Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7415 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR della Lombardia ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato dalla USAR s.r.l. in liquidazione in quanto notificato a mezzo posta al liquidatore, senza previo tentativo di consegna presso la sede della società.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. Parte intimata non si è difesa.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, criticando l’affermazione della sentenza secondo la quale l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato presso la sede della società. Poichè sarebbe pacifico in causa che questa era "cessata", "non essendo più possibile individuare una sede sociale" avrebbe trovato applicazione l’art. 145 c.p.c., comma 3, a mente del quale, se la notificazione presso la sede della persona giuridica non è possibile, e nell’atto da notificare è indicata la persona fisica che la rappresenta, la notificazione avviene nei confronti di quest’ultima, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

Il motivo è infondato, perchè la società cessata dall’attività non cessa di esistere, e mantiene la sede come sede della liquidazione, se non diversamente disposto.

Ma è fondato il secondo rilievo, mosso col motivo, col quale si osserva che la nullità della notificazione dell’avviso era stata sanata dalla proposizione del ricorso, che attestava il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, richiamando per la notificazione degli avvisi le disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile ad essi anche l’art. 156 c.p.c., che impedisce di dichiarare la nullità per inosservanza di forme degli atti del processuali che hanno raggiunto il loro scopo. L’avviso di accertamento serve infatti a consentire la verificazione giudiziale della pretesa tributaria prima che essa si consolidi, sicchè può ben considerarsi alla stregua di un atto processuale, sebbene preceda la formale instaurazione del contraddittorio, che ha la funzione di provocare.

Il secondo motivo (rivolto avverso la affermazione della sentenza secondo la quale il vizio della notificazione comporta la nullità dell’avviso medesimo) resta assorbito.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per la decisione dei motivi di appello non esaminati, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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