Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 18-02-2011, n. 6232 Notificazione in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, S. E., persona offesa nel procedimento iscritto a carico di I. E. per il reato ex art. 582 c.p. oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione emesso de plano il 15 febbraio 2010 dal Gip di Santa Maria Capua Vetere.

Deduce:

1) la violazione del contraddittorio.

Il PM aveva notificato ad essa persona offesa l’avviso di richiesta di archiviazione ricorrendo al fax, spedito ex art. 148 c.p.p., comma 2 bis allo studio del difensore di fiducia.

Tuttavia il difensore non aveva avuto conoscenza del fax, non escludendosi il guasto momentaneo dell’apparecchio telefonico.

Sostiene lo stesso difensore che la notifica si sarebbe dovuta espletare o a mezzo di ufficiale giudiziario con le modalità dell’art. 154 c.p.p. ovvero previa specificazione da parte del PM richiedente, delle modalità di utilizzo del fax stesso.

Aggiunge che non dovrebbe trovare applicazione nella specie il disposto dell’art. 33 disp. att. c.p.p. anche per la risalenza dell’atto di querela contenente la domiciliazione;

2) la violazione dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, norma non prevista per le notifiche degli atti del PM, regolate invece dall’art. 151 c.p.p..

Inoltre si sarebbe comunque dovuto fare ricorso a tutte le cautele previste dall’art. 150 c.p.p. Il PG ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che la notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa la quale, conformemente alle disposizioni dell’art. 33 disp. att. c.p.p., abbia nominato un difensore di fiducia, bene è effettuata presso quest’ultimo ossia presso il soggetto che ex lege è considerato domiciliatario (vedi, in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 30743 del 10/07/2009 Cc. (dep. 23/07/2009) Rv. 244775, in un caso nel quale, oltretutto, la persona offesa aveva precedentemente eletto un proprio domicilio).

Contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, non vi è contrasto tra la disposizione dell’art. 33 cit., così interpretata e l’art. 154 c.p.p. che regola le notificazioni alla persona offesa secondo le modalità previste dall’art. 157 c.p.p.. Tale ultimo precetto, infatti, trova applicazione in linea generale, dovendo però prevalere per la notifica il luogo previsto dalla norma di attuazione per il caso in cui la persona offesa abbia nominato un difensore.

Quanto al ricorso al mezzo del fax da parte del PM per l’avviso al difensore, sia pure nella qualità di domiciliatario, giova ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al chiaro disposto di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, (secondo cui l’autorità giudiziaria può sempre disporre, senza necessità di apposito decreto motivato, che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti "con mezzi tecnici idonei"), è da ritenersi valida la notificazione dell’avviso al difensore dell’imputato, disposta dal PM, a mezzo telefax (Sez 5 Sentenza n. 16512 del 21/04/2006 Cc. (dep. 15/05/2006) Rv. 234756), non essendo esaustiva e tantomeno preclusiva la elencazione delle ipotesi previste dall’art. 151 c.p.p..

E’ anche da rilevare che la notificazione eseguita mediante telefax non richiede, per il perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell’avvenuta ricezione, essendo sufficiente l’attestazione in calce all’atto dell’avvenuto invio seguita dai rapporto di positiva trasmissione (Sez. 2, Sentenza n. 24798 del 03/06/2010 Cc (dep. 01/07/2010) Rv. 247727).

In conclusione deve ritenersi valida la notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione disposta, dal PM, a mezzo fax ed eseguita, con attestazione di avvenuto avvio, presso lo studio del difensore di fiducia nominato dalla stessa persona offesa.

Legittimo è dunque il decreto di archiviazione emesso de plano, dopo l’espletamento senza conseguenze, della procedura di notificazione sopra descritta.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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