Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-02-2011, n. 6234 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha emesso in data 25.9.2009 Ordinanza con cui – in riforma del provvedimento impugnato – ha accolto l’appello avanzato da PROGETTO INDUSTRIE Srl. avverso il provvedimento del 16.3.2005 del GIP del capoluogo umbro che, in data 13.10.2008, vincolava con sequestro preventivo un immobile sito in (OMISSIS), intestato a PAREDIA Srl., ma ritenuto sostanzialmente riferibile a C.S., soggetto di indagine per violazione di reati fallimentari. La decisione del tribunale era oggetto di ricorso per Cassazione, che rigettava il ricorso.

Il ricorso è interposto da PRAEDIA Srl. il quale eccepisce:

l’inosservanza della legge processuale non avendo, quale parte interessata ed a cui sono stati sottratti gli immobili, ricevuto avviso dell’udienza relativa al procedimento incidentale della misura cautelare;

l’errore del Tribunale nel ritenere che PROGETTO INDIUSTRIE Srl. fosse titolare dei beni sequestrati appartenendo essi a PRAEDIA e VEKTRA e per essi a FINAC.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè sui punti in esso dedotti si è già formato giudicato cautelare, conseguente alla sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione Per questa ragione l’attuale impugnazione è inammissibile e non consente di accedere alla pur (astrattamente) fondata doglianza relativa alla violazione del contraddittorio in fase di riesame (questione che potrebbe anche essere eventualmente riproposta con istanza di revoca, attesa la lettura estensiva della nozione di "fatto nuovo" accolta da questa Corte, nel contesto del variare delle premesse in fatto nei procedimenti incidentali).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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