Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Impresa Di Vincenzo spa conveniva, davanti al tribunale di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, dell’uso dei locali dell’impianto sportivo, in via di costruzione, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive realizzate dal Comune.

Quest’ultimo si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

In particolare, evidenziava il difetto di ogni presupposto di forma nelle richieste di uso dell’impianto, con riferimento agli organi che ne avevano chiesto l’uso ed all’adozione di apposita delibera degli organi preposti, perchè potesse ritenersi esistente un contratto riferibile alla Pubblica Amministrazione.

In sede di comparsa ex art. 183 c.p.c. l’attrice modificava la propria domanda chiedendo il pagamento delle somme a titolo di indebito arricchimento.

Il tribunale, con sentenza del 20.12.2003, rigettava la domanda ritenendo non sussistere i presupposti dell’ingiustificato arricchimento per mancato riconoscimento dell’utilità da parte del Comune che non aveva mai manifestato, neppure implicitamente, il riconoscimento di utilità per l’uso della struttura.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza in data 7.7.2005, rigettava l’impugnazione proposta dall’Impresa Di Vincenzo spa, esimendosi, per questa ragione, dall’esaminare l’appello incidentale condizionato, proposto dal Comune, in ordine alla novità della domanda di ingiustificato arricchimento avanzata nel giudizio di primo grado.

Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a tre motivi l’Impresa Di Vincenzo spa.

Resiste con controricorso il Comune di Caltanissetta, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Il Comune resistente e ricorrente incidentale l condizionato ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale condizionato – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c..

Con il secondo motivo denuncia la contraddittoria motivazione circa il punto della controversia riguardante l’effettivo utilizzo dell’impianto.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi avanzate, vanno esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui l’azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. presuppone – diversamente da quella ordinaria -, non solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte dello stesso ente, dell’utilità dell’opera o della prestazione.

Tale riconoscimento – che sostituisce il requisito dell’arricchimento previsto dall’art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati – può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale da parte degli organi rappresentativi dell’ente, oppure in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione, secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente, nel risultato, ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest’ultimo, dai quali si desuma, inequivocabilmente, un giudizio positivo circa il vantaggio dell’opera o della prestazione ricevuta dall’ente rappresentato (v. per tutte Cass. 12.2.2010 n. 3322).

Il riconoscimento dell’utilità della prestazione, però, – vale precisare – non può essere desunto dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa, occorrendo, sempre, un’inequivoca, ancorchè implicita, manifestazione di volontà al riguardo, promanante da organi rappresentativi dell’amministrazione interessata.

E tale giudizio positivo, per i limiti posti dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. e, è riservato esclusivamente alla P.A. e non può essere effettuato dal giudice ordinario, che può solo accertare se ed in quale misura l’opera o la prestazione del terzo siano state effettivamente utilizzate ( v. anche Cass. 14.10.2008 n. 25156; cass. 31.1.2008 n. 2312).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto non sussistere le condizioni di cui all’art. 2041 c.c., per avere accertato che: "Nel caso di specie, invece, a prescindere dalle prove acquisite sull’effettiva utilizzazione dell’impianto, atteso che sono state acquisite agli atti solo delle richieste di uso dell’impianto, non è stata acquisita rigorosamente sia la prova dell’effettivo uso dello stesso, sia, soprattutto, la sussistenza di un riconoscimento implicito consapevolmente attuato dagli organi rappresentativi del Comune dell’utilità del fatto di arricchimento".

Con una tale affermazione, il giudice del merito, però, non ha travalicato alcun limite, ma ha soltanto accertato l’inesistenza dei presupposti per il positivo esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento, concludendo che il riconoscimento di utilità, "nelle forme di un consapevole comportamento degli organi rappresentativi dell’ente, quindi sindaco o Giunta" difettava.

La correttezza delle conclusioni raggiunte esclude le violazioni ed i vizi lamentati.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194, comma 1, lett. e).

Il motivo non è fondato.

A prescindere, infatti, dalla questione sull’applicabilità o meno, nella specie, della L. n. 144 del 1989, art. 23 e successive modifiche, per essere i lavori in esame iniziati nel 1984, ma ultimati soltanto nel marzo del 1991 – il cui inizio è, quindi, antecedente all’entrata in vigore della legge richiamata – (questione che non è stata sollevata quale motivo di censura), deve rilevarsi quanto segue.

L’azione di responsabilità che, a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35), è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni, e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti ed alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un’azione diretta, non possa esperire, nei confronti della P.A., l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa.

Peraltro, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato D.L. n. 66, deve ritenersi l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni ed i servizi resi alla P.A. anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato possa agire direttamente contro chi abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi; e ciò perchè la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall’art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico (Cass. 20.8.2003 n. 12208; cass. 11.5.2007 n. 10884; cass. 3.4.2008 n. 8534).

Al riguardo, però deve osservarsi che non possono essere esaminati i rilievi proposti dal ricorrente in ordine a supposte violazioni del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194, comma 1, lett. e), posto che trattasi di questione nuova, non sollevata nel giudizio di merito;

inammissibile, quindi, in questa sede.

Peraltro, la mancata prova dell’utilità e dell’arricchimento conseguito dall’Ente – come indicato dalla Corte di merito – toglierebbero pregio alla censura.

Ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

In tema di giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato, qualora proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite.

In relazione a tali questioni difetta la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione. Pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale (v. anche Cass. 19.12.2006 n. 22501; cass. 5.5.2009 n. 10285; cass. 7.7.2010 n. 16016).

Nella specie, la Corte di merito ha, in sostanza, ritenuto assorbito, a seguito del rigetto dell’appello principale, l’appello incidentale condizionato proposto dal Comune in ordine alla novità della domanda di ingiustificato arricchimento, proposta nel giudizio di primo grado.

Il ricorso incidentale condizionato, pertanto, proposto in questa sede, incentrato, non su questioni esaminate dalla sentenza impugnata, ma su questioni ritenute assorbite, è carente di interesse, mancando la soccombenza.

Conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale; dichiara inammissibile l’incidentale condizionato. Compensa spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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