ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» EXPO Milano 2015.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle
attivita’ connesse allo svolgimento del «grande evento» EXPO Milano
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell’EXPO universale
2015 quale «grande evento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione
dell’EXPO Milano 2015, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla
normativa ordinaria previste dall’art. 3;
Viste le note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, con le quali
il Sindaco di Milano – Commissario straordinario delegato ha
rappresentato l’esigenza di avvalersi di talune ulteriori deroghe
alla normativa ordinaria, finalizzate in particolare alla
realizzazione del programma delle opere pubbliche, ivi indicate,
programmate dall’amministrazione comunale, nonche’ del Piano urbano
parcheggi;
Viste le note del 3 e del 19 novembre 2009, con cui il presidente
della regione Lombardia concede l’intesa, ai sensi dell’art. 107,
comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere
in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla
realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale
2009-2011 dell’amministrazione comunale e dai programmi precedenti;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, e ad integrazione di quanto
previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, il Commissario delegato di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008,
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 aprile 2009 e’ autorizzato, ove necessario, ad avvalersi,
esclusivamente per le finalita’ indicate nelle premesse della
presente ordinanza ed oggetto di intesa da parte della Regione
Lombardia, delle seguenti deroghe alla normativa ordinaria:
decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 11 e 16;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 53, 54, 67, 71, 72, 75, 82, 97,
98, 111, 112, 113, 114, 118, 120 comma 2-bis,126, 129, 130, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 220,
223, 224, 225, 226, 227, 253 comma 1 (nella parte in cui comporta
l’applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure
gia’ bandite) e comma 25;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 49, 182 e 192;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 135;
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, artt. da 19 a 29;
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132, 133, 134, 135,
136, 137 e 138;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 57, 93 e 96;
legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 6 e 9;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1 lett.
f), e comma 9, e art. 36, comma 6;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,
art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
art. 1, commi 3 e 4;
legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, artt. 66,
67, 68 e 69;
legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, art. 41,
commi 2, 3 e 4;
regolamento del Decentramento Territoriale approvato dal
Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo 1997 con
deliberazione n. 26/97, art. 29.
2. Per il compimento delle attivita’ indicate nelle premesse da
porre in essere ai sensi della presente ordinanza il Commissario
delegato si avvale, oltre che della segreteria tecnica prevista
dall’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2008, del personale e degli uffici
dell’amministrazione comunale.
3 Agli oneri relativi all’attuazione del comma 2 si provvede a
valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilita’
del Comune di Milano.
4. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e’
autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al
Commissario delegato.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=10A00794&tmstp=1265007660697

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