Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7435 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cidentale.
Svolgimento del processo

La B. ed i C. citarono in giudizio il Ministero della Difesa ed il M. per il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.F. in un sinistro stradale.

Il Tribunale di Firenze ripartì la responsabilità nella misura del 50% a carico di entrambi i conducenti.

Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha attribuito il 60% della responsabilità a carico della vittima ed il restante 40% a carico del M..

Propone ricorso per cassazione l’Assitalia, lamentando esclusivamente che il giudice abbia omesso di provvedere in ordine alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Rispondono con controricorso gli eredi del C., che propongono ricorso incidentale a mezzo di un solo motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale, attraverso il quale gli eredi C. impugnano la sentenza per avere modificato il riparto di responsabilità rispetto a quella accertata dal primo giudice. Siffatto motivo di ricorso è talmente generico da non consentire neppure l’individuazione della censura mossa alla sentenza impugnata, risolvendosi, piuttosto, nella prospettazione di una vaga doglianza circa l’ingiustizia delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello. Il ricorso incidentale deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Fondato è il ricorso principale della compagnia, che esclusivamente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di condannare la controparte alla restituzione delle maggiori somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Circostanza, quest’ultima, in ordine alla quale non v’è contestazione negli atti degli eredi C..

Tale ricorso va, dunque, accolto, con cassazione sul punto della sentenza impugnata e conseguente decisione nel merito.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile l’incidentale ed accoglie il principale. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha omesso di provvedere in ordine alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, condanna in solido B. G., C.S. e C.S. (quest’ultima in proprio ed anche per conto dei figli minori M.S. e S.) a restituire alla Assitalia spa le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al soddisfo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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