T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 260 Istanze e domande del privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 3.2.2009 E.A. e S.A., premesso che in data 13.11.2008 la Regione Siciliana, Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa aveva comunicato loro il rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento della qualità di familiari di vittime della mafia, in relazione alla morte della congiunta S.R.P. e per il consequenziale ottenimento dei benefici di cui alla legge regionale n. 20/99; che, in relazione a tale richiesta, le ricorrenti avevano nel corso del procedimento presentato all’Ufficio procedente una memoria esplicativa, nella quale si narravano tutti i fatti storici che avevano portato al decesso della loro congiunta per mano della criminalità organizzata; tutto quanto sopra premesso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 7 della Legge Regionale Sicilia 13 settembre 1999 n. 20; 2) violazione sotto altro profilo dell’art. 7 della L.R. Sicilia 20/1999 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Sicilia 10/1991 (art. 6 della L. 241/90) – violazione del principio della completezza di istruttoria; 3) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; 4) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90 e dell’art. 3 della L.R. Sicilia 10/91.

All’adunanza del 24.2.2009, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della parte ricorrente, si sono costituite le Amministrazioni resistenti, senza depositare memoria scritta, producendo documenti ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito del tale adunanza il T.A.R. adito, con ordinanza n. 283/09, ha rigettato l’istanza della ricorrente di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati per ritenuta assenza del periculum in mora.

All’udienza del 14.12.2010 il Presidente, ex art. 73, comma III del Codice del processo amministrativo, dandone atto a verbale, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della giurisdizione.

Alla medesima udienza il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere esaminata d’ufficio la questione della giurisdizione sottoposta al contraddittorio delle parti all’udienza del 14.12.2010.

Come questa Sezione, di recente, ha avuto modo di affermare (sentenza n. 2377 del 4.3.2010), "in materia di benefici ai familiari superstiti delle vittime e del terrorismo e della criminalità organizzata, dopo un periodo di contrapposizione giurisprudenziale, tanto il Consiglio di Stato quanto la Corte di Cassazione, sono ormai concordi nel ritenere che, in presenza delle condizioni di legge, i predetti familiari vantano "un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla relativa normativa, essendo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità", con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (da ultimo C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618; Cass. Civ., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26626).

Osserva il Collegio che le predette conclusioni, tratte dalla giurisprudenza con riferimento alla normativa nazionale di cui alla legge 302/1990, non appaiono suscettibili di mutare con riferimento all’invocata normativa regionale di cui alla L.R. n. 20/1999, stante la omogeneità strutturale delle predette normative in punto di presupposti legittimanti e la conseguente assenza di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione".

Alla luce della ormai maturata convergenza giurisprudenziale dei massimi organi dei due plessi giurisdizionali, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il recente revirement della giurisprudenza amministrativa è giusta causa di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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