Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6202

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la parte civile I.M.A. per l’annullamento ai fini civili della sentenza emessa in data 3 giugno 2009 dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta con cui gli imputati I.M. e A.R. erano stati assolti dai delitti di ingiurie e minacce contestati come commessi in suo danno il (OMISSIS).

Deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione per l’erronea valutazione delle emergenze processuali a cui diffusamente fa riferimento.

Ha depositato memoria il difensore di I.M. deducendo l’inammissibilità del ricorso.

Osserva la Corte che nel procedimento davanti al Giudice di pace, disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, non sono previste norme che dettino una disciplina specifica per l’impugnazione della parte civile, essendo regolata solo l’impugnazione del Pubblico Ministero, all’art. 36 e quella de imputato, all’art. 37, così che l’impugnazione della parte civile deve trovare la sua disciplina nelle disposizioni generali del codice di rito, in virtù del rinvio operato dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, ed in particolare nel disposto dell’art. 576 c.p.p., nel testo risultante dalle modifiche apportate con la L. n. 46 del 2006, art. 6.

Secondo il testo novellato dell’art. 576 c.p.p., la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio; può altresì proporre impugnazione contro la sentenza, di condanna o di proscioglimento, pronunciata a norma dell’art. 442 c.p.p. quando ha consentito all’abbreviazione del rito La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto – e da ultimo sono intervenute in tal senso le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sent. n. 27614 del 29/3/2007, imp. Lista – che la mancanza nella norma in questione, dopo la previsione di una generica facoltà d’impugnativa riservata alla parte civile, di un accenno esplicito al mezzo utilizzabile non comporta che la parte civile, dopo l’intervento sull’art. 576 c.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, non abbia una generalizzata facoltà proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, agli effetti della responsabilità civile, contro le disposizioni la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

Così, la parte civile I.A. aveva la facoltà di proporre appello contro la sentenza del giudice di pace di Trentola Ducenta che aveva assolto gli imputati per i delitti contestati, con ciò rigettando la loro domanda di condanna degli imputati al risarcimento dei danni per quel titolo.

Il ricorso per Cassazione deve quindi essere considerato come ricorso immediato a mente dell’art. 659 c.p.p..

Peraltro l’enunciazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), di motivi riguardanti mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa gli apprezzamenti fattuali del giudice di merito comporta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3 (Cass. Sez. 1, sent. n. 21766 del 2007 imp: SASSI Famedi), con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente per il relativo giudizio di impugnazione.
P.Q.M.

La Corte converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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