Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6203 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G.M.A., nella sua qualità di amministratore unico della Immobiliare Comasina s.p.a. dichiarata fallita il (OMISSIS), veniva condannata alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal GIP presso il Tribunale di Milano all’esito del rito abbreviato il 18 marzo 2002 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 2 marzo 2009 – per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere dissipato il patrimonio della società prestando cinque fideiussioni a favore della società Sacex spa, collegata alla Immobiliare Comasina in quanto entrambe controllate dalla società capogruppo So.Ge.Fi. srl.

Per la precisione le fideiussioni erano state rilasciate da precedenti amministratori per importo illimitato e la B., in applicazione della L. n. 154 del 1992, che aveva dichiarato mille le fideiussioni per importo illimitato, le aveva ridotte, in accordo con gli istituti di credito beneficiari, a L. 4 miliardi, importo, comunque, elevato e non correlato al volume di affari della società.

Con il ricorso per Cassazione B.G.M.A. deduceva la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente poneva in evidenza che le fideiussioni erano state rilasciate dal 1978 al 1990 e che la B. assunse la carica di amministratrice soltanto il 9 settembre 1991.

A seguito della entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, che con l’art. 10 aveva introdotto l’obbligo di attribuire alle fideiussioni omnibus fino a quel momento rilasciate per un importo indeterminato, un valore determinato, la B. ridusse, in accordo con gli istituti di credito, il valore delle cinque fideiussioni in discussione.

La B. non avrebbe potuto rifiutare il rinnovo di tali fideiussioni e non avrebbe potuto, come ritenuto dai giudici di merito, recedere dalle fideiussioni in mancanza dei presupposti di legge, e tra questi, il pagamento della obbligazione principale, così come richiesto dall’art. 1955 c.c..

In siffatta situazione non si sarebbe potuta ritenere la B. dissipatrice del patrimonio sociale, dovendosi individuare i responsabili del depauperamento della società nei precedenti amministratori che avevano rilasciato le fideiussioni.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.G. M.A. non sono fondati.

E’ pacifico in fatto che la B., nella sua qualità di amministratrice della Immobiliare Comasina abbia rinnovato cinque fideiussioni in favore di altra società alla Comasina collegata perchè dello stesso gruppo, la Sacex, dopo la entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, che aveva dichiarato nulle le fideiussioni omnibus di valore illimitato, quali erano quelle rilasciate negli anni precedenti da altri amministratori.

Ed è pure pacifico per costante giurisprudenza, peraltro non contestata in questa sede, che le fideiussioni possano essere atti di distrazione o di dissipazione perchè mettono a rischio le garanzie dei creditori quando siano rilasciate, come nel caso di specie, per scopi del tutto estranei alla società stessa.

La motivazione delle due sentenze di merito, che è fondata su tali corrette premesse di fatto e di diritto, è immune da vizi logici e non appare superabile dalle pur suggestive argomentazioni della ricorrente.

E’ fuori discussione, perchè non contestato dalla ricorrente, che le fideiussioni siano state rilasciate da precedenti amministratori, peraltro tutti collegati da vincoli di parentela ed amicizia, non per interesse della Immobiliare Comasina, ma nell’interesse della Sacex, o meglio della So.Ge.Fi. controllante di entrambe. Il valore delle fideiussioni era dapprima illimitato e dopo il rinnovo del 1992 comunque esorbitante rispetto al volume di affari della Comasina ed a forte rischio per le precarie condizioni economiche della Sacex, che di li a poco venne infatti dichiarata fallita.

E’ del tutto evidente allora che le fideiussioni costituivano atti pregiudizievoli per la Immobiliare Comasina, ed in quanto tali lesivi del patrimonio della stessa e, quindi, pregiudizievoli per i creditori della fallita società.

A fronte di tali elementi non messi in discussione dalla ricorrente, l’unica ragione difensiva è consistita nel sostenere la inesigibilità di un comportamento diverso della amministratrice B., che non aveva rilasciato fideiussioni e che era stata costretta al rinnovo delle stesse per la entrata in vigore della L. n. 154 del 1992.

La tesi non può essere accolta perchè, come correttamente posto in evidenza dalla Corte di merito, la B. anzichè provvedere ai rinnovi delle fideiussioni per importi determinati, ma, comunque, eccessivi rispetto al volume di affari e contrari all’oggetto sociale, in sostituzione delle fideiussioni omnibus messe fuori legge, avrebbe potuto, e dovuto per non incorrere in responsabilità penali, rifiutare il rinnovo richiesto dalle banche e, quindi, recedere dalle fideiussioni. Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, era reso possibile proprio dal fatto che la nuova normativa aveva dichiarato contro legem le fideiussioni omnibus oggetto di precedenti contratti.

Il mancato rinnovo delle fideiussioni, inoltre, non avrebbe avuto conseguenze negative per la Immobiliare Comasina dalla B. amministrata, ma soltanto per la Sacex.

Con i rinnovi delle fideiussioni in effetti la ricorrente ha ritenuto di privilegiare l’interesse della Sacex in difficoltà finanziaria, depauperando il patrimonio della Immobiliare Comasina, con sacrificio degli interessi dei creditori della società fallita.

Proprio il comportamento della B., assunto in violazione dei propri obblighi, ha determinato il fallimento della Immobiliare Comasina.

La infondatezza della tesi difensiva impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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