Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7403 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Immobiliare Due s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto dep. il 12/01/2006, che aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva accolto, parzialmente, e cioè per le sanzioni e interessi, i ricorsi della società avverso gli avvisi di liquidazione per ICI per gli anni 1988, 1999, 2000 e 2001 emessi da Comune di San Donà di Piave.

La CTR ha confermato nelle parti relative all’imposta i predetti avvisi, ritenendo che il valore contabilizzato era applicabile sino all’anno in cui era stata attribuita la rendita che non poteva retroagire.

Si duole la ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge ( D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74) e vizio motivazionale.

Il Comune resiste con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

E’ dato di fatto, emergente dal ricorso, che il contribuente, per immobile ristrutturato rientrante sicuramente in cat. D (derivante da un immobile in cat. A/3 e da un magazzino D/8 riuniti in un negozio di vendita con annesso deposito e uffici) ebbe a denunziarli ai fini ICI sulla base di una rendita presunta per immobili similari laddove il Comune aveva richiesto le differenze in relazione al valore contabilizzato.

La controversia in esame non concerne pertanto la questione della retroattività della attribuzione della rendita catastale (e le connesse questioni della natura dichiarativa o costitutiva della relativa attribuzione) bensì un rapporto tra due diversi valori.

Orbene la questione dibattuta nei motivi sulla retroattività della rendita catastale che sarebbe stata attribuita è nuova rispetto al dibattito avvenuto nelle fasi di merito.

Il motivo fondato sulla violazione e falsa applicazione di legge (che si conclude con un quesito non necessario in quanto, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – ora abrogato – si applica ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40) pur manifestando l’interesse, di mero rilievo economico, della società a sostenere la legittimità della estensione retroattiva della rendita catastale (in quanto l’ICI determinata su tale base è "notevolmente inferiore al valore applicato dal Comune sulla base dei dati contabili") è, pertanto, inammissibile per novità, mentre manifestamente infondato è il rilievo di omessa motivazione sulla circostanza che era stata presentata l’istanza di attribuzione della rendita in quanto la questione era estranea all’oggetto del contendere nei termini sopra delineati.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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