Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.G. era chiamata a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Bologna, dei reati di cui all’art. 594 c.p. (perchè dicendole "questa ignorante non vuole andare via", offendeva l’onore ed il decoro di K.F. in sua presenza e di altre persone) sub A) ed all’art. 582 c.p. (perchè, spingendola fuori dall’ufficio, facendola sbattere contro la maniglia della porta, cagionava a K. F., in stato interessante al quarto mese di gestazione, lesioni personali consistite in "contusione regione costale sinistra" guaribili in giorni 3 s.c), sub B).

Con sentenza del 22 maggio 2008 il giudicante assolveva l’imputata dai reati ascrittile con formula per non aver commesso il fatto.

Pronunciando sul gravame proposto dal PM e dalla parte civile, il Tribunale di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava la D. colpevole del reato sub A) e, per l’effetto, la condannava alla pena di Euro 30,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni. La condannava, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile, che liquidava in Euro 50,00, oltre spese di giudizio.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico, articolato, motivo d’impugnativa parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, al riguardo, che sia stata affermata la responsabilità dell’imputata in ordine al capo A), nonostante l’espressione usata non avesse carattere offensivo; peraltro, contraddittoriamente era stata ritenuta attendibile la persona offesa in ordine a tale contestazione ed inattendibile invece quanto all’imputazione sub B), nonostante, peraltro, le relative dichiarazioni – nella parte in cui aveva sostenuto che la stessa imputata avesse continuato ad offenderla innanzi agli agenti di polizia – fossero state smentite dalla relazione da costoro redatta nell’occasione.

2. – La censura è infondata in tutti i profili di doglianza che la sostanziano.

Non è condivisibile, in primo luogo, il rilievo di contraddittorietà nell’apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, avendo il giudicante compiutamente indicato le ragioni per cui riteneva che la K. fosse attendibile in relazione al fatto dell’ingiuria, alla stregua anche dell’accertato diverbio intercorso tra le donne, così come confermato dal teste G., portiere dell’albergo, e non, potesse, invece ritenersi credibile in ordine alle lamentate lesioni, tenuto conto della tardività della denuncia, della mancanza di riscontri obiettivi e di altre pertinenti considerazioni, diligentemente ancorate ad univoche emergenze processuali.

La mancanza di conferme con riferimento ad uno dei due episodi – ritenute necessarie in ragione del particolare contesto di animosità in cui era maturata la vicenda sostanziale – e, viceversa, l’individuazione di univoci riscontri per l’altro offrono ampia ragione del diverso apprezzamento espresso dal giudice di merito.

Quanto all’offensività dell’espressione usata (questa ignorante non vuole andare via), non è censurabile il convincimento dello stesso giudice che ne ha colto la lesività in rapporto al contesto in cui è stata pronunciata, complessivamente volto a mortificare la dignità e l’onore della destinataria. Non è revocabile in dubbio, del resto, che un’espressione, pur intrinsecamente priva di contenuto ingiurioso, possa assumere tale connotato nel peculiare contesto in cui venga proferita, anche alla stregua del tono usato e di altre particolarità della fattispecie.

3. – La complessiva censura deve essere, dunque, rigettata, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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