T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-02-2011, n. 1378 titoli di studio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente attualmente insegnante inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia il quale ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nell’anno 1993 ed ha svolto il servizio militare di leva dal 6/12/1995 al 26/11/1996, con il ricorso introduttivo impugna il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 42 dell’8.4.2009 nelle parti in cui prevede che:

"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" (art. 3, comma 5°);

"Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007" ((art. 1 comma 7°), ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in una classe di concorso del punteggio per il servizio maturato in data precedente al 19 aprile 2007 e già dichiarato in altra classe di concorso).

Deduce a motivi di gravame:

I) Violazione dell’art. 485, comma 7°, D.Lgs. 16.4.1994, n. 297; dell’art. 17, comma 3°, L. 24.12.1986, n. 958; dell’art. 77, comma 7° D.P.R. 14.2.1964, n. 237, come sostituito dall’art. 22. L. 958/1986; dell’art. 4, comma 2°, L. 13.6.1969, n. 282 violazione degli artt. 3, 52 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Illogicità; Irrazionalità; Ingiustizia manifesta, richiamando le vigenti disposizioni normative in materia di servizio militare di leva che, ove correttamente interpretate, consentirebbero la valutazione del servizio militare di leva, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento a prescindere dalla circostanza se lo stesso sia stato o meno prestato "in costanza di nomina".

II) Violazione dell’art. 401, D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 6°, L. 3.5.1999, n. 124, e successivamente integrato dall’art. 1, comma 1°, D.L. 7.4.2004, n. 97, conv. in L. 4.6.2004, n. 143, a sua volta interpretato dall’art. 8nonies, D.L. 28.5.2004, n. 236, conv. in L. 27.7.2004, n. 186, ulteriormente integrato dall’art. 1, commi 605° e 607°, L. 27.12.2006, n. 296, da ultimo richiamato dall’art. 2, comma 416°, L. 24.12.2077, n. 244. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà; Illogicità manifesta.

Con riferimento all’art. 1 comma 7°, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 42 dell’8.4.2009 ritiene il ricorrente che l’applicazione della suddetta disposizione non consentirebbe lo spostamento nella graduatoria di una classe di concorso del punteggio per il servizio maturato in data precedente al 19 aprile 2007 e già dichiarato in altra classe di concorso mentre in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti è da ritenersi possibile lo spostamento del punteggio di servizio, già attribuito, da una graduatoria a un’altra.

Con successivo atto contenente, tra l’altro, anche aggiuntivi motivi al ricorso introduttivo, il ricorrente estende la impugnativa:

– agli arrt. 1, comma 11°, e 12, comma 1° del D.M. n. 42 dell’8.4.2009 nelle statuizioni della collocazione nelle graduatorie delle ulteriori tre province indicate nella domanda di aggiornamento, in posizione subordinata (in coda) al personale incluso nella III fascia;

– all’Allegato 2 sopra citato D.M. nelle parti in cui:

a) al punto A.4 non prevede l’attribuzione di punteggio aggiuntivo anche per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito del corso speciale di durata annuale, ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 97/2004 conv. in L. n. 143/2004 e D.M. n. 85 del 18.11.2005;

b) al punto C.4) che non prevede l’attribuzione anche ai titoli professionali di dottore commercialista e di revisore contabile conseguiti in Italia, dello stesso punteggio (p. 3) attribuito per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi della Unione Europea e riconosciuto dal Ministero P.I.;

Con atto contenente ulteriori motivi aggiunti la impugnativa viene rivolta:

– alla graduatoria provinciale definitiva della scuola secondaria di 2° grado – III fascia – classe di concorso A017 (discipline economicoaziendali), approvata e pubblicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia in data 30.7.2009;

– alla graduatoria provinciale definitiva della scuola secondaria di 2° grado – III fascia – classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), approvata e pubblicata dall’ufficio Scolastico Provinciale di Foggia in data 30.7.2009;

– al provvedimento di cui alla nota del Dirigente dell’U.S.P. di Foggia, prot. n. 11298/1 del 23.7.2009, con il quale è stato rigettato il reclamo per la mancata attribuzione della priorità nella scelta della sede in favore del ricorrente quale amministratore di sostegno di persona priva in tutto di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Con tali ultimi motivi aggiunti, non soltanto vengono reiterati i motivi già proposti con il ricorso principale (e ulteriori motivi) sulla base di vizi da cui, per alcuni, sarebbero affette in via derivata le graduatorie impugnate, ma viene ulteriormente denunciata anche: violazione dell’art. 33, commi 5° e 7°, L. 104/1992; dell’art. 601 D.Lgs. 16.4.1994, n. 297; dell’art. 1, commi 605° e 607°, L. 27.12.2006, n. 296. Erronea applicazione dell’art. 7, comma 1°, punto V, C.C.N.L. mobilità del personale della scuola. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di poter per difetto di istruttoria; perplessità; disparità di trattamento; illogicità manifesta poiché, in relazione all’art. 33. comma 5°, L. n. 104/1992 ed al comma 7 dello stesso art. 33, deve ritenersi il diritto alla scelta della sede più vicina riconoscibile anche in favore del soggetto nominato amministratore di sostegno della persona priva in tutto o in parte di autonomia.

