Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6208 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Con decreto del 27 febbraio 2008 il Tribunale di Napoli disponeva, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter ss., la confisca di un appartamento sito in quella città, (OMISSIS), in danno del sorvegliato speciale B.S., in quanto ritenuto fittiziamente intestato alla moglie convivente, D.G.M..

– Pronunciando su ricorso proposto dal difensore del prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con il provvedimento impugnato, confermava l’impugnato decreto, con consequenziali statuizioni.

– Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore del B. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in punto di corretta individuazione degli elementi posti a base della disposta confisca; mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter.

– E’ del tutto condivisibile il parere espresso dal PG in sede in ordine al difetto di legittimazione attiva.

Ed invero, l’impugnativa volta a contestare la ritenuta fittizia intestazione del bene deve essere proposta dal terzo apparente intestatario e non certo da chi si ritenga abbia la disponibilità dello stesso bene, che, fondatamente, si presuma intestato a terzi al fine di sottrarlo a coattiva apprensione, in ragione della paventata od attuale soggezione a misure di prevenzione.

La ragione è di intuitiva evidenza. L’impugnativa del proposto, che contesti la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, non potrebbe significare altro che riconoscimento di effettiva disponibilità, e dunque del presupposto legittimante l’ablazione del cespite, non avendo egli – in linea astratta – alcun qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza, nè essendo tale alternativo interesse fatto valere in giudizio. Ciò è tanto più vero in situazioni giuridiche, come quella in esame, in cui tra il proposto ed il terzo intestatario vi sia rapporto di coniugio, in costanza, peraltro, di regime giuridico di separazione dei beni.

– Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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