Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7408 Accertamento Redditi di fabbricati e terreni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 6 ottobre 2005 la commissione tributaria regionale di Milano ha accolto in parte l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti di B.I. e A.M. e, riformando l’annullamento totale degli avvisi di accertamento notificati il 25 novembre 1997 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ha ridotto a 7.500 Euro i loro rispettivi redditi, ai fini di IRPEF e ILOR, per ognuno degli anni 1989 e 1990, a fronte degli importi di L. 179.679.000 e L. 179.913.000 accertati dall’ufficio. Ha motivato la decisione ritenendo che: a) l’applicazione dei coefficienti del redditometro fatta dall’amministrazione conduceva a risultati abnormi, visto che essa considerava reddito il valore degli immobili (residenza principale e secondaria) confondendo concetti e categorie economiche differenti; b) l’amministrazione aveva, inoltre, trascurato che l’acquisto della residenza principale risaliva al periodo 1969/70 e che la residenza secondaria era pervenuta per successione nel 1969; c) l’applicazione del coefficiente per l’autovettura a gasolio di 23 cavalli fiscali non era tale da far superare da solo il limite di 1/4 del maggior reddito previsto dalla legge; d) il mutuo contratto verso la fine del 1990, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, comportava che il reddito di ognuno dei coniugi doveva essere determinato in 7.500 Euro per ciascun anno.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’avvocatura dello stato per l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze; i contribuenti resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale, e con memoria illustrativa.
Motivi della decisione

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante. Il ricorso per parte ministeriale non incide concretamente sul presente giudizio e dunque le relative spese possono essere compensate tra gli interessati.

02. Passando al ricorso dell’agenzia, con l’unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dei D.M. 10 settembre 1992, D.M. 19 novembre 1992, e D.M. 29 aprile 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". 03. Sostiene che, affermata l’applicazione retroattiva dei Decreti Ministeriali del 1992 e del 1999, i giudici d’appello sono però caduti in errore di diritto, poichè la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa capacità di spesa, crea, in favore del fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore reddito e sposta totalmente sul contribuente il carico probatorio. Carico probatorio che è individuato nel suo oggetto dall’art. 38 cit., il quale prevede la facoltà di dimostrare soltanto che i presupposti suddetti siano in realtà inesistenti o che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Una volta accertata l’effettività degli indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario deve soltanto valutare la prova che il contribuente offra sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla previsione di legge. Infine, la loro disponibilità va valutata anche per le spese di mantenimento e tenendo conto d’indicatori concretizzatisi anche prima dell’anno d’imposta in contestazione, quali ulteriori e autonomi indici contributivi. Il motivo non è fondato.

04. Premesso che sulla non destinazione all’attività d’impresa del veicolo a gasolio di 23 cavalli fiscali – e di quello a benzina di 12 CV della A. (v. controricorso) – non v’è contestazione, sul punto si è formato il giudicato implicito. Sicchè i veicoli della coppia vanno considerati compresi nella rettifica redditometrica.

05. Passando agli altri indicatori, e cioè alle due possidenze immobiliari di risalente acquisizione (in parte di derivazione ereditaria), va osservato che, ai sensi dell’art. 38 cit., l’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da e-lementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (es. autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo; in tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cass. 2009/10385).

06. Tanto premesso, in primo luogo, si deve osservare che la disponibilità d’immobili, come degli altri beni previsti dal D.P.R. n. 600, art. 2, costituisce una presunzione di "capacità contributiva" ai sensi dell’art. 2728 c.c.. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall’ufficio deve però valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale dei beni indicati dalla norma. (Cass. 2007/16284).

07. Nell’ipotesi di disponibilità d’immobili acquisiti in epoca assai remota, l’effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà e provenienza degli stessi, ma valutando le spese per il loro mantenimento (Cass. 2002/10603; lo stesso dicasi per la manutenzione dei veicoli, Cass. 2007/1294).

08. Il ricorso per cassazione si regge su un duplice nesso inferenziale: disponibilità di determinati beni = sostenimento di una spesa congrua al loro mantenimento, sostenimento della spesa = possesso di un reddito adeguato.

09. Sennonchè, il profilo del sostenimento di una spesa congrua al mantenimento delle due residenze (principale e secondaria) è stato introdotto dall’amministrazione solo con il ricorso per cassazione e non risulta, comunque, indicata la sua introduzione nei gradi di merito e lo stesso accertamento del fisco pare ispirato a differente profilo redditometrico legato alla mera acquisizione dominicale, nella specie remotissima (e in parte di derivazione ereditaria) e dunque non conferente, come ha chiarito la sentenza impugnata che non merita censura sul punto.

10. Le considerazioni suesposte assorbono anche il primo motivo di ricorso incidentale che non contiene un’autonoma censura mirando, nella sostanza, solo a corroborare e integrare le argomentazioni della sentenza nella parte favorevole ai contribuenti e sfavorevole all’amministrazione sugli aspetti principali della vertenza.

11. Passando al secondo – e in effetti unico – motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti esattamente denunciano ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizi motivazionali della sentenza di secondo grado allorquando afferma: "Va però osservato, infine (e qui la sentenza di primo grado va riformata sul punto che dichiara congruo il reddito dichiarato dai contribuenti) che anche alla luce del mutuo contratto, sia pure verso la fine dell’anno 1990, il reddito di ciascuno dei coniugi (al fine di dichiararlo congruo) va determinato per ciascuno in almeno L. 15.000.000 per ciascuno degli anni, pari agli attuali 7.500 Euro. In tale senso la sentenza va riformata". 12. I controricorrenti rilevano correttamente che i giudici d’appello hanno omesso d’indicare in quale modo abbiano considerato, quale indicatore reddituale per i due anni 1989 e 1990, un mutuo stipulato sul finire del secondo anno, nonchè se e in quale modo detto indicatore sia stato considerato in via autonoma, ovvero in concorso con altri indici rivelatori di ricchezza (es. autovetture, etc.).

13. Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l’accertamento non devono necessariamente riferirsi agli anni in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorchè sia però dimostrato che essi si riflettano sui periodi fiscali interessati e si traducano in ulteriori e autonomi indici di capacità contributiva, potendo gli indici di spesa – nella specie i costi d’ammortamento del mutuo – essere astrattamente elementi presuntivi di redditi occulti e accantonati (Cass. 2006/13316).

14. La decisione impugnata, che invece nulla dice sul punto, è pertanto affetta dall’evidente vizio motiva-zionale denunciato dai contribuenti e va pertanto cassata. Alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale per nuovo esame sul punto specifico; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità resta riservata al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso ministeriale e compensa le relative spese; rigetta il ricorso principale dell’agenzia delle entrate; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale dei contribuenti, assorbito nel resto; cassa la sentenza impugnata in ordine motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Milano.

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