Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 maggio 2007 il Tribunale di Genova dichiarava W.T. colpevole del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (perchè formava una carta di identità contraffatta, più precisamente la carta di identità (OMISSIS) intestata a W.T. nato a (OMISSIS), apparentemente rilasciata dalle autorità senegalesi, apponendovi tra l’altro la propria effige; il particolare il documento di cui sopra presenta le seguenti anomalie: dimensione del documento esclusa la plastificazione, cm 12,4 invece di cm 12,2; fondo giallo del documento: riproduzione della dicitura "Republique du Senegal" con stampa a getto di inchiostro, con caratteri scarsamente definiti e in alcuni casi impastati tra di loro, invece di microscrittura ottenuta mediante stampa litografica; il documento è stato realizzato con un unico processo di stampa a getto di inchiostro in quadricromia, invece che mediante procedimento di stampa litografica con inserimento dei dati nei singoli casi mediante l’utilizzo di stampante ad aghi; firma di vidimazione apposta sopra il timbro realizzata in stampa a getto di inchiostro invece che manoscritta) e, per l’effetto l’aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa e condonata, di mesi due e giorni venti di reclusione. Lo stesso giudice ometteva, invece, di pronunciarsi sul reato di cui all’art. 469 c.p., per aver contraffatto, nello stesso documento, anche l’impronta-sigillo delle autorità senegalesi.
Pronunciando sul gravame proposto dall’imputato, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, assolveva l’imputato con formula perchè il fatto non sussiste, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la decisione anzidetta il PG di Genova ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con unico, articolato, motivo d’impugnazione il PG ricorrente deduce carenza o contraddittorietà di motivazione, contestando specificamente gli argomenti in base ai quali la Corte di merito aveva espresso giudizio assolutorio. Denuncia, comunque, l’illogicità degli stessi, come il rilievo dato alla circostanza che l’imputato fosse in possesso di altro documento d’identità valido;
il contrasto di alcuni elementi con le risultanze di causa; il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, dei poteri officiosi di integrazione probatoria, che avrebbero consentito di chiarire ogni residuo dubbio sulle caratteristiche di formazione del documento.
2. – Il ricorso è infondato.
Ed invero, non può affatto condividersi il rilievo di parte ricorrente in ordine ad una pretesa carenza motivazionale, posto che la sentenza impugnata presenta un costrutto argomentativo che risponde ai parametri di adeguatezza e completezza, avendo dato compiuta spiegazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello per ribaltare il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice. Nè può, fondatamente, assumersi che quell’insieme motivazionale sia manchevole sul piano della logica ordinaria, essendo ben noto che il vizio motivazionale capace di inficiare la sentenza deve assumere i connotati della manifesta illogicità, ossia dell’illogicità palese, ictu oculi rilevabile, per clamoroso contrasto con i canoni della logica ordinaria e del comune processo inferenziale.
3 – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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