T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-02-2011, n. 1383 concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inquadrati nella posizione economica B3 super dell’area B. Tutti hanno presentato domanda di partecipazione, limitatamente ad uno solo dei diversi profili professionali indicati nei bandi, ed ammessi alla procedura di selezione per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, nei vari profili di cui ai bandi espletati in esecuzione dell’art. 15 del CCNL 1998/2001 del Comparto Ministeri e resi pubblici con le circolari n. 183 del 24 luglio 2007, prot. n. 24649 e n. 248 del 16 ottobre 2007, prot. n. 32195 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per la partecipazione alla procedura di selezione venivano fissati una serie di requisiti.

A seguito di alcune ordinanze e sentenze emesse dai TAR aditi su ricorso di taluni candidati esclusi dalla procedura di selezione poiché, privi del diploma di laurea richiesto dai bandi, non possedevano il requisito dell’anzianità di servizio minima in una delle diverse posizioni economiche dell’area B, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la circolare impugnata, ha emanato bandi integrativi riaprendo i termini di presentazione delle domande di ammissione ai percorsi formativi per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1 e stabilito un diverso criterio di anzianità "unico ed indifferenziato" di anni nove per le diverse posizioni economiche dell’Area B, fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nella circolare, viene altresì specificato che "sono fatte salve sia le domande di tutti coloro che sono stati ammessi ai corsi di riqualificazione, sia le domande di tutti coloro che sono stati esclusi per mancanza del requisito dell’anzianità a prescindere che abbiano fatto ricorso o meno.

Con circolare n. 20 del 15 settembre 2009, prot. 3277, corretta con successiva circolare n. 31/2007, il Ministero convenuto chiariva che il requisito dell’anzianità minima di nove anni nell’area B richiesto per la partecipazione alla procedura di selezione, può essere raggiunto sommando al periodo maturato nella posizione economica rivestita il periodo maturato nelle posizioni economiche pregresse dell’area B, modificando in modo sostanziale l’originario requisito voluto dai bandi pubblicati con la circolare n. 183 del 24 luglio 2007 che fissava la permanenza minima di 9, 7 e 5 nella posizione economica rispettivamente di B1, B2 e B3.

Con circolare n. 47 del 1 ottobre 2009, prot. n. 5536, infine, il Ministero convenuto diffondeva l’accordo stipulato con le Organizzazioni Sindacali in data 30 settembre 2009, secondo il quale "Ai fini della individuazione dei requisiti di anzianità per le procedure di riqualificazione già avolte per i passaggi all’interno delle Aree, nel calcolo della anzianità di servizio viene considerato anche il periodo prestato anteriormente alla data di assunzione ai sensi della L. n. 263/1993".

Deducono i ricorrenti la illegittimità dei bandi integrativi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 5951/09 il TAR ha respinto la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 1872/2010 il Consiglio di Stato ha riformato la ordinanza del TAR ed ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente il Collegio rileva – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione vada individuata nell’esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

Il Consiglio di Stato, con la richiamata decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

"- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

– ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l’anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

– alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell’ARAN stato emesso ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell’interpretazione di un bando di concorso)".

Pertanto va ribadita la legittimità dell’adozione di un criterio di anzianità unico ed indifferenziato di nove anni all’interno dell’Area B per il passaggio dall’Area B all’Area C1.

Peraltro sotto il profilo della generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande sussiste il lamentato profilo di violazione del disposto di cui all’art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 che ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Non v’è dubbio, infatti, che la riapertura dei termini – seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007 – a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali appare idonea a produrre un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall’area B alla posizione economica C1.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui sopra e, per l’effetto, devono essere annullati i bandi integrativi nella parte in cui estendono anche a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole la possibilità di presentare la domanda relativa alla selezione per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione e, per l’effetto, annulla i bandi integrativi impugnati nella parte in cui estendono anche a soggetti estranei alle pronunce giurisdizionali favorevoli la possibilità di presentare la domanda relativa alla selezione per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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