Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7428

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo, adito da P.E.M., onde ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato gratuito alla madre S.A., rigettava con sentenza del 12 marzo 2008 la domanda, rilevando che si trattava di comodato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, caratterizzato da vincolo di destinazione alle esigenze abitative, con l’effetto che la richiesta di restituzione poteva essere fondata solo in caso di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dall’urgenza e non prevedibilità a favore del comodante, che, nella specie, non era rinvenibile.

Su gravame del P. la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado con sentenza del 14 ottobre 2008, con diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Tribunale.

Avverso siffatta decisine propone ricorso per cassazione il P., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo (formulato sotto il vizio dell’errore di diritto circa gli artt. 1810 e 1811 c.c. e vizio di motivazione) il ricorrente si duole che il giudice del gravame abbia qualificato il comodato de quo come un tertium genus rispetto alle figure tipizzate dagli artt. 1809 e 1810 c.c. e, quindi, idoneo ad escludere la recedibiltà ad nutum del comodante (con il conforto di Cass. n. 6678/08, che richiama – v.p. 7 sentenza impugnata).

Osserva il Collegio che la censura va disattesa.

Di vero, il giudice dell’appello ha correttamente escluso che nel caso in esame possa applicarsi l’orientamento interpretativo di questa Corte concernente il comodato destinato ad esigenze abitative, in quanto esso riguarda la famiglia nucleare.

Infatti, la fattispecie, sottoposta al suo giudizio, concerne un comodato intercorso tra le parti che era il portato di un più largo impegno che aveva avvinto i fratelli P. al momento della divisione dell’eredità paterna.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che nell’accordo tra i fratelli la concessione dell’immobile da parte dell’attuale ricorrente fu fatta con l’espressa condizione di vita natural durante della madre, convenendosi, ai sensi dell’art. 1322 c.c., che il potere di richiederne la restituzione poteva essere esercitato solo con la morte della madre (p. 7 sentenza impugnata).

Con la presente censura, in realtà, il ricorrente chiede a questa Corte di qualificare diversamente da quanto ha fatto il giudice dell’appello il contratto: il che non è consentito, essendo tale qualificazione compito esclusivo del giudice del merito, che si sottrae ad ogni censura se logicamente e congruamente motivato, come nel caso in esame.

Peraltro, è giurisprudenza costante di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi, che, in ipotesi del genere, si configura un comodato atipico (Cass. n. 8548/08; Cass. n. 9908/08), che il giudice del merito, qualificandolo come un tertium genus, non ha fatto altro che confermare.

E’ sufficiente, del resto, leggere il brano della sentenza impugnata per convincersi della correttezza della decisione sul punto, per cui anche il secondo motivo (anch’esso formulato sia come errore di diritto che come vizio di motivazione nella sua parte espositiva) va respinto.

In proposito, va posto in rilievo che, ad avviso del ricorrente, (v. ultimi righi del secondo motivo a p. 9 ricorso) il giudice dell’appello avrebbe fatto "un uso distorto del principio sancito dalla Suprema Corte, applicandolo in maniera errata alla fattispecie che ci occupa".

Ma, al riguardo preme sottolineare che la motivazione della sentenza impugnata ritrascrive quel brano della decisione di questa Corte, sopra indicata, pure richiamata dal ricorrente, che si attaglia in modo preciso al caso di specie e si pone in evidenza che nessun sopravvenuto bisogno urgente ed imprevisto, onde ottenere il rilascio dell’immobile, è risultato dimostrato (p. 8 sentenza impugnata) e, nemmeno in questa sede – va aggiunto – è quanto meno allegato.

2.-Il terzo motivo (disporsi la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata) è inammissibile sia per difetto del relativo quesito, sia perchè non è di competenza di questa Corte, come, peraltro, riconosce lo stesso ricorrente, allorchè afferma che per detta sospensione si riserva di presentare avanti alla Corte di appello relativa richiesta (p. 9 ricorso).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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