Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6179 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso, allegando nota spese.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Piacenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace del luogo che aveva dichiarato I.G. responsabile del reato di minaccia in danno di B.R. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore della parte civile.

2.- L’imputato ricorre per cassazione deducendo la nullità della sentenza di primo grado per non essere la stessa compiutamente leggibile per la pessima grafia nonchè la nullità della sentenza di secondo grado per omessa notifica al difensore del dispositivo.

3.- Il ricorso è inammissibile.

Come ha argomentato il giudice monocratico del Tribunale di Piacenza la sentenza di primo grado risulta essere stata compiutamente letta in grado di appello. Per cui il motivo relativo alla dedotta nullità è manifestamente infondato.

Manifestamente infondata è anche la dedotta nullità per non essere stato notificato il dispositivo della sentenza al difensore, perchè la mancanza di questo tutt’al più importa il mancato decorso del termine per l’impugnazione; impugnazione regolarmente proposta dallo stesso difensore.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).

Il ricorrente va anche condannato a rimborsare le spese di parte civile che possono essere liquidate in Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *