T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 304 Regolamenti comunali e provinciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con deliberazione consiliare n. 70 del 30/11/2001 il Comune di Camaiore ha approvato il Regolamento Urbanistico.

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra E.P. ha impugnato detto regolamento nella parte riguardante la disciplina relativa al terreno di sua proprietà posto in Lido di Camaiore, catastalmente identificato al foglio 41, mappali 309 e 310; di tale disciplina ha chiesto l’annullamento prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore contestando le tesi avversarie e chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.

All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

2) Dalla documentazione acquisita al giudizio risulta quanto segue:

– il terreno di cui si controverte era inserito, prima dell’intervento del Regolamento Urbanistico, nel comparto n. 3, con possibilità edificatoria demandata allo strumento attuativo di PRG (indice territoriale totale 0,80, di cui I.T. residenziale privata 0,80);

– in sede di adozione del R.U. l’area in questione è stata destinata a parcheggio; di tale previsione la ricorrente ha chiesto la modifica, con apposita osservazione, proponendo in alternativa la realizzazione di un fabbricato a destinazione direzionalecommerciale, comprensivo di parcheggio interrato su due piani, uno dei quali da cedere all’Amministrazione comunale;

– tale osservazione è stata respinta perché ritenuta "in contrasto con gli indirizzi espressi dalla A.C. ", in relazione al criterio A1; detto criterio risulta così formulato nel documento denominato "Indirizzi per la valutazione delle osservazioni al Regolamento Urbanistico", approvato dalla G.M. di Camaiore con la deliberazione n. 253 dell’1/10/2001: "Non sono accoglibili richieste di nuove aree di nuovo impianto, in quanto è stata già fatta una valutazione equilibrata e motivata, che corrisponde anche a criteri di programmazione, da parte dell’amministrazione al momento della scelta delle aree…".

3) Con il primo motivo di ricorso si censura il difetto di motivazione rispetto alla nuova e peggiorativa destinazione urbanistica assegnata all’area in questione; motivazione che sarebbe stata necessaria a fronte delle aspettative derivanti dal precedente inserimento in un comparto edificabile, tenuto tra l’altro conto che fra i terreni di quel comparto l’unico ad aver subito un trattamento pregiudizievole sarebbe proprio quello della ricorrente.

La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le scelte relative alla destinazione dei suoli operate dagli strumenti urbanistici generali non necessitano, in linea di massima, di specifica motivazione, salvo i casi in cui non sussista, in capo al privato, una aspettativa qualificata, che tuttavia non può derivare dalla diversa destinazione urbanistica precedentemente attribuita alla medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo anche modificare in peius la destinazione stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 9006). Nell’elaborazione giurisprudenziale posizioni di aspettativa qualificata, tali da imporre all’amministrazione di motivare le proprie scelte pianificatorie, sono state riconosciute in relazione alle seguenti situazioni: a) superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di un titolo edilizio o di silenziorifiuto su una domanda edilizia; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2010 n. 2843 e 22 giugno 2006 n. 3880; TAR Firenze, Sez. I, 6 luglio 2010 n. 2307; TAR Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010 n. 2034; TAR Milano, Sez. II, 24 febbraio 2010 n. 452).

Nel caso in esame non sussiste nessuna delle situazioni precedentemente indicate e dunque le scelte operate dal Comune resistente e qui contestate non necessitavano di specifica motivazione.

Quanto all’affermazione secondo cui non vi sarebbe necessità di un parcheggio ulteriore rispetto a quelli esistenti nella zona considerata, si tratta di censura inammissibile perché investe il merito delle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’Amministrazione comunale.

Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la pretesa disparità di trattamento rispetto a un diverso lotto ubicato sulla stessa via, reso invece edificabile: oltre a investire il merito delle scelte comunali, la censura è altresì inammissibile perché in ambito urbanistico "non è ipotizzabile quella identità di situazioni soggettive e oggettive che funge da presupposto indispensabile per poter configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento" (così si è espressa questa stessa Sezione nella sentenza 6 luglio 2010 n. 2308).

4) Un secondo gruppo di censure investe il rigetto dell’osservazione presentata il 19/6/2001 dalla sig.ra Pezzini e la presupposta deliberazione n. 253 dell’1/10/2001 con cui la G.M. di Camaiore ha approvato gli "Indirizzi per la valutazione delle osservazioni al Regolamento Urbanistico".

Va innanzitutto superata la censura di incompetenza, posto che il Consiglio Comunale di Camaiore, in sede di approvazione del Regolamento Urbanistico con deliberazione n. 70 del 30/11/2001, ha espressamente approvato e fatto propri sia i pareri espressi dall’Ufficio Tecnico sulle osservazioni pervenute, sia "gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Municipale n. 253 del 01/10/2001"; cosicché l’operato della Giunta, anche a ritenere ravvisabile il vizio dedotto, risulta comunque convalidato dall’organo consiliare.

Per quanto concerne poi il richiamo al criterio A1, esso appare pertinente all’osservazione proposta e sufficiente per motivarne il rigetto in quanto:

– l’area di proprietà della ricorrente è stata correttamente qualificata come "di nuovo impianto" perché all’epoca dell’adozione del Regolamento urbanistico non solo non insisteva su di essa alcuna edificazione, ma neppure risultava impegnata (quantomeno attraverso l’avvio di un procedimento finalizzato all’acquisizione di un titolo edilizio) la potenzialità edificatoria consentita dalla previgente strumentazione urbanistica;

– il criterio in questione conteneva in sé la motivazione del rigetto, senza necessità di ulteriore illustrazione.

Restano da esaminare le argomentazioni svolte nel ricorso circa l’asserita conformità della proposta alternativa presentata in sede di osservazioni dalla ricorrente con le previsioni comunali relative al completamento del tessuto edilizio della zona interessata (art. 35 R.U.) ed alla realizzazione di un parcheggio. Al riguardo si osserva, da un lato, che non si può parlare di conformità a fronte di un progetto che riguardava un intervento edilizio (relativo ad un edificio con destinazione direzionalecommerciale) ben più articolato e consistente della semplice realizzazione del parcheggio prevista dal Comune; e, dall’altro, che tali argomentazioni investono ancora una volta il merito delle scelte urbanistiche rimesse all’Amministrazione resistente e risultano dunque inammissibili.

5) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Camaiore nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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