Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 18-02-2011, n. 6163 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 2 marzo 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, appellata da S. F., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000 di multa, in quanto responsabile di due episodi di cessione di sostanze stupefacenti del genere marijuana (capi A e B), con l’attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (T.U. stup.) ritenuta equivalente alla contestata recidiva, e di evasione dal luogo ove era sottoposto agli arresti domiciliari, ex art. 385 c.p., comma 3 (capo C); in (OMISSIS); reati in continuazione tra loro.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Marco Zanna, il quale, formalmente con unico motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in primo luogo, in punto di aumento per la continuazione, rilevando che illegittimamente la Corte di appello, nel considerare adeguato l’aumento per la continuazione (pari ad un anno di reclusione) aveva preso in considerazione la pena di sei anni di reclusione in luogo di quella concretamente irrogata di quattro anni, ritenendo, in violazione del divieto di reformatio in pejus, che tale pena fosse stata erroneamente determinata al di sotto del minimo edittale. Per effetto di tale errore, l’aumento di pena per la continuazione era stato è stato di fatto quantificato nella considerevole misura di anni tre, comunque in assoluto eccessivo, considerato che in entrambe le ipotesi si trattava della cessione di pochi grammi di marijuana.

In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche sarebbe ingiustificato, essendo basato esclusivamente sui precedenti penali.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo, vertente su una valutazione della quale la Corte di appello ha dato correttamente e logicamente conto, è inammissibile.

2. Il Tribunale aveva determinato la pena-base in quattro anni di reclusione, parametrata al reato, ritenuto più grave, di cui al capo A (indicato come capo 1 nella sentenza di primo grado). Tale determinazione di pena è frutto di un evidente errore, posto che, essendo stata l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, cit. T.U. stup. ritenuta equivalente alla recidiva, la pena-base non poteva essere determinata in misura inferiore a sei anni di reclusione, livello minimo previsto per la pena detentiva dalla fattispecie in questione.

3. Ciononostante, in virtù del principio del divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello, sia pure ai fini della valutazione della congruità dell’aumento di pena per la continuazione, e pur lasciando inalterata la pena finale, non poteva computare la pena- base nella misura minima, edittalmente corretta, di sei anni, posto che quella da cui era partito il giudice di primo grado per giungere alla pena finale, anche se frutto di un errore nell’applicazione della legge penale, doveva, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, restare inalterata come base di calcolo.

4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata sul punto. E il giudice del rinvio, da individuare in altra sezione della Corte di appello di Napoli, dovrà nuovamente prendere in esame la doglianza dell’imputato circa la ritenuta eccessività dell’aumento per la continuazione, partendo dalla pena-base di quattro anni di reclusione, come stabilita, sia pure erroneamente, dal Tribunale;

fermo restando che, all’esito del nuovo giudizio, il giudice di rinvio potrà confermare o riformare sul punto la sentenza di primo grado, restando preclusa ogni altra questione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *