Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6207 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale della stessa Città che aveva applicato a carico di E. F. la misura della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni e sei mesi, con versamento di una cauzione di Euro 5000,00. 2.- Ricorre il proposto, deducendo che il decreto conterrebbe una mera elencazione di elementi indizianti, senza alcuna valutazione, in relazione al requisito della attualità della pericolosità. 3,. Il ricorso è infondato.

L’ E. si limita a dedurre la mancanza del requisito della attualità della pericolosità.

Mentre la Corte di merito ha evidenziato che dalle intercettazioni telefoniche e dichiarazioni dei collaboranti era emerso l’inserimento del proposto nelle consorterie camorristiche facenti capo a P. di Lauro e a quella degli scissionisti. In particolare la Corte partenopea ha anche aggiunto che dalle dichiarazioni dei collaboranti era emerso che l’ E.aveva fatto parte del gruppo incaricato dell’uccisione di tale M., anche se non aveva saputo indicare il ruolo preciso svolto.

Per cui la convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti con i risultati delle intercettazioni telefoniche ha logicamente fatto ritenere alla Corte che l’assoluzione dell’ E. dal reato di omicidio non potesse fare escludere la pericolosità dello stesso facendo parte di un gruppo di fuoco.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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