Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la parte civile C.C. per l’annullamento della sentenza emessa in data 9 aprile 2010 dal Tribunale di Catania con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello da lei proposto avverso la sentenza 29 novembre 2007 del locale Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di valida querela nei confronti di S.M.V. in ordine al contestato delitto di diffamazione in danno della C..

La ricorrente p.c. deduce violazione di legge per aver erroneamente il Tribunale ritenuto che la parte civile non avesse il potere di impugnare in sede di appello quella sentenza di proscioglimento del primo giudice, posto che trattandosi di procedimento introdotto da citazione del Pubblico Ministero l’appello non poteva avere effetti penali e che, considerato come appello ai fini civili non conteneva conclusioni specifiche sull’azione civile, limitandosi solo a contestazione sulla ritenuta improcedibilità dell’azione penale.

Essendosi circoscritta la cognizione del giudice di primo grado alla valutazione della procedibilità dell’azione penale, senza alcuna valutazione sul merito dell’imputazione e dell’azione civile, sostiene la ricorrente che altro non le era consentito che sottoporre a critica la valutazione di improcedibilità dell’azione penale.

Osserva la Corte che nel procedimento davanti al giudice di pace, disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, non sono previste norme che dettino una disciplina specifica per l’impugnazione della parte civile, essendo regolata solo l’impugnazione del Pubblico Ministero, all’art. 36, e quella dell’imputato, all’art. 37, così che l’impugnazione della parte civile deve trovare la sua disciplina nelle disposizioni generali del codice di rito, in virtù del rinvio operato dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, ed in particolare nel disposto dell’art. 576 c.p.p., nel testo risultante dalle modifiche apportate con la L. n. 46 del 2006, art. 6.

Secondo il testo novellato dell’art. 576 c.p.p., la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio; può altresì proporre impugnazione contro la sentenza, di condanna o di proscioglimento, pronunciata a norma dell’art. 442 c.p.p. quando ha consentito all’abbreviazione del rito.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto – e da ultimo sono intervenute in tal senso le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sent. n. 27614 del 29/3/2007, imp. Lista – che la mancanza nella norma in questione, dopo la previsione di una generica facoltà d’impugnativa riservata alla parte civile, di un accenno esplicito al mezzo utilizzabile non comporta che la parte civile, dopo l’intervento sull’art. 576 c.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, non abbia una generalizzata facoltà proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, agli effetti della responsabilità civile, contro le disposizioni la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

Così, la parte civile C. aveva intatta la facoltà di proporre appello contro la sentenza del giudice di pace di Catania che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale esercitata contro la S. per il delitto di diffamazione, con ciò precludendo la possibilità di esercitare e sviluppare la sua domanda di condanna dell’imputata al risarcimento dei danni per quel titolo.

La sua impugnazione era stata quindi correttamente proposta come appello, e dell’impugnazione di merito aveva tutte le caratteristiche affrontando la problematica in fatto e diritto della validità della proposta querela; quindi la pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale di Catania deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale per il relativo giudizio di impugnazione ai fini civili.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *