T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-02-2011, n. 1367 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 23/1/2007 i ricorrenti impugnavano il D.M. 3/10/2006 con cui è stato bandito il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici poiché tale decreto li escludeva dal corso concorso cui erano ammessi unicamente i presidi incaricati e i vice rettori e vice direttori.

Nelle more del giudizio veniva emesso il decreto prot. n. 28476/5 e pubblicato l’elenco dei candidati ammessi all’orale con indicazione della data del colloquio.

Avverso tale decreto gli stessi ricorrenti hanno ora proposto doglianze dedotte nel ricorso al Capo dello Stato ed, in particolare la grave sperequazione e disparità di trattamento derivante dalla riserva della partecipazione al corso concorso unicamente alle categorie indicate nel bando.

Vengono dedotti a motivi di gravame:

I) Violazione dell’art. 2 della legge 241/90 e successive modificazioni nonché dell’art. 21 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 15/2005;

II) Violazione art. 4 comma 9 bando impugnato.

Rilevano che essendo la esclusione dal corso concorso atto recettizio gli effetti dell’eventuale provvedimento di esclusione decorrono solo dal momento della notificazione o comunicazione.

Invece in violazione della normativa vigente, l’amministrazione, prima di concludere il procedimento amministrativo e di comunicare l’esito ai destinatari, ha pubblicato l’elenco degli ammessi mediante affissione all’albo, violando anche il principio del legittimo affidamento dei ricorrenti che confidavano sulla effettuazione di tutti gli accertamenti atti a verificare la loro situazione.

La mera pubblicazione sull’albo non ha loro consentito di conoscere approfonditamente le motivazioni e l’iter logico seguito alla base dell’esclusione e ciò perché mentre il procedimento non era ancora concluso per non essere stata ancora conclusa la istruttoria sulla carenza o meno dei requisiti richiesti, ne sono stati anticipati gli effetti mentre, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del bando impugnato, doveva essere consentito a tutti gli aspriranti di partecipare inizialmente alla procedura concorsuale, con riserva di accertare solo in seguito i requisiti posseduti.

Perciò anche i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi con riserva a partecipare alle fasi iniziali della procedura e l’eventuale esclusione era possibile solo dopo la conclusione di tutti gli accertamenti necessari anche nel corso della procedura concorsuale.

Oltre ai suindicati vizi di natura precedurale vengono reiterati tutti i rilievi già dedotti con il corso straordinario al Capo dello Stato e cioè:

A) Violazione principio legittimo affidamento.

B) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione.

C) Disparità di trattamento in riferimento ai seguenti punti:

– nell’indire il corsoconcorso solo in favore dei presidi incaricati che abbiano prestato almeno un anno di servizio, sono stati esclusi tutti quei docenti che pur avendo un’indiscussa e acclarata esperienza all’interno del comparto scuola non hanno svolto lo specifico incarico di preside richiesto dal bando mentre tale svolgimento non appare più qualificante rispetto ad un servizio ventennale quale docente;

– – la stessa individuazione come requisito di accesso al corso concorso dello svolgimento dell’incarico di preside per un anno si traduce in violazione del principio di accesso al pubblico impiego tramite pubblici concorsi;

– – – la stessa discriminazione si traduce in una disparità di trattamento in sfavore dei ricorrenti che, pur avendo affrontato anni di servizio nella scuola, vengono di fatto esclusi dalla possibilità di partecipare alle prossime procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti disponibili.

D) Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione sviamento e travisamento di potere.

La previsione del bando impugnato si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui all’art. 3 comma 1 (eguaglianza), art. 97 comma 1 (imparzialità della P.A.) e at. 51 comma 1 (accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza) nella parte in cui intende privilegiare solo una determinata categoria di lavoratori.

Il contraddittorio è stato istituito nel confronti dell’Amministrazione della P.I. (Ministero e Uffici Scolastici della Regione indicati in epigrafe) nonché dei contro interessati parimenti indicati in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il M.I.U.R. tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, ritiene il Collegio infondati tutti i rilievi di ordine procedurale dai ricorrenti denunciati in via preliminare.

La esclusione dal corsoconcorso degli attuali istanti deriva dal mancato possesso del requisito previsto dal bando per la partecipazione allo stesso corsoconcorso "Svolgimento per almeno un anno delle funzioni di Preside incaricato" e per tale ragione la stessa esclusione poteva essere disposta in qualsiasi momento.

Sta di fatto che era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di esclusione dal corsoconcorso di cui trattasi sull’espresso motivo della mancata copertura, per almeno un anno, di funzioni di Preside incaricato ed inoltre è stato poi adottato formale e definitivo decreto di esclusione, anch’esso specificamente motivato dalla circostanza che alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al corsoconcorso non erano state ricoperte, per almeno un anno, le funzioni di Preside incaricato di cui all’art. 4 del bando.

Perdono perciò consistenza le censure dirette a dimostrare: a) la omissione di una dovuta istruttoria nonché il difetto di motivazione in riferimento alla posizione degli esclusi dei quali invece è stata specificata la carenza del requisito di partecipazione; b) la non individuabilità dell’"iter seguito dall’Amministrazione all’atto della esclusione, individuabile invece da tutti gli atti adottati in riferimento alla stessa esclusione; c) la inversione dell’ordine di successione degli atti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare allorquando trattasi di esclusioni di candidati cui era da ritenersi invece consentita la partecipazione almeno con riserva (anche di quelli che non possedevano i requisiti) stante quanto già rilevato sulla possibilità di escludere dalla partecipazione alle prove in ogni momento quei candidati rinvenuti privi dei requisiti di ammissione.

Quanto alle altre censure svolte nel ricorso va rilevato che le stesse si riducono a tre ordini di contestazioni rivolte al sistema di selezione dei dirigenti scolastici di cui al concorso selettivo indetto con il D.M. 3/10/2006:

a) non sarebbero considerate né valorizzate le conoscenze, capacità ed attitudini dei candidati che pur in possesso di requisiti di accesso culturali, professionali e di servizio richiesti dal bando e da disposizioni normative di fonte primaria, non hanno tuttavia svolto lo specifico incarico di preside previsto dal bando;

b) la stessa individuazione come requisito di accesso al corso concorso dello svolgimento dell’incarico di preside per un anno si porrebbe come violativo del principio di accesso al pubblico impiego tramite pubblici concorsi;

c) la stessa discriminazione si tradurrebbe in una disparità di trattamento in sfavore dei ricorrenti che, pur avendo affrontato vari anni di servizio nella scuola, vengono di fatto esclusi dalla partecipazione alle procedure concorsuali anche future per la copertura degli ulteriori posti disponibili;

d) la previsione del bando si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione nella parte in cui intende privilegiare solo una determinata categoria di lavoratori.

Osserva il Collegio, per quanto in a), in b) ed in c), che il corsoconcorso in questione è stato indetto con il D.M. 3/10/2006 ed è stato riservato a coloro che hanno ricoperto le funzioni di Preside incaricato per almeno un anno ai sensi dell’art. 1 sexies della legge 31/3/2005 n. 43 e dell’art. 3 bis della legge 17/8/2005 n. 168.

Stabilisce l’art. 1 sexies l. n. 43/2005 (rubricato " Incarichi di presidenza ") che i posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico (a.s. 20062007) sono riservati in via prioritaria ad un apposito concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 20052006, almeno un anno di incarico di Presidenza.

Stante la indizione dello stesso bando riservato ai Presidi incaricati per almeno un anno, adottata in applicazione di apposita disposizione di legge, i rilievi non possono che inerire a eventuali violazioni di precetti o principi di ordine costituzionale ad opera della stessa normativa di fonte legislativa primaria.

Non possono, al riguardo, ritenersi emergenti profili di incostituzionalità nella surriferita normativa.

Né quello che impone l’accesso al pubblico impiego tramite pubblico concorso attesa la sottoposizione degli stessi Presidi incaricati ad una apposita procedura concorsuale mentre per le altre categorie, diverse dai Presidi incaricati, la partecipazione a procedure concorsuali non resta esclusa inerendo a posti ricopribili e successivi a quelli vacanti all’inizio dell’a.s. 20062007.

Né quelli che garantiscono la tutela delle situazioni di uguaglianza ( art. 3 Cost.) inconfigurabile ove si pongono a raffronto posizioni di coloro che hanno svolto servizio scolastico (anche se prolungato) nei relativi Istituti, con quella di coloro che nell’ambito delle istituzioni scolastiche hanno avuto incarichi di Presidenza per almeno un anno.

Né quella di cui all’art. 97 della Costituzione che salvaguardia i valori costituiti dalla osservanza del principio di imparzialità da ritenersi violato solo in presenza di ingiustificate situazioni di privilegio compromissive degli stessi valori costituzionalmente garantiti, nella specie non ravvisabile.

Il ricorso non presenta dunque nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va pertanto rigettato.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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