Il contraddittorio è stato istituito sia in relazione al ricorso introduttivo che agli atti contenenti i primi ed i secondi motivi aggiunti nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca mentre è stata notificata anche all’Ufficio Scolastico Provinciale dei Foggio ed ai controinteressati Nigro Angelo Raffaele e Di Salvia Angelo la impugnativa proposta con l’atto contenente gli ulteriori motivi aggiunti e proposta avverso le graduatorie Provinciali di Foggia. Il contraddittorio, in occasione di tale impugnativa di graduatoria, è stato integrato mediante notificazione per pubblici proclami, già eseguita.

Tanto premesso, il ricorso, ad avviso del Collegio, va accolto nella parte in cui il ricorrente chiede la valutazione del servizio militare che lo stesso ha svolto dal 6/12/1995 al 26/11/1996 cioè dopo il conseguimento del titolo di studio (laurea conseguita il 10/3/1994) valido per l’accesso all’insegnamento.

L’istante si trova infatti, in virtù della suesposta posizione, nelle condizioni per ottenere la valutazione dello stesso servizio (militare) in sede di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per gli aa.ss. 2099/2010 e 2010/2011.

Tale orientamento di principio, dopo qualche iniziale oscillazione, verificatasi nel corso di giudizi cautelari viene ormai costantemente seguito da questa Sezione che si è uniformato alla ormai nota sentenza n. 6421/08 della Sez. III ter di questo Tribunale la quale sulla base delle argomentazioni, anche di ordine normativo nella stessa sentenza svolte, cui l’attuale Collegio intende aderire, ha ritenuto riconoscibile il servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina ma purchè svolto dopo che l’interessato ha già conseguito il titolo di studio che gli rende possibile accedere agli insegnamenti negli Istituti scolastici poiché, diversamente, l’adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

La mancata valutazione in graduatoria già pubblicata in data 30/7/2009 di tale servizio (per la quale l’attuale istante ha proposto motivi aggiunti estendendo anche alla stessa la sua impugnativa) deve pertanto ritenersi illegittima e si rende dunque accoglibile in detta parte la domanda che il ricorrente ha proposto in tal senso sin dall’atto introduttivo del ricorso.

Va inoltre dichiarata la improcedibilità della domanda nella parte relativa alla pretesa del ricorrente di ottenere lo spostamento "a pettine" anziché "in coda" nelle graduatorie riferite alle altre tre Province a scelta dell’interessato avendo quest’ultimo formulato espressa dichiarazione di non aver più interesse a coltivare in detta parte la impugnativa dallo stessa proposta.

Vanno invece ritenuti infondati gli ulteriori capi della domanda riferiti:

a) alla valorizzazione, mediante l’attribuzione dei relativi punteggi, di titoli conseguiti dal ricorrente e dallo stesso assunti come titoli professionali riconoscibili a livello comunitario e cioè: quello di dottore commercialista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Foggia; e quello di "revisore contabile", tale iscritto nel "Registro dei Revisori contabili" tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia;

b) all’omesso riconoscimento di una posizione di priorità (nella scelta della sede in favore del ricorrente) alla sua qualità di "amministratore di sostegno", che l’U.S.P. di Foggia ha negato ritenendola non assimilabile a quella di tutore.

Quanto in a) è errato il riferimento dal ricorrente effettuato al punto C4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di cui all’allegato 2 del D.M. 42/2009.

La iscrizione agli Albi dei dottori commercialisti ovvero dei revisori contabili di cui il ricorrente è in possesso non può assimilarsi ai titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea riconosciuti dal Ministero della P.I. che, ove posseduti in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi dell’anteriore lettera A stesso Allegato, danno diritto alla attribuzione di apposito punteggio.

Infatti le direttive comunitarie n. 89/48/CEE e 92/51/CEE ai sensi delle quali viene operato il riconoscimento dei "titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea" sono state recepite in Italia rispettivamente dal D.Lgs. 115/1992 e dal D.Lgs. n. 319/1994 i quali, nella dispositività riconoscibile allo Stato membro di individuare l’ente competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento degli stessi titoli professionali e di dettare norme procedurali in ordine alle modalità degli stessi riconoscimenti, hanno stabilito quali sono tali enti competenti (nel caso che ne occupa: il Ministero della Pubblica Istruzione).

Non può per tale ragione seguirsi la tesi argomentativa del deducente che esclude qualsiasi necessità di riconoscimento ai titoli professionali (dottore commercialista e revisore contabile iscritti nei rispettivi Albi o Registri) solo perché conseguiti in Italia ed aventi perciò valenza a tutti gli effetti nel nostro Paese.

Appare evidente, in relazione alla "ratio" della procedura dei riconoscimenti in Itali dei titoli conseguiti nella Unione Europea, la diversità delle situazioni cui si riferisce il citato punto C4 (Tabella valutaz. Titoli contenuta in Alleg. 2 al D.M. 42/2009) con quella rilevata dal ricorrente che intenderebbe riversare alla propria iscrizione nei suindicati Albi o Registri tenuti in Italia, una valenza attributiva del punteggio previsto per titoli professionali conseguiti all’estero in uno dei Paesi dell’Unione europea e riconosciuti in Italia.

