Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6228 Nullità e sanatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il decreto del 16 giugno 2009, il GIP del Tribunale di Marsala revocava il decreto penale n. 49/2008 emesso nei confronti di D.D.G. e di E.S., sul rilievo che non era stato possibile effettuare la notifica dello stesso decreto stante la loro irreperibilità.

Nel corso del successivo giudizio innanzi al Tribunale di Marsala i difensori degli imputati D.D. ed E. eccepivano la nullità dell’anzidetto provvedimento e la conseguente nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sul rilievo che era stata erroneamente dichiarata l’irreperibilità degli imputati e che, comunque, la notifica del decreto penale avrebbe dovuto essere effettuata presso i rispettivi difensori.

Con ordinanza del 13 maggio 2010, il Tribunale richiamava, in linea preliminare, la giurisprudenza del giudice delle leggi, che, nell’attribuire rilievo fondamentale all’effettività di conoscenza del decreto penale, ai fini di un consapevole esercizio dell’opzione tra acquiescenza ed opposizione, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevedeva la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al PM anche nel caso in cui non fosse possibile la notifica nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., sì da consentire la notifica mediante consegna al difensore, a mente del comma 4 della stessa norma processuale. Sulla base di tale premessa rigettava l’eccezione di nullità del provvedimento di revoca nei soli confronti dell’imputata E., mentre ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema, quale giudice competente a decidere sull’impugnazione in favore del D.D..

Riteneva, infatti, che la revoca fosse stata correttamente adottata nei confronti dell’imputata E., ove invece avrebbe dovuto considerarsi erronea nei confronti del D.D., in quanto emessa sulla base di un’asserita irreperibilità dell’imputato, mai correttamente accertata, posto che non era stata neppure tentata la notifica del decreto penale presso il domicilio dallo stesso dichiarato, essendo stata invece effettuata, senza esito, in domicilio diverso.

Rilevava, nondimeno, che il provvedimento di revoca non era, di per sè, impugnabile, salva l’ipotesi di abnormità, nel qual caso era ricorribile per cassazione. Per tale motivo, riteneva che l’impugnazione proposta in udienza dal difensore dovesse essere trasmessa alla Corte di Cassazione perchè valutasse, quale giudice competente, l’eventuale abnormità di tale atto, previa separazione del relativo procedimento ed autonoma fascicolazione.

2. – Nello sviluppo di tale articolata vicenda processuale balza evidente, in limine un profilo pregiudicale che non consente alcuna delibazione a questa Corte di legittimità Si allude all’evidente errore di valutazione nel quale è incorso il giudicante nel considerare impugnazione una mera eccezione difensiva formulata, oralmente in udienza e nell’averne disposto la trasmissione in questa sede di legittimità affinchè fosse valutato il solo profilo di ricorribilità astrattamente consentito, ossia l’eventuale abnormità, posto che pacificamente il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna è inoppugnabile (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4, 25.9.2008, n 47373 rv 242764).

E’ risaputo, infatti, che il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito prevede l’uso di particolari formalità, ossia quelle di cui all’art. 581, per la proposizione dell’impugnazione, segnatamente la forma scritta.

E’ appena il caso di osservare, ad ogni buon conto, che nessun profilo di abnormità inficia il provvedimento in esame, che, certamente, non si colloca fuori degli ordinari schemi processuali nè comporta alcuna stasi del processo. L’eventuale erroneità in punto di diritto o l’ipotetica illegittimità non varrebbero del resto, a ricondurlo nella sfera dell’abnormità, stante la diversità concettuale fra le categorie giuridiche dell’abnormità e dell’illegittimità. 3. – Per quanto precede, occorre far luogo alla declaratoria di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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