Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per revocazione avverso la ordinanza di questa Corte n. 29169/2008, che aveva dichiarato inammissibile, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica, il ricorso per revocazione proposto dai medesimi avverso la sentenza della stessa Corte n. 24499/2005 che aveva dichiarato inammissibile sempre per mancata produzione della cartolina di ritorno, il ricorso avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che aveva deciso in senso favorevole al contribuente R.F. in ordine alla istanza di rimborso Irpef e SSN per gli anni 1993-1997.

Si dolgono i ricorrenti di errore sulla percezione del deposito della cartolina di ritorno relativo alla notifica del ricorso per revocazione.

La contribuente non resiste.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte 27 marzo 2008, n. 29169/08 è inammissibile non sotto il rispetto che si tratterebbe di una ordinanza, in quanto ogni questione in ordine alla ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto nei confronti delle ordinanze pronunciate a seguito di procedimento camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 appare risolta alla luce del recente arresto della Corte costituzionale del 9 luglio 2009, n. 207, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 16, nella parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, V. sul punto Cass. n. 2009/28019.

E’ inammissibile invece a norma dell’art. 403 cod. proc. civ., che dispone che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro la sentenza sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Pertanto, quando è impugnata per revocazione una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, l’impugnazione non è ammissibile, poichè sulla revocazione pronunciata dalla Cassazione non è ammissibile una nuova impugnazione.

Se ne ricava che la decisione della Cassazione n. 24499/2005, già oggetto di revocazione, non è suscettibile di nuova revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinar.

Le SS.UU di questa Corte (n. 5055/2006) hanno, altresì, osservato che non è proponibile neppure il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., giacchè questo è un mezzo di impugnazione consentito solo quando l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio.

In questo senso il ricorso per Cassazione, oggetto di questo giudizio, è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perchè l’intimati non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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