Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7398 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di due cartelle di pagamento riferite ad atti di accertamento che i contribuenti asserivano non essere stati loro notificati;

Letto il controricorso dei contribuenti;

Letta la memoria depositata da parte ricorrente;

rilevato che il ricorso è supportato da due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non rituale la notifica degli avvisi di accertamento eseguita a familiare che, sulla base delle certificazioni anagrafiche, si assume non convivente ma presente occasionalmente nell’abitazione del destinatario della notifica;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (Cass. n. 23368 del 2006). La sentenza impugnata, pur facendo riferimento al suddetto principio, dichiarando di condividerlo, afferma poi, contraddittoriamente, l’occasionalità della presenza del familiare in casa del destinatario sulla base delle sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo, senza indicare quali altri e diversi elementi di prova i contribuenti avessero allegato;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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