Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 29.11.2005, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Comune di Roma.

Quest’ultimo resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Nella specie, nel ricorso proposto, difetta del tutto l’esposizione, pur sommaria, dei fatti, prescritta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

A tal fine, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato.

Tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione, in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 31.1.2007 n. 2097; cass. 12.6.2008 n. 15808; cass. 9.3.2010 n. 5660).

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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