Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6209 Abuso di ufficio falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 27 gennaio 2003, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina in relazione ai reati di falso e abuso di ufficio, attribuiti allo Z., limitatamente alle Delib. N. 263 del 1991, n. 264 del 1991 e n. 439 del 1991, per avere preparato rendiconti di lavori di forestazione finanziati dalla Regione Campania, ideologicamente falsi in relazione al numero di operai impegnati (59 mentre 25 di essi erano stati impegnati in lavori diversi da quelli di natura cantieristica) La Corte di Cassazione, annullava parzialmente tale sentenza, riducendo solo di gg. 15 la pena e confermando la falsità delle predette delibere.

2.- Lo Z. proponeva istanza di revisione, ma la Corte di Napoli, disposto il giudizio ha dichiarato inammissibile l’istanza.

3.- Z.E. propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto nei precedenti giudizi di merito non erano stati valutati i documenti che escludevano che la Comunità Montana avesse mai rendicontato i 25 operai che avevano lavorato negli uffici e perchè nuova prova doveva ritenersi la perizia grafologica che escludeva che la firma apposta alle Delib. N. 263 del 1991 e n. 264 del 1991 fossero di esso Z., mentre era riferibili all’assessore V..

Il condannato deduce anche che la Corte partenopea, in sede di revisione, aveva omesso di verificare se la documentazione di spesa esibita con l’istanza di revisione fosse stata o meno acquisita e valutata nel giudizio ordinario e aveva considerato che la perizia grafologica non poteva costituire prova nuova.

4.- Il ricorso è infondato.

A) La Corte di merito ha evidenziato legittimamente in relazione alla Delib. N. 439 del 1991 che non poteva considerarsi nuova l’allegazione degli elenchi di spesa, in quanto non erano più riesaminabili quelle situazioni che avevano formato oggetto di valutazione nei giudizi di merito e di legittimità.

La Corte di Salerno e la Corte di Cassazione avevano, infatti, ritenuto ininfluenti gli elenchi a supporto della delibera considerata ideologicamente falsa, in quanto la falsità consisteva nei rendiconti e non nei documenti giustificativi di spesa.

Orbene, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente.

Cass., sez. 5, 24 novembre 2009, n. 10167, Cass. sez. un. 26 settembre 2001, n. 624).

Nella specie gli elenchi erano stati valutati e ritenuti ininfluenti.

Per cui non poteva considerarsi nuova prova quella già esaminata precedentemente e ritenuta ininfluente.

B) In relazione alle Delib. N. 263 del 1991 e n. 264 del 1991, in relazione alle quali lo Z. ha dedotto la falsità della firma attribuibile, invece all’Assessore V., la Corte ha legittimamente precisato che l’autenticità delle firme relative alle Delib. nn. 263 e 264 del 1991 mai era stata messa in discussione. E logicamente nel giudizio di merito, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato ritenuto che tale valutazione di autenticità, insieme alla mancanza di obiettività della consulenza di parte, portasse ad escludere la non attribuibilità delle firme delle predette delibere allo Z..

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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