Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7433

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

il S. e la Turbo Car di Sacchetti & C. s.n.c. citarono in giudizio il S., la Cafar 2 soc. coop. a r.l. e la Generali Ass.ni spa per il risarcimento del danno da sinistro stradale;

la domanda fu respinta dal Tribunale di Forlì con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna;

propongono ricorso per cassazione gli eredi del S., frattanto deceduto, a mezzo di otto motivi;

resistono con controricorso la Cafar 2 ed il S.;

osserva che:

il ricorso si prospetta inammissibile con riferimento ai quesiti ex art. 366 bis c.p.p. che, in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata (7 marzo 2006), sono prescritti, appunto, a pena di inammissibilità;

a norma di tale disposizione, le censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, devono concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, mentre la censura di cui al n. 5 di cui al predetto articolo deve essere illustrata da un momento di sintesi circa il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata (in tal ultimo senso, cfr. Cass. S.U. n. 20630/07);

nel ricorso in trattazione i quesiti (sia quelli proposti per censure di violazione di legge, sia per vizi della motivazione) mancano delle caratteristiche sopra descritte, prospettandosi come affermazioni del tutto astratte ed inidonee a concretizzare la disciplina normativa, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità;

per altro verso, occorre osservare che le censure stesse, benchè formulate in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si risolvono in questioni di puro fatto che inammissibilmente rivolgono alla Corte di legittimità la richiesta di una nuova e differente valutazione del merito e degli elementi probatori emersi nel corso dei precedenti giudizi, così da dimostrare che la parte erroneamente intende il ricorso per cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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