Quanto alla pretesa di cui in punto b) non appare errata la interpretazione fornita dalla U.S.P. di Foggia che il beneficio previsto per "coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità" (art. 7 CCNL sulla mobilità per il personale della scuola) ha riferito esclusivamente alla c.d. figura del "tutore" e non anche a quella dell’amministratore di sostegno.

Sotto il profilo normativo di legge primaria va osservato che la disposizione dal ricorrente invocata ( l. 9/1/2004 n. 6) introduttiva della nuova figura dell’amministratore di sostegno istituita per la "… finalità di tutelare… le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana…" non inerisce, restandone ben distinta, alle situazioni di priorità nelle scelte o trasferimenti di sede che intendono assicurare il ricongiungimento di dipendenti con propri congiunti (entro il terzo grado) "handicappati" che siano dallo stesso dipendente assistiti con carattere di continuità (art. 33 – comma 5 – l. n. 104/1992).

Residua soltanto l’esame dei seguenti punti, costituenti anch’essi oggetto delle numerose domande del ricorrente:

a) richiesta di spostamento da una graduatoria ad altra di classe di concorso del servizio svolto e già dichiarato in altra classe di concorso.

In ordine a tale domanda sarebbe da ritenersi operante lo "jus superveniens" di cui al comma quater dell’art. 1 del D.L. n. 134/2009 (conv. con modif. in L. n. 167/2009) in base al quale "Nelle operazioni di integrazioni e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decretolegge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato art. 1, comma 605- lettera c) della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 20092010 e 20102011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie".

Per tale ragione il ricorso in detta parte è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

b) richiesta di punteggio aggiuntivo per il Corso SSIS annuale di abilitazione nella classe A017.

Tale richiesta viene formulata in un atto contenente anche motivi aggiuntivi al ricorso introduttivo con cui viene impugnato il punto A.4 dell’Allegato 2 al D.M. n. 42 dell’8/4/2009 nella parte in cui non prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo anche per l’abitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito del corso speciale di durata annuale, ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 97/2004 conv. in L. n. 143/2004 e D.M. n. 85 del 18/11/2005.

Il ricorrente ha depositato in giudizio certificazione rilasciata dalla Università degli Studi di Bari con cui si attesta il superamento, a seguito della frequenza di corso speciale ex L. 143/2004 – D.M. 85 del 18/11/2005, dell’esame per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria cl. di concorso 17/A (Discipline economicoaziendali) riportando la votazione di 71,64/80 all’esame sostenuto in data 5/6/2008.

Va rilevato al riguardo che nessuna rilevanza assume la circostanza se trattasi di corso di durata annuale.

Devesi infatti tener conto del requisito sostanziale costituito dal fatto che il corso, anche se di durata annuale, è strutturato su 1500 ore di didattica e con esame finale (per tale principio, anche se intervenuto in fattispecie non identica alla presente, cfr. TAR Lazio Sez. III bis n. 6383 del 4/7/2008).

In tale parte perciò la domanda del ricorrente va accolta.

In conclusione, la impugnativa proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti va accolta nella parte relativa alla valutazione del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e nella parte relativa alla richiesta di punteggio aggiuntivo per l’abilitazione S.S.I.S. nella classe di concorso 17/A a seguito di corso speciale di durata annuale;

va respinta nella parte relativa alla richiesta di valutazione dei titoli di dottore commercialista iscritto all’Ordine e di revisore contabile nonché alla richiesta di priorità nella scelta di sede per la qualità di "amministratore di sostegno";

va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente nella parte relativa alla richiesta di spostamento nelle graduatorie "a pettine" anziché "in coda";

va parimenti dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di ottenere lo spostamento da una graduatoria all’altra del punteggio relativo al servizio svolto.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della resistente Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) pronunciando sulla impugnativa proposta dal ricorrente con il ricorso indicato in epigrafe e con i successivi motivi aggiuntivi:

I) Accoglie la stessa impugnativa nella parte relativa alla valutazione del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, e nella parte relativa alla richiesta di punteggio aggiuntivo per il conseguimento di abilitazione S.S.I.S. nella classe di concorso 17/A a seguito di corso speciale di durata annuale;

II) Rigetta la stessa impugnativa nella parte relativa alla domanda di valutazione dei titoli di dottore commercialista iscritto all’Ordine e di revisore contabile nonché alla richiesta di priorità nella scelta di sede nella qualità di "amministratore di sostegno";

III) Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di spostamento nelle graduatorie con il sistema "a pettine" anzichè "in coda";

IV) Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda del ricorrente di spostamento da una graduatoria ad altra del punteggio relativo al servizio svolto;

V) Condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative al presente giudizio che si liquidano, tenuto conto della parziale infondatezza dell’impugnativa sopra specificata, nella complessiva misura di Euro 1.500 (millecinquecento) comprensive degli onorari di giudizio più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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