Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6178 danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione Airola, con la quale il F. era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni guarite in 30 giorni in danno di P.A. e condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore della parte civile.

2. Il F. propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la dichiarazione di responsabilità si fondava, oltre che sulle dichiarazioni della parte lesa, su testimoni indiretti non presenti al momento dell’aggressione.

3.-Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte ha ricostruito la vicenda nel seguente modo.

La parte offesa P.A., agente di commercio dell’azienda calzaturiera "Zeis Excelsa", successivamente all’esecuzione di un pignoramento immobiliare presso l’esercizio commerciale dell’imputato, mentre si allontanava alla guida della propria autovettura, percorrendo a passo d’uomo il corso cittadino, veniva raggiunto dal F. che si introduceva nell’autovettura e lo colpiva con una serie di pugni al volto.

La Corte ha logicamente ritenuto credibile il P., in quanto l’identificazione dell’aggressore era precisa, la dichiarazione era particolareggiata e scevra da pulsioni vendicative, era supportata dai referti medici, che indicavano le lesioni compatibili con la narrazione, ed era anche compatibile con la presenza in altro luogo dell’imputato in un tempo precedente l’aggressione.

Del resto il ricorrente non ha indicato da quali specifiche prove risultasse che nello stesso momento dell’aggressione l’imputato si fosse trovato altrove.

Il riferimento a parziali dichiarazioni testimoniali di Pa.

M. che aveva soccorso la parte lesa, non e idoneo a travolgere il discorso argomentativo, non offrendo tali parziali dichiarazioni il senso di tutta la testimonianza.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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