a Malta.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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