T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 319 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, specializzandi o specializzati presso le strutture universitarie o nelle aziende ospedaliere delle ASL della Regione, hanno chiesto il riconoscimento della natura di lavoro subordinato del loro rapporto con l’università ed il riconoscimento dei consequenziali diritti.

In particolare hanno lamentato la violazione di legge statale sotto molteplici profili, la carenza dei presupposti, l’eccesso di potere, la manifesta illogicità ed irragionevolezza, la violazione del procedimento amministrativo.

Hanno richiesto altresì il risarcimento del danno.

Si è costituita l’amministrazione adita, che ha resistito alle doglianze avverse.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve rilevarsi che la giurisdizione spetta a questo giudice, atteso che ai sensi dell’art. 45, comma 17, d.lg.s n. 80 del 1998 (oggi, art. 69 comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001), le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, come avvenuto nel caso di specie.

In secondo luogo deve rilevarsi che i seguenti ricorrenti A.A., F.B., T.B., R.B., F.B., S.B., M.B., R.B., P.B., F.B., M.P.B., G.B., G.B.C., M.C., L.C., C.C., S.C., G.C., R.C., L.C., C.C., M.C., G.C., V.P.C., R.C., S.C., C.C., A.C., C.C., G.C., B.D., G.D., M.D.M., M.D.M., V.D., F.D., A.D., P.D., G.D., M.F., C.F., M.F., L.F., C.F., A.F., M.G., A.G., V.G., A.G., A.I., A.J., T.L., F.L.G., G.L.R., G.L., C.M., M.M., B.M., M.M., E.M., S.M., F.M., M.M., M.M., D.M., M.E.K.M., M.M.M., S.M., A.M., S.M., C.M., L.M., R.A.N., D.N., V.N., M.N., C.P., S.P., L.P., L.P., F.P., I.P., V.P., D.P., A.P., S.P., C.P., F.R., R.R., F.S., S.S., L.S., S.S., R.S., A.T., R.T., F.U., L.V., B.V., T.Z., S.B., E.D.S., M.G., M.M., F.M., S.N., A.T., P.Q., N.M.M., S.C., B.L., M.C., R.B., P.P., F.B., A.R., non hanno presentato istanza di fissazione dell’udienza nei sei mesi dalla notifica dell’avviso di legge, essendo decorso un quinquennio.

Nei confronti di tali parti, quindi, il ricorso va dichiarato perento.

Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è infondato.

La giurisprudenza, con riguardo alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ha chiarito che "l’attività dei medici, iscritti alle scuole di specializzazione universitaria, non è inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato e non rientra nell’ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, a norma dell’art. 409, n. 3 c.p.c., non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti, previsti dalla legge a favore degli specializzandi, ravvisandosi in tale situazione solo la corresponsione periodica di emolumenti a carattere non corrispettivo per sopperire alle esigenze materiali degli specializzandi stessi, in quanto impegnati a tempo pieno in una fase di formazione tecnica e pratica, ne discende per le relative domande l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., e la spettanza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario" (Consiglio Stato, sez. VI, 06 maggio 2008, n. 1994, e giurisprudenza ivi richiamata).

Solo a partire dal 1999, l’art. 37 del d.lgs. 368/1999 ha espressamente riconosciuto la natura di rapporto di lavoro, prevedendo che gli specializzandi stipulino un contratto annuale di formazione lavoro e disciplinandone le prestazioni.

Ne consegue che il rapporto esistente tra amministrazione e specializzandi nel periodo anteriore al 1998 (di cui qui è causa) non è da qualificarsi come rapporto di formazionelavoro.

La qui avanzata richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro pubblicistico è quindi priva di fondamento.

Per quanto concerne l’istanza di rivalutazione monetaria della borsa di studio ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, rileva, infine, il Collegio che la stessa è stata paralizzata dapprima dall’art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in leggge 14 novembre 1992, n. 437, quindi, dalla confermativa norma di cui all’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successivamente, ancora, dall’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per queste ragioni il ricorso va respinto.

Spese compensate in ragione del fatto che all’epoca della proposizione del ricorso non vi era ancora un orientamento consolidato in materia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,

lo dichiara perento nei confronti di A.A., F.B., T.B., R.B., F.B., S.B., M.B., R.B., P.B., F.B., M.P.B., G.B., G.B.C., M.C., L.C., C.C., S.C., G.C., R.C., L.C., C.C., M.C., G.C., V.P.C., R.C., S.C., C.C., A.C., C.C., G.C., B.D., G.D., M.D.M., M.D.M., V.D., F.D., A.D., P.D., G.D., M.F., C.F., M.F., L.F., C.F., A.F., M.G., A.G., V.G., A.G., A.I., A.J., T.L., F.L.G., G.L.R., G.L., C.M., M.M., B.M., M.M., E.M., S.M., F.M., M.M., M.M., D.M., M.E.K.M., M.M.M., S.M., A.M., S.M., C.M., L.M., R.A.N., D.N., V.N., M.N., C.P., S.P., L.P., L.P., F.P., I.P., V.P., D.P., A.P., S.P., C.P., F.R., R.R., F.S., S.S., L.S., S.S., R.S., A.T., R.T., F.U., L.V., B.V., T.Z., S.B., E.D.S., M.G., M.M., F.M., S.N., A.T., P.Q., N.M.M., S.C., B.L., M.C., R.B., P.P., F.B., A.R., Angelo Allocca.

lo respinge nei confronti di M.N., A.R., A.A., E.B., A.C., C.C., M.C., A.C., G.C., L.C., M.C., R.C., S.C., S.C., D.C., D.D., M.D.C., A.D.M., T.F., S.G., S.G., L.G., L.L., S.L., S.L.B., M.E.L., S.M., F.M., P.M., R.M., G.M., M.C.N., D.M.R., A.M.P., L.P., L.P., S.P., R.P., P.P., P.P., A.S., L.S., C.M.B.S., C.S., M.S., F.S., P.S., M.T..